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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Morozzo (Cuneo)

Deliberazione consiliare n. 2 del 26/01/2006. Approvazione modifica del Regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare l’integrazione all’art. 18 “superficie utile lorda (sul)” del vigente Regolamento edilizio comunale secondo il testo redatto del tecnico incaricato ing. Manlio Dardo di Cuneo, assunto agli atti del Comune in data 21/01/2006 prot. 307.

2) di dare atto conseguentemente che l’art. 18 “Superficie Utile Lorda (sul) del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.D.C. n. 21 del 12/06/2002 risulta modificato nei seguenti termini con le integrazioni riportate in grassetto:

Art. 18 Superficie Utile Lorda della Costruzione (SUL)

1. La \superficie utile lorda, misurata in metri quadrati, è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano;

2. nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai “bow window” ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, dei torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziale;

f) ai locali cantina, alla soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili. Ai fini dell’esclusione della superficie utile lorda della costruizione, i sottotetti non abitabili o agibili devono rispettare le seguenti caratteristiche e prescrizioni: altezza al perimetro misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 1,20; altezza al colmo misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 3,00; pendenza delle falde di copertura non superiore al 35%; superficie complessiva di illuminazione ed aerazione non superiore ad 1/20 della superficie di calpestio; superficie di ogni finestra od aperture verso l’esterno di superficie ciascuna non superiore a 1,20 mq. Dette prescrizioni devono essere rispettate sia per il sottotetto formato da locale unico e sia per i locali che dividono il sottotetto in parti a differente sezione verticale. I sottotetti di cui sopra (equiparati per definizione a quelli agibili) possono essere serviti anche da scale fisse.

g) ai cavedi.

3) di dichiarare che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenza comunale secondo le istruzioni riportate in premessa ed in calce all’art. 13 ed in calce all’art. 18 approvate con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 approvante il testo del regolamento edilizio tipo Regionale;

4) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge Reg. 19/99;

5) di dare atto che la presente deliberazione assumerà la sua efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.

6) di trasmettere, dopo la pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 3, C.4, L.R. 19/99;

7) di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge;