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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Pratica n. 339 - Concessione di derivazione d’acqua dal torrente Cervo in Comune di Biella per uso Agricolo (irriguo) assentita al “Consorzio Irriguo Roggia Rivalta” con D.D. n. 3989 del 23-09-2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 marzo 2003 dal Signor Giulio Mercandino, in qualità di Presidente pro tempore del “Consorzio Roggia Rivalta”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Roggia Rivalta” (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione dal torrente Cervo, in località Chiavazza del Comune di Biella, di una quantità d’acqua pari a moduli continui 1,75 nel periodo 1° febbraio-30 settembre e moduli continui 0,30 nel periodo 1° ottobre-31 gennaio, per irrigare con obbligo di restituzione dei coli allo stesso torrente Cervo, ha 100.46.11 di terreni di cui ha 19.22.21 in Comune di Biella ed ha 81.23.90 in località Chiavazza;

Di accordare ai sensi dell’articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall’articolo 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il rinnovo della concessione di che trattasi per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2002, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1 febbraio 2002 dell’annuo canone di Euro 35,08, in ragione di Euro 20,05 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 dell’annuo canone di Euro 35,57, in ragione di Euro 20,33 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1207 di Rep. in data 24 marzo 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato