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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Pratica n. 73 - Rinnovo, con varianti in sanatoria, della Concessione di derivazione di moduli medi 0,10 d’acqua da 5 sorgenti tributarie del torrente Ingagna in Comune di Donato per scopi potabili assentita al Comune di Mongrando con D.D. n. 3988 del 23.09.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 dicembre 2002 dal Dr. Arch. Guabello Massimo, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mongrando, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Mongrando, il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione di derivare da 5 sorgenti tributarie del bacino del torrente Ingagna, facenti parte di un gruppo di 7 sorgenti ubicate in località Rifreddo del Comune di Donato, moduli medi e continui 0,10 d’acqua, da utilizzare per scopi potabili, con obbligo di restituzione delle colature, eccedenze e reflui di scarico nello stesso bacino del torrente Ingagna in comune di Mongrando. Di accordare ai sensi dell’art. 23, c. 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, c. 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 6 giugno 1983, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 6 giugno 1983 del canone annuo di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1 dicembre 1981, n. 692; dal 1 gennaio 1990 , dell’annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di Euro 258,23, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45, dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49, pari ai minimi ammessi ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77, dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 281,48, dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86, pari ai minimi ammessi ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M 24 novembre 2000, e dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di Euro 288,85, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1206 di Rep. in data 24 dicembre 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 marzo 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato