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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivalba (Torino)

Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 5 del 13/02/2006 “Approvazione dello statuto comunale ai sensi dell’art. 6 del T.U.E.L. e contestuale abrogazione dello statuto attualmente in vigore”)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Rivalba è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dal presente statuto e dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Roma n. 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4
Territorio
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’istituto nazionale di statistica.

2. Il Comune è costituito dalle seguenti località: Concentrico, Regione Casale, Regione Serrapone, Regione San Martino, Regione S. Dalmazzo, Regione Orperio, Regione Roncola, Regione Caseppa, Regione Molinasso, Regione S. Rocco, Regione Candiglione, Regione Borgiona, storicamente riconosciute dalla comunità.

Il Comune si estende per Ha 1.091,78 e confina con i Comuni di: Gassino T. se, Sciolze, Castagneto Po, Casalborgone, Cinzano, San Raffaele Cimena. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La modifica della denominazione delle regioni o della sede comunale può essere promossa dal Consiglio comunale alla regione competente ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

2. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facoltà di lettura.

2. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un Messo Comunale; su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Una specifica zona dell’Albo Pretorio è destinata alle comunicazioni e alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 7
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 8
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 9
Tutela della persona

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, alla tutela ambientale, allo studio e all’assistenza scolastica, al lavoro, alla tutela della famiglia e alla casa e attua idonei strumenti per renderli effettivi.

2. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l’azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l’integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3. Promuove la cultura della pace e partecipa ad iniziative per la collaborazione e cooperazione fra i popoli.

Art. 10
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e per l’uso razionale delle risorse energetiche.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed amatoriale ed il turismo sociale e giovanile, come fattori di sviluppo socio-educativo.

Art. 12
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, assicurando la tutela del paesaggio.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e di programmazione.

3. Attua un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, garantendo il superamento delle barriere architettoniche.

4. Promuove, nell’ambito delle competenze previste dalla legge, la formulazione di regolamenti da applicare nel caso di calamità naturali, in conformità a quanto previsto dal piano di protezione civile del comune. Promuove e coordina le attività di protezione civile, con particolare riferimento alle attività svolte dalle Associazioni operanti sul territorio.

5. Il Comune esercita per mezzo degli organi competenti il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 13
Sviluppo economico

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e qualità del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, dell’agricoltura, con particolare riguardo ai prodotti tipici e genuini, del tartufo bianco d’Alba della Regione Piemonte raccolto nelle colline torinesi, dell’industria e del terziario avanzato, e adotta iniziative atte a stimolare l’attività, favorendo l’associazionismo.

3. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle strutture e dei servizi turistici e ricettivi e valorizzando le componenti naturali, sociali, artistiche ed economiche.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di cooperazione.

Art. 14
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dalla legge, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 15
Partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove l’effettiva partecipazione popolare all’attività politica ed amministrativa dell’ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e di strumenti idonei.

Art. 16
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

Nell’ambito del decentramento amministrativo, il Comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 17
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I
Consiglio comunale

Art. 18
Organi

1. Sono organi di governo del comune:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Sindaco;

2. Il Consiglio e il Sindaco sono organi elettivi, secondo le disposizioni previste in materia.

3. La giunta è l’organo collegiale nominato dal Sindaco con il quale collabora.

4. La legge e lo Statuto normano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi istituzionali, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Per disciplinare il funzionamento del Consiglio, il Comune si dota di un apposito regolamento.

Art. 19
Consiglieri comunali - Indennità - Convalida
Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20
Doveri del consigliere

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere, provvede per iscritto a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di revoca.

3. Il Consigliere proposto per la decadenza ha il diritto di presentare entro il termine di giorni dieci dalla ricevuta notificazione e comunque fino alla discussione del relativo argomento in Consiglio Comunale le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire gli eventuali documenti probatori di cui il Consiglio deve prendere atto.

4. Il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato e dell’eventuale documentazione prodotta.

Art. 21
Poteri e diritti del consigliere
Accesso agli atti amministrativi per i consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento di accesso agli atti, in conformità delle disposizioni normative.

3. L’esercizio dei diritti è effettuato dai Consiglieri chiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli stessi al Segretario Comunale o ai responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi, mediante la procedura di seguito indicata.

4. I Consiglieri comunali presentano specifica richiesta nella quale indicano le finalità d’uso connesse all’esercizio del loro mandato, per il rilascio di copia di deliberazioni della Giunta, dei verbali delle Commissioni consiliari permanenti, dei verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, e di quanto altro necessario per garantire l’espletamento del mandato elettivo. In nessun caso è ammessa la presentazione di istanze generiche.

5. Per la semplice visione degli atti, la richiesta può essere formulata, anche verbalmente; il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi avviene, esclusivamente, mediante formale richiesta contenente l’indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.

6. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell’atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma.

7. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

8. Al momento della consegna dell’atto verrà rilasciata firma per ricevuta da parte del consigliere richiedente.

9. Il rilascio delle copie avviene entro sette giorni successivi (escluso i festivi, il sabato e la domenica) a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta o mediante avviso successivo, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

10. L’esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito. Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant’altro comporti un impegno oneroso per la sua riproduzione la Giunta Comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione.

11. In alternativa alle copie cartacee è facoltà dell’Amministrazione rilasciare copie su supporto informatico di quanto richiesto.

12. La presente disposizione vale anche per la richiesta di elaborati grafici e progetti.

13. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al nono comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

14. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato. E’ comunque consentita ai Consiglieri comunali la visione degli atti e dei documenti segreti (contenenti dati sensibili, sulla salute, sulla condizione economica ecc.), dietro richiesta scritta.

Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli Amministratori Comunali.

Art. 22
Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri - Mozione di sfiducia
(Artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno è depositata agli atti contestualmente all’invio della convocazione; solo in casi eccezionali è ammesso il deposito 2 giorni prima del Consiglio;

c) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto; fermo restando che la discussione di interpellanze, interrogazioni, mozioni avviene a fine seduta è quindi inserita come punto finale al momento della predisposizione dell’ordine del giorno,

d) indicazione dell’ordine di trattazione degli argomenti.

2. Per quanto riguarda la decadenza dei consiglieri trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 20.

3. Fermo restando che il voto del consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale, affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 4.

Art. 23
Riunioni e funzioni del Consiglio
(Artt. 38 e 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Le funzioni del Consiglio sono tassative e disciplinate nell’art. 42 del T.U.E.L. Esse sono approvare:

a) Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quella tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzioni dirette dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzioni e ordinamenti dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il Consiglio nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

Art. 24
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l’entrata in vigore, trova applicazione l’articolo 6.

Art. 25
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 26
Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l’atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell’opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 27
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Artt. 42, c. 2, lettera m e 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art.28
Interrogazioni
(Art. 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta orale.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che si provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Art. 29
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica, ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento emanato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

CAPO II
Sindaco e Giunta

Art. 30
Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al Vicesindaco e all’Assessore più anziano di età.

Art. 31
Attribuzioni quale organo di amministrazione

Il Sindaco:

- ha la rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio;

- coordina, programma e stimola l’attività degli Assessori e della Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni degli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e al conseguimento degli scopi dell’Ente;

- può sospendere l’adozione di direttive dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

- impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto;

- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;

- sentita la Giunta presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

- coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

- nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito albo;

- revoca, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, il Segretario Comunale, per violazione dei doveri d’ufficio;

- conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

- nomina i responsabili dei servizi;

- nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 32
Attribuzioni di vigilanza

Sono attribuiti al Sindaco, quale organo di vigilanza:

- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

- il compimento di atti conservativi dei diritti del Comune;

- il potere di disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio Comunale;

- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- il potere di acquisire direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

Art. 33
Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all’Ordine del Giorno;

- riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;

- riceve le dimissioni degli Assessori;

- ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in un’articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

- autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Comunale;

- presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell’Ente;

- di tutte le deleghe rilasciate, non aventi carattere temporaneo, deve dare comunicazione al Consiglio.

Art. 34
Attribuzioni per i servizi statali

Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

- sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;

- sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l’ordine pubblico;

- adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;

- emanare, per quanto di propria competenza, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, edilizia e salvaguardia ambientale;

- delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, Segretario e funzionari apicali;

- delegare ai Consiglieri comunali incarichi specifici;

- informare la popolazione su situazioni di pericolo in caso di calamità naturali.

Art. 35
Linee programmatiche
(Art. 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di insediamento, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 36
Vicesindaco
(Art. 53 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 37
Delegati del sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 38
La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non meno di 2 e non più di 4 Assessori, compreso il Vicesindaco. A tutela delle pari opportunità almeno un terzo degli assessori è di sesso femminile

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale, nel numero massimo di uno. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno i requisiti per l’eleggibilità. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

5. L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni riguardanti la carica ricoperta, con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi: partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario di deleghe di cui al presente Statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza delle votazioni.

Art. 39
Competenze della Giunta
(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco e degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 40
Funzionamento della Giunta
(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta Comunale adottate con parere contrario devono essere motivate con l’indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

Art. 41
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III
REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

CAPO I
Referendum

Art. 42
Azione referendaria
(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum su:

a) attività amministrative vincolate da Leggi Statali e Regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) designazioni e nomina dei rappresentanti del Comune;

e) bilancio comunale;

f) espropriazione per pubblica utilità.

La disciplina degli stessi è demandata al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 43
Effetti del referendum
(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
Difensore Civico

Art. 44
Istituzione dell’ufficio
(Art. 11 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nel Comune l’ufficio del “Difensore Civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

La nomina e la decadenza avvengono con votazione a scrutinio segreto da parte del Consiglio Comunale.

La funzione del Difensore Civico può essere gestita anche in forma associata.

Art. 45
Nomina - Funzioni - Disciplina
(Art. 11 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

Art. 46
Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Unità Sanitarie Locali;

c) i ministri di culto;

d) gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio con la maggioranza prevista dal precedente art. 44.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - UFFICI - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 48
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all’informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Art. 49
Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, la Giunta approva il complesso dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme di accesso all’ufficio del dipendente comunale, le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale (se nominato) e gli organi amministrativi.

Art. 50
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare.

2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito albo.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 51
Funzioni attribuite al Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

3. Provvede nei casi previsti dall’art. 58 del presente statuto, per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio di previsione.

4. Su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistere l’ipotesi di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un Commissario per la deliberazione sullo stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al Commissario. Del provvedimento sostituivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 52
Principi strutturali ed organizzativi

L’attività amministrativa dell’apparato comunale è finalizzata ad una “gestione di risultato” e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;

- analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

- individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 53
Personale

1. I dipendenti sono inseriti nell’organico del Comune attraverso contratti individuali di lavoro.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’adeguamento dei mezzi, la formazione e l’aggiornamento professionale.

4. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

5. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dell’attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.

6. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l’attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

7. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di alta specializzazione può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.

L’assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art 54
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d) dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Degretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i ) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l ) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “Messo Comunale” autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 55
Messi Notificatori

1. Il Comune ha uno o più Messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.

2. I Messi notificano gli atti dell’Amministrazione Comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei Messi fanno fede fino a prova di falso.

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 56
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 57
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 56 prevede, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L’organo di revisione, ai sensi dell’art. 41, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 58
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d’ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario Comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 59
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del Segretario Comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 60
Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario Comunale venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto il Segretario Comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, il Segretario Comunale, nella sua qualità di commissario ad acta, adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 61
Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell’art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall’art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l’organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 62
Forma di gestione
(Artt. 113, 113-bis e 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 63, comma 2.

4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all’art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15 della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 63
Gestione in economia
(Art. 113-bis, c. 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 62.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64
Convenzioni - Unioni e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva le unioni o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge, con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 65
Accordi di programma
(Art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
FORME DI PARTECIPAZIONE - ASSOCIAZIONISMO

CAPO I
Forme di partecipazione

Art. 66
Forme di partecipazione

Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell’Ente:

a) il diritto di accesso;

b) le istanze;

c) le petizioni;

d) le proposte;

e) le forme associative e di partecipazione;

f) i referendum (come disciplinato al Titolo III capo I);

g) i diritti di informazione;

h) il difensore civico (come disciplinato al Titolo III Capo II).

Art. 67
Diritti di accesso

1. Chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ad accedere ai documenti formati dal Comune, o comunque da esso utilizzati, deve farne richiesta motivata al Sindaco che provvede tramite il Segretario o i responsabili che detengono stabilmente i documenti richiesti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge; esso inoltre è escluso per i documenti dei quali sia vietata l’esibizione, anche temporaneamente, a seguito di dichiarazione motivata del Sindaco, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per l’accesso agli atti, in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ferma restando la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria agli interessati per curare e difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco può disporre il differimento dell’accesso ai documenti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.

4. Gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e tutti gli altri indicati dalla legge per i quali vi siano particolari norme che ne regolano la formazione, non possono formare oggetto di accesso nel periodo relativo al corso della loro formazione.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti; l’esame è gratuito; il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi, secondo quanto stabilito dal regolamento.

6. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto di accedere, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento, alle informazioni in possesso del Comune; esse verranno fornite ai richiedenti ordinariamente in forma orale.

7. Il regolamento determina, oltre a quanto indicato nei precedenti commi, le modalità ed i tempi per l’accesso ai documenti ed alle informazioni e disciplina l’accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia da parte di Enti, organizzazioni di volontariato e associazioni.

8. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.

9. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

10. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità..

11. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalla legge n. 241/90 e s.m.i.

12. La partecipazione dei cittadini ai procedimenti individuati dal Comune, in base alle norme vigenti, è regolata dalle medesime e si realizza con le modalità di cui al presente Statuto.

13. Il Segretario provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

14. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti secondo le disposizioni di cui ai capoversi precedenti; essi hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, prima dell’adozione del provvedimento finale, che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

15. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento sono stipulati dal Sindaco in relazione alla loro competenza.

16. Qualora nei casi stabiliti dalla legge tali accordi sostituiscano i provvedimenti finali, essi sono adottati dalla Giunta in relazione alla sua formazione.

17. Il regolamento individua per ciascun tipo dei procedimenti l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il termine entro cui deve concludersi.

Art. 68
Istanze e proposte

ISTANZE

1. I cittadini anche individualmente, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco domande con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità delle domande sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

PROPOSTE

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi d’interesse generale può esercitarsi mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 50% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall’ultimo censimento e con arrotondamento all’unità per eccesso.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;

b) Piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) Tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) Bilancio e contabilità finanziaria;

e) Espropriazione per pubblica utilità;

f) Designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla Legge.

Art 69
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, al Sindaco per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell’art. 68 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità. Il Sindaco procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione, consultabile dai Consiglieri, è esaminata entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO II
Associazionismo

Art. 70
Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, anche su base di Frazioni e Borgate.

2. Apposito regolamento dovrà stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi per le possibili forme di collaborazione delle Associazioni con l’Ente locale sulla base degli artt. 112 e 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale, per la gestione di progetti culturali e per la partecipazione alle società miste di gestione di servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi senza fine di lucro che detti servizi devono garantire.

Art. 71
Associazioni

1. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune, tenuto conto del loro campo di intervento e dell’assenza di scopo di lucro ed in considerazione altresì della loro rappresentatività, della organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza e del tempo di esistenza.

2. Il Comune registra in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto e dall’atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l’organismo associativo.

3. Le Associazioni o Gruppi o Comitati ed Enti similari che non avessero provveduto a redigere il loro Statuto o atto costitutivo, potranno essere iscritte all’Albo presentando copia di affiliazione ad Enti riconosciuti a livello nazionale, aventi analoghe finalità.

4. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro e/o in natura, subordinata al rispetto dei criteri previsti nell’apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti Pubblici e soggetti privati.

Art. 72
Diritti delle Associazioni ed incentivazione

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

5. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 74
Organi collegiali.
Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all’arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 75
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 76
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il presente Statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

- inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

Allegato A) Descrizione dello stemma (art.5)

Stemma di azzurro, al castello di rosso, mattonato di nero, torricellato di uno, merlato alla guelfa, il fastigio di nove, la torre di quattro, finestrato di tre, di nero, due in fascia nel corpo del castello, una nella torre, chiuso dello stesso; al capo d’oro, caricato dall’aquila di nero, allumata e linguata di rosso, coronata all’antica, di nero. Ornamenti esteriori da comune.

Allegato B) Descrizione del gonfalone (art. 5)

Drappo quadrangolare, di metro per due di rosso, sospeso mediante un bilico mobile ad un’asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale è riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell’ente. Il drappo riccamente ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell’ente, sormontato dall’iscrizione centrata (convessa verso l’alto) del Comune di Rivalba.

La cravatta frangiata consiste in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Le parti metalliche del gonfalone sono argentate e analogamente i ricami, i cordoni, l’iscrizione e le bullette a spirale sono d’argento.