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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 15-2347

Giudizio di compatibilita’ ambientale favorevole ed autorizzazione ai sensi della L.R. 40/1998 relativamente al progetto “S.S. 659 ”delle valli Antigorio e Formazza". Progetto di adeguamento del tratto compreso tra i km 12+800 e 13+600 mediante la costruzione di un nuovo ponte (ponte Silogno) “ in Comune di Baceno (VB)

A Relazione degli Assessori Borioli, De Ruggiero:

In data 17.10.2005 l’ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede in Torino, corso Matteotti n. 8, ha presentato alla Regione Piemonte domanda di pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 40/1998 provvedendo contestualmente a depositare presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, copia degli elaborati di progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale, corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico, relativi a “S.S. 659 delle valli Antigorio e Formazza. Progetto di adeguamento del tratto compreso tra i km 12+800 e 13+600 mediante la costruzione di un nuovo ponte (ponte Silogno) ”.

Precedentemente, in data 12/10/2005, ANAS S.p.A. aveva provveduto a darne comunicazione mediante Avviso al pubblico, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “La Prealpina”.

Il progetto, rientrante nella tipologia progettuale n. 9 di cui all’Allegato B1, strade extraurbane secondarie, nella sua stesura preliminare era già stato presentato per la Fase di Verifica ex art. 10 di competenza regionale, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 474 del 20.09.2004 del Settore Viabilità della Direzione Regionale Trasporti con il rinvio a successiva fase di VIA ex art. 12 della L.R. 40/1998.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un nuovo ponte (in sostituzione dell’esistente ponte ormai inadeguato che diventerà pedonale), quale soluzione del nodo critico del ponte Silogno, all’entrata del concentrico del comune di Baceno, che si inserisce nel quadro di adeguamento alle esigenze di miglioramento della capacità di trasporto della rete viabile della Val Formazza.

L’area interessata dall’opera ricade in vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89 e in vincolo paesistico-ambientale ex d.lgs 42/04.

II Nucleo centrale dell’Organo Tecnico regionale, con nota prot. 15364/22.2 del 25.10.2005, ha individuato nella Direzione Trasporti la struttura regionale competente, nonché le strutture regionali interessate all’istruttoria. A sua volta la Direzione Trasporti ha individuato quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente del Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti che ha provveduto a dare comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e di avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/1998, mediante pubblicazione sul B.U.R. n° 45 del 10.11.2005.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il Responsabile del Procedimento ha convocato per il giorno 29.11.2005 la prima riunione della Conferenza di Servizi alla quale sono intervenuti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998, i componenti dell’Organo Tecnico nominati dalle Direzioni competenti per l’istruttoria del progetto e l’ANAS, in qualità di proponente.

Il giorno 21.12.2005 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi durante la quale il proponente ha presentato alcune integrazioni alla documentazione progettuale in risposta e chiarimento alle osservazioni emerse nel corso della prima riunione della CdS, con particolare riferimento alle verifiche geotecniche e alla simulazione fotografica di inserimento dell’opera, descrivendo altresì i contenuti dei nuovi elaborati per consentire una disamina preliminare degli stessi nel corso della riunione.

In riferimento alla richiesta del Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte di effettuare ulteriori approfondimenti storico-documentari sul ponte attuale, oggetto di interventi di recupero, il proponente si è detto disponibile a realizzare tali approfondimenti, richiedendo però formalmente lo stralcio degli stessi dall’iter per la pronuncia di compatibilità ambientale del nuovo ponte poiché tali approfondimenti richiedono tempi lunghi e per l’autorizzazione dei lavori di restauro occorre un’apposita procedura statale.

Al termine della riunione della Conferenza dei Servizi del 21.12.2005, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Piemonte durante tutta l’istruttoria svolta, formalizzati nei contributi tecnici formulati dalle Direzioni regionali competenti, dalle risultanze delle sedute della Conferenza di Servizi, tenuto conto dei pareri degli Enti e dei soggetti interessati, concordemente si è ritenuto che per la realizzazione dell’intervento in oggetto, sussistano i presupposti per un giudizio di compatibilità ambientale favorevole da parte della Giunta Regionale, sottolineando in merito le seguenti significative motivazioni:

- Per quanto attiene gli aspetti programmatici, il progetto è previsto nel Piano Triennale degli Investimenti ANAS 2003-2005 e confermato per la programmazione 2006-2008;

- la realizzazione dell’infrastruttura consentirà la riduzione della pericolosità del tratto stradale preso in considerazione, garantendo l’incrocio in sicurezza dei veicoli in generale e consentendo una più agevole circolazione del traffico pesante che nella zona risulta prevalente a causa della presenza di numerose attività di cava;

- gli interventi di mitigazione dell’impatto ambientale proposti, definiti a conclusione di significativi approfondimenti sulle componenti ambientali interessate, consentono di non compromettere le capacità riproduttive delle risorse naturali dei luoghi, mentre gli impatti ambientali residui riconducibili alla fase di costruzione dell’infrastruttura risultano mitigabili con l’attuazione di alcune circostanziate e puntuali prescrizioni.

A conclusione della Conferenza di Servizi sono stati raccolti i pareri favorevoli dei soggetti competenti titolari delle autorizzazioni ambientali ai sensi del R.D 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche” ed ai sensi del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come previsto dall’art. 12 della L.R. 40/1998; inoltre ai fini dell’ottimizzazione del progetto presentato, sono state definite le prescrizioni nonché le condizioni autorizzative di seguito elencate, che il proponente dovrà provvedere a recepire nella progettazione esecutiva e nella realizzazione dell’opera.

ASPETTI IDRAULICI

- L’opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche di Verbania.

- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando l’ANAS S.p.A. il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua.

- I lavori dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione acquisita in sede di CdS dalla Direzione OO.PP. di Verbania, entro il termine di anni due dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- Il Proponente, prima dell’inizio dei lavori, dovrà conseguire dalla Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania, formale atto di concessione al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali; dovrà inoltre comunicare a tale settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

RACCOLTA DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA

- Al fine di garantire il mantenimento della funzionalità del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia ed antisversamento realizzato mediante vasche di disoleazione e di decantazione e di mitigare gli impatti a carico della rete idrica superficiale, il sistema suddetto dovrà essere sottoposto a una regolare manutenzione. Il piano di manutenzione dovrà essere definito in sede di progettazione esecutiva.

INQUINAMENTO ACUSTICO

- In fase di realizzazione dovranno essere rispettati i limiti di zona vigenti all’avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile con l’adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, che dovranno puntualmente essere indicati nella richiesta di deroga.

REPERIMENTO INERTI E SMALTIMENTO MATERIALI DI SCAVO

- Per il reperimento degli inerti, dovrà essere fatto riferimento a struttura estrattiva in attività nell’ambito di riferimento, privilegiando, se possibile, l’utilizzo degli sfridi, prodotti dalla coltivazione di cave per pietre ornamentali poste in zona, nei limiti previsti dal capitolato d’appalto.

- Poiché nel progetto risulta un’eccedenza di materiale di scavo da trasportare a discariche autorizzate si ricorda che, per questi materiali, è prioritario il riutilizzo in recuperi ambientali e solo in ultima analisi lo smaltimento in discariche. A tal proposito si ritiene che il proponente, in fase di progetto esecutivo, individui quali sono i siti, sia per recupero ambientale, sia di discarica in grado di ricevere le quantità che si prevede di dover smaltire.

- Si ricorda che, per quanto riguarda la destinazione del materiale estratto dallo scavo, sia quello reimpiegato nella realizzazione delle opere di progetto sia quello che risulterà in esubero, deve essere ottemperato a quanto previsto dall’art. 1, commi 17 e successivi, della legge 31 ottobre 2003 n. 306, che modifica la legge 21 dicembre 2001 n. 443.

RECUPERO AMBIENTALE ED INSERIMENTO PAESAGGISTICO

- Qualora per il contenimento dell’impatto acustico sorgesse la necessità di utilizzare barriere antirumore, queste dovranno essere realizzate con pannelli fonoassorbenti trasparenti, che dovranno essere dotati di idonee segnalazioni (sagome, ecc), in modo da risultare visibili all’avifauna ed evitare collisioni.

- Per il programma di manutenzione delle opere a verde già previste le indicazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale dovranno essere riprese nelle specifiche tecniche del progetto esecutivo in modo da assumere carattere prescrittivo per l’impresa appaltatrice.

- Dovrà essere posta massima cura nella realizzazione delle opere di mitigazione delle strutture su cui si impostano le saette, così da renderle poco apprezzabili dalle varie ottiche visuali contenendo quanto più possibile l’emergenza delle opere fondali e ponendo in opera soluzioni adatte a mascherare ed a integrare il manufatto nel contesto circostante.

- Per le spalle del ponte emergenti dovranno essere disposti interventi di mimetizzazione naturale.

- Quale opera di compensazione dovranno essere eseguite operazioni di restauro e di risanamento del vecchio ponte.

ASPETTI VIABILISTICI

- Nella progettazione esecutiva, dovranno essere approfonditi gli studi riguardanti l’intersezione in direzione Crodo, valutando la possibilità di realizzare una rotatoria.

ASPETTI GEOTECNICI

- Si raccomanda l’effettuazione di un ulteriore approfondimento delle verifiche di stabilità globale, in quanto la metodologia Bishop adottata, è correttamente utilizzata nel caso dei terreni, quale il primo litotipo, classificato come terreno di riporto, ed anche per il secondo, che essendo classificato come roccia con un bassissimo recupero percentuale modificato (RQD = 10%), può essere assimilata ad un terreno. Tale semplificazione non è più accettabile per il terzo strato poiché trattasi di ammasso roccioso classificabile (secondo Deere et al. 1969), come buono (70%= RQD = 90%), per questo diventa necessario adoperare una metodologia di verifica propria della meccanica delle rocce. Quanto sopra è ulteriormente suffragato dal fatto che il Test di Markland effettuato sul versante vallivo destro, presenta l’intersezione delle famiglie di discontinuità K2 e K3 molto prossima all’area di potenziale scivolamento, tanto che nel tratto inferiore del pendio l’intersezione in questione, ricade all’interno dell’area potenzialmente instabile, che si rammenta cartografata sull’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).

- Si ritiene necessario, in fase esecutiva e di cantiere, di prevedere all’interno del piano di sicurezza le problematiche connesse al rischio di eventuali crolli in roccia. Qualora emerga la possibilità che tali problematiche si possano verificare anche in fase di esercizio dell’opera, si raccomanda di adottare sistemi di protezione attiva o passiva, idonei a garantire la sicurezza dei fruitori dell’opera.

CANTIERIZZAZIONE

- Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità del torrente Devero dovranno essere adottati tutti i mitigatori per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque.

- Per quanto riguarda le aree agricole interferite dall’opera in progetto, dovrà essere consentito l’accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia nella fase di esercizio dell’infrastruttura viaria.

- Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti alla vegetazione arborea e arbustiva.

- Il cronoprogramma dei cantieri dovrà prevederne il tempestivo smantellamento a fine lavori, lo sgombero e lo smaltimento dei materiali, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco ed un possibile scivolamento di materiali a valle o nell’alveo del torrente. Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo, nonché quelle di stoccaggio dei materiali, per le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori e ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato in tempi brevi il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti anche per evitare fenomeni di instabilità.

- Non dovrà essere effettuato sul sito d’intervento alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza e dovrà inoltre essere controllato il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, in caso di evento accidentale, mediante le opportune tecnologie disponibili sul mercato.

- Per lo stoccaggio anche temporaneo di materiale di risulta, non dovranno essere utilizzate le aree di cantiere più prossime al corso del torrente.

- In considerazione dei rilevanti flussi di traffico veicolare indotto e generato dall’attività in oggetto, in relazione soprattutto al trasporto dei materiali da costruzione e del materiale di risulta prodotto, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dall’Autorità comunale e/o Autorità competenti in materia.

- Per le aree di deposito del materiale di risulta proveniente dagli sbancamenti, si raccomanda l’utilizzo di barriere mascheranti e antivento di dimensioni adeguate a prevenire quanto meglio possibile la dispersione di polveri nelle zone limitrofe. A tal fine, nei periodi di clima secco e ventoso, sia i cumuli di materiale sia le aree di cantiere dovranno essere periodicamente bagnati. Il trasporto del materiale di risulta dalle aree di cantiere alle aree di deposito e da queste alle aree di conferimento finale dovrà avvenire esclusivamente mediante mezzi con cassone coperto al fine di prevenire la dispersione delle polveri.

- Per le acque dei cantieri dovranno essere adottate mitigazioni di tipo tecnico ed organizzativo quali la disposizione di idonei impianti di depurazione per gli scarichi derivanti dall’attività di cantiere, sia per gli scarichi di carattere tecnologico, quali acque di lavaggio degli automezzi, delle varie parti meccaniche e degli inerti, sia per gli scarichi civili. In specifico, le acque degli scarichi tecnologici dovranno essere sottoposte ad idonei trattamenti chimico - fisici prima di essere scaricate nella rete idrica superficiale; le acque di tipo civile dovranno essere raccolte e convogliate all’apposita rete fognaria. Le acque bianche dovranno essere raccolte e convogliate in vasche di trattamento prima di essere scaricate in corpo idrico.

ASPETTI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

- Dovranno essere valutate tecnicamente con gli Enti e le Società interessate le interferenze del tracciato con eventuali servizi che dovranno essere risolte con spostamenti e/o adeguamenti.

Con note prot. 6269 e 6270 del 14/12/2005 il Comune di Baceno ha certificato che :

- le aree oggetto dell’intervento non rientrano tra i beni sottoposti ad usi civici ai sensi della L.1766/1927 e R.D. 332/1928 ed al vincolo di cui al D.lgs. 227/2001.

- le opere in oggetto non rientrano tra gli interventi soggetti ai disposti in materia di subdelega e/o subdelega territoriale previsti dalla L.R. 20/89;

Vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

Visto il R.D 523/1904;

Visto il D.lgs n. 42/2004;

Viste le L.R. n. 45/1989 e la L.R. 44/2000;

Visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti della CdS;

Visti i verbali delle Conferenze di Servizi;

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 12 della L.R. 40/1998, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, sul progetto relativo alla “S.S. 659 delle valli Antigorio e Formazza - Progetto di adeguamento del tratto compreso tra i km 12+800 e 13+600 mediante la costruzione di un nuovo ponte (ponte Silogno) ” presentato dall’ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte con sede in Torino, corso Matteotti n. 8, limitatamente alle opere inerenti alla realizzazione del nuovo ponte e relativi raccordi;

- di stralciare il progetto degli interventi di restauro del vecchio ponte, individuati quali opera di compensazione, dalla presente procedura per il quale il proponente si impegna a svolgere gli approfondimenti storico-documentali necessari a definire un apposito progetto di recupero/restauro e ad attivare una specifica procedura autorizzativa statale che vedrà coinvolti la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica -Settore Beni Ambientali, la Sopraintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte e il Ministero per i Beni e Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino;

- di stabilire per il giudizio di compatibilità ambientale validità per tre anni dalla data del presente atto per l’avvio della realizzazione del nuovo ponte Silogno e dei relativi raccordi, a condizione che vengano ottemperate in sede di progettazione esecutiva, realizzazione ed esercizio dell’opera, tutte le prescrizioni dettagliate in premessa e venga altresì realizzata come opera di compensazione il restauro del vecchio ponte;

- di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dalle Amministrazioni in sede di C.d.S e di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della C.d.S medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i.;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 sono ricomprese nel presente atto

- l’autorizzazione ex d.lgs 42/04 da parte del Settore regionale Beni Ambientali e paesistici (Nota prot. n. 2718/19.20 del 26.01.2006), valevole per un periodo di 5 anni, trascorso il quale l’esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione, ai sensi dell’art. 10 della L.R.. 20/89;

- il nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 da parte del la direzione OO.PP. -Settore decentrato di Verbania (Determinazione Dirigenziale n°109 del 26/01/2006).

Le autorizzazioni e gli atti di assenso sopra indicati sono rilasciati facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

- di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 40/1998 che per quanto attiene le autorizzazioni residue:

- per quanto riguarda l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere, dovrà essere acquisito dalla Direzione OO.PP. - Settore Decentrato di Verbania, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione;

- dovrà essere promossa sul progetto in oggetto relativo a modifica della S.S. 659, specifica procedura di rito ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 e s.m.i. per l’intesa Stato-Regioni;

- dovrà essere richiesta altresì da ANAS S.p.A., alle Autorità competenti procedura autorizzativa relativa al progetto di recupero/restauro del vecchio ponte.

- di dare atto che il Comune di Baceno, con nota 6269 del 14/12/2005, ha certificato che le aree oggetto dell’intervento non rientrano tra i beni sottoposti ad usi civici ai sensi della L.1766/1927 e R.D. 332/1928.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998, nonché depositata in copia conforme presso l’Ufficio regionale di deposito progetti in Via P. Amedeo 17 Torino.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)