Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 2 agosto 2000, della Ditta Lanificio Luigi Botto S.p.A., di concessione preferenziale di derivazione dacqua, per uso produzione di beni e servizi (usi connessi al processo produttivo) e civile, per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Valdengo. Assenso. P.P. Valdengo 5 - C.U.R. BI10373
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 agosto 2004 dal Sig. Carrera Orilio, in qualità di Procuratore della Ditta Lanificio Luigi Botto S.p.a, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Lanificio Luigi Botto S.p.a., omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,5 e medi 0,7 dacqua, per un totale di metri cubi annui 22.000, dei quali 9.000 metri cubi da adibire ad uso civile e 13.000 metri cubi da adibire ad uso produzione di beni e servizi, prelevati per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Valdengo, foglio di mappa n. 12, particella n. 33;
Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dallarticolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per luso produzione di beni e servizi con portate medie comprese tra 0,08 l/sec e 1,00 l/sec e al minimo previsto per luso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dellarticolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dellutenza dacqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.
Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Lamministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.
Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.
Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.
(omissis)
Biella, 9 marzo 2006
Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato