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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

Avviso di rettifica
Legge regionale 6 marzo 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Per mero errore materiale sul Bollettino Ufficiale n. 10 - parte I - del 9 marzo 2006, il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2006, n. 12 è stato pubblicato in modo errato.

Si rettifica pertanto che il testo corretto del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale in oggetto è il seguente:

2. Il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ 5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare ovvero entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.”.