Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Pratica n. 41- Concessione di derivazione d’acqua, per scopi potabili, da 9 sorgenti tributarie del torrente Venalba di moduli 0,015, da 1 sorgente tributaria del rio Tolera di moduli 0,0025 in comune di Valle Mosso, assentita con D. D. n. 613 in data 12.02.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13 maggio 2002 dal Sig. Mancin Paolo, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Valle Mosso, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Valle Mosso, il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione già oggetto del D.P. n. 64.014, in data 11 gennaio 1965, per poter continuare a derivare da un gruppo di sei sorgenti tributarie del torrente Venalba, ubicate in località “Culà” e “Zenone” del Comune di Valle Mosso e da una sorgente tributaria del rio Tolera, ubicata in regione Mongiachiero del Comune di Mosso, la portata complessiva pari a moduli max 0,01116 e medi 0,00713 d’acqua, di cui moduli max 0,01 e medi 0,0063 derivanti dalla sorgente ubicata in Comune di Valle Mosso, da utilizzarsi per scopi potabili del Comune di Valle Mosso, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del medesimo comune. Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 15 febbraio 1984, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 15 febbraio 1984 del canone annuo di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1 dicembre 1981, n. 692; dal 1 gennaio 1990 , dell’annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di Euro 258,23, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45, dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49, pari ai minimi ammessi ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77, dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 281,48, dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86, pari ai minimi ammessi ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1127 di Rep. in data 13 maggio 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato