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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006
Codice 13.4
D.D. 10 novembre 2005, n. 225
Art. 14 l.r. 7/81. D.D. n. 29 del 17.2.2004 di istituzione zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione Piemonte. Integrazione relativa alla Provincia di Cuneo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di integrare, per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dellart. 14 della l.r. 7/81, la determinazione dirigenziale n. 29 del 17.2.2004 con la quale sono state istituite le zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione, come segue:
Provincia di Cuneo
dallalba dellultima domenica di febbraio 2006
al tramonto dellultimo sabato di febbraio 2007
Comune Corso dacqua
Boves Canale Naviglio Vermenagna
dalla strada provinciale
Cuneo-Boves
allo spartitore Vermenagna per una
lunghezza di circa 800 m.
Peveragno Canale
Bealerassa
dal tunnel Cascina Tetto Grosso al ponte
della Cascina Filippini,
per una lunghezza
di circa 800 m.
Vinadio Rio Di SantAnna
dal ponte denominato
Margaria al ponte
sottostante il Santuario di S. Anna,
per una lunghezza
di un Km circa.
- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Cuneo per lesecuzione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie