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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 2 agosto 2000, della Ditta “Lanificio Luigi Botto S.p.A.”, di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, per uso produzione di beni e servizi (usi connessi al processo produttivo) e civile, per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Valdengo. Assenso. P.P. Valdengo 5 - C.U.R. BI10373

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 agosto 2004 dal Sig. Carrera Orilio, in qualità di Procuratore della Ditta “Lanificio Luigi Botto S.p.a”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta “Lanificio Luigi Botto S.p.a.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,5 e medi 0,7 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 22.000, dei quali 9.000 metri cubi da adibire ad uso civile e 13.000 metri cubi da adibire ad uso produzione di beni e servizi, prelevati per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Valdengo, foglio di mappa n. 12, particella n. 33;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l’uso produzione di beni e servizi con portate medie comprese tra 0,08 l/sec e 1,00 l/sec e al minimo previsto per l’uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato