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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

Codice 13.4
D.D. 10 novembre 2005, n. 225

Art. 14 l.r. 7/81. D.D. n. 29 del 17.2.2004 di istituzione zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione Piemonte. Integrazione relativa alla Provincia di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di integrare, per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 7/81, la determinazione dirigenziale n. 29 del 17.2.2004 con la quale sono state istituite le zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione, come segue:

Provincia di Cuneo

dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2006

al tramonto dell’ultimo sabato di febbraio 2007

Comune    Corso d’acqua
Boves    Canale Naviglio Vermenagna
    dalla strada provinciale Cuneo-Boves
    allo spartitore Vermenagna per una
    lunghezza di circa 800 m.

Peveragno    Canale Bealerassa
    dal tunnel Cascina Tetto Grosso al ponte
    della Cascina Filippini, per una lunghezza
    di circa 800 m.

Vinadio    Rio Di Sant’Anna
    dal ponte denominato “Margaria” al ponte
    sottostante il Santuario di S. Anna,
    per una lunghezza di un Km circa.

- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Cuneo per l’esecuzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie