Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Leinì (Torino)
Occupazione durgenza immobili per lesproprio per la realizzazione dei lavori di sistemazione della scogliera del torrente Banna e Bendola
Il Responsabile del procedimento
(omissis)
Decreta
Art. 1.
Il Comune di Leinì è autorizzato alloccupazione durgenza degli immobili di cui allallegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per lesproprio dei medesimi beni, siti nel territorio comunale e necessari per la realizzazione dei lavori di sistemazione della scogliera del torrente Banna e Bendola a valle della Strada Provinciale n. 267, è determinata lindennità da corrispondere, ai sensi dellart. 40 del D.P.R. n. 327/2001, agli aventi diritto indicati nel succitato allegato elenco;
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed allAlbo Pretorio Comunale, e a cura e spese del Comune di Leinì, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui allart. 24 del D.P.R. n. 327/2001.
Lavviso di esecuzione, ai fini dellimmissione nel possesso, della presente determinazione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data odierna di emanazione del presente decreto.
Art. 3.
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dellindennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per latto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario unindennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dellindennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, unindennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Art. 4.
I proprietari espropriandi, nei trenta giorni successivi allimmissione nel possesso, nel caso non condividano lindennità offerta possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti, e nello stesso termine possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dellart. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dellindennità. Sempre entro i trenta giorni successivi limmissione nel possesso, i proprietari interessati possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione con la conseguente maggiorazione del 50% dellindennità provvisoria. Nel caso che larea da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nellipotesi di cessione volontaria, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto allindennità provvisoria offerta ai sensi del precedente comma 1. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dellindennità è riconosciuto lacconto dell80% con le modalità di cui allart. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.
Spetta, ai sensi dellart. 42 del D.P.R. n. 327/2001, unindennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.
Art. 5.
Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dellordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art 6.
Il Geom. Pio Poli con studio in Torino, via G. Casalis 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nellallegato elenco, di cui allart. 1.
A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese della Comune di Leinì, almeno 7 giorni prima dellaccesso.
Art. 7.
Si da atto che le superfici da occupare sono presunte e quindi suscettibili, in percentuali modeste, di maggiorazioni o diminuzioni e che le esatte superfici saranno determinate nel tipo di frazionamento catastale che sarà redatto ad avvenuta definitiva esecuzione dellopera.
Art. 8.
Si da atto inoltre che gli indennizzi relativi alle aree agricole sono stati determinati sulla base della coltura indicata in catasto per cui soggette ad eventuale variazione in base alla coltura praticata rilevata in fase di compilazione dello stato di consistenza.
Leinì, 15 febbraio 2006
Il Responsabile
Franco Benedini