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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Carignano (Torino)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Autonomia Comunale

1. Il Comune di Carignano è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2
Titolo di Città, Stemma, Gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di “Città” concesso con decreto in data 16 giugno 1683 del Duca di Savoia Vittorio Amedeo II.

2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo Stemma riconosciuto in data 5 dicembre 1930 con provvedimento del Capo del Governo - Primo Ministro Segretario di Stato ed inscritto nel Libro Araldico degli Enti morali.

3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali ed in quelle funebri, del Gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 20 dicembre 1932 del Re d’Italia Vittorio Emanuele III. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

4. 11 Comune di Carignano, con deliberazione della Giunta Comunale può consentire a soggetti terzi rispetto all’Ente la riproduzione del proprio stemma, nonché l’uso del Gonfalone comunale.

Articolo 3
Territorio

1. Il Comune di Carignano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, numero 1228, approvato dall’istituto Centrale di Statistica.

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’articolo 133 Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

3. La sede del Comune è fissata con apposita deliberazione. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni comunali, salvo esigenze particolari o specifiche disposizioni regolamentari, che richiedano o consentano riunioni in altra sede.

Articolo 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, culturali e per la effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale tra le persone.Considera come valori inalienabili:

- la libertà e l’autodeterminazione a salvaguardia dei diritti inviolabili dell’uomo e dei popoli,

- l’autonomia ed il federalismo, quali principi ispiratori del rapporto tra tutte le comunità istituzionali,

- l’uguaglianza fra tutti gli uomini senza distinzioni di razza, religione, sesso, lingua, opinione politica o condizione sociale, nel rispetto delle differenze e delle culture,

- la partecipazione, quale possibilità per il cittadino di incidere sull’attività amministrativa e sull’evoluzione della comunità,

- la cultura, quale strumento di elevazione del singolo e della comunità, nonché elemento che favorisce la conoscenza e la fratellanza tra i popoli.

2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Il Comune, nel realizzare le proprie funzioni:

- ispira la propria azione al principio di solidarietà;

- assume il metodo della programmazione; ricercando altresì il raccordo fra i propri strumenti di programmazione e quelli degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985;

- persegue criteri di economicità di gestione, di efficienza ed efficacia della propria azione;

- stabilisce obiettivi di trasparenza e semplificazione per l’attività dell’Amministrazione comunale;

- promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio;

- ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, delle tradizioni locali e della cultura piemontese.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) assicura un’adeguata rappresentanza alle donne quali componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. L’eventuale, oggettiva impossibilità di realizzare tale rappresentanza deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23, comma 1, concernente la nomina di detto organo.

Art. 6
Assistenza ed integrazione sociale

Il Comune collabora con altri Comuni e l’Azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, al fine dell’integrazione sociale delle persone disabili, nonché della tutela e dello sviluppo dei loro diritti.

Art.7
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale ed urbanistica, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi potranno essere stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
Elezione e competenze - Consigliere anziano - Rappresentanti

1. L’elezione, la durata in carica e le competenze del Consiglio Comunale, sono regolati dalla legge.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi del primo periodo dell’art. 71, IX comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del sindaco neo-eletto, nonché dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’ ultimo periodo della medesima norma.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare tre o più rappresentanti presso il singolo ente, un terzo di essi è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte: per la prima i soli Consiglieri di maggioranza, per la seconda i soli Consiglieri di minoranza.

Art. 9
Consiglieri comunali
Programma di governo

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale dei consiglieri comunali, sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell’atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, adeguatamente motivando gli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10
Funzionamento - Gruppi consiliari - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, il quale opera attraverso deliberazioni, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti in conformità ai principi ed alle finalità seguenti:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione e senza computare il giorno di consegna, almeno:

- cinque giorni non festivi prima per le convocazioni in seduta ordinaria,

- tre giorni non festivi prima per le convocazioni in seduta straordinaria,

- un giorno non festivo prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se di esso non sia stata assicurata una preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno dovrà essere disponibile presso la segreteria comunale, a partire dal giorno di spedizione delle convocazioni;

c) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio.

g) individuare i gruppi consiliari ed i casi in cui essi vengano meno o possano essere costituiti, con il limite derivante dalla necessità che il loro numero, in rapporto al numero di consiglieri assegnati al Comune, non pregiudichi l’esistenza di un gruppo di maggioranza, costituito da almeno il cinquanta per cento più uno di essi, compreso il Sindaco.

2. Il Consiglio nomina, per l’intera durata in carica del Consiglio medesimo, una Commissione consiliare per il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all’approvazione del Consiglio. Essa, oltre al compito della formazione del Regolamento in caso di mancanza di quest’ultimo, ha anche quello di curarne l’aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri e della Giunta in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

3. In mancanza del regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, non appartenente alla Giunta che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste. Ogni capogruppo può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, esercitandola sino a quando verrà designato il successore dal gruppo di sua appartenenza.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa: di tale giustificazione il sindaco darà notizia in successiva seduta consiliare.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

7.Ciascun Consigliere Comunale non può essere chiamato a rispondere. nell’esercizio delle sue funzioni, delle opinioni espresse in sede politica.

8. Fermo restando l’impiego della lingua italiana nella verbalizzazione delle sedute consiliari e nella redazione dei relativi atti, i Consiglieri Comunali hanno facoltà di esprimersi in lingua piemontese durante tali sedute, qualora lo ritengano necessario e previa espressa autorizzazione del Presidente.

Art. 11
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le. sessioni ordinarie si svolgono:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 12
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge, nel rispetto dei principi fissati da essa e dal presente statuto.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 13
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 14
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 15
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi alla deliberazione consiliare.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Fatto salvo il caso in cui la decadenza sia espressamente esclusa dallo Statuto dell’Ente presso il quale i soggetti nominati o designati dal Sindaco prestano la loro attività, i medesimi decadono con il decadere di quest’ultimo, restando in carica per lo svolgimento delle loro funzioni presso enti, aziende ed istituzioni ove risultano nominati o designati, sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Sindaco.

4. I soggetti di cui al primo comma, possono essere invitati dal Consiglio Comunale o dal Sindaco a illustrare, in seduta consiliare, l’attività svolta presso gli Enti, le Aziende e le Istituzioni nei quali rappresentano il Comune di Carignano.

CAPO II
SINDACO

Art. 16
Elezione e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione e rappresenta il Comune, anche in giudizio.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all’ufficio. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale - anche in giudizio - dell’Ente, è Ufficiale di Governo ed organo responsabile delle funzioni di indirizzo e controllo dell’ Amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori, impartendo direttive a questi ultimi, al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d) adotta, oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti quale Ufficiale di Governo, le ordinanze previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

3. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori, nonché delegare a singoli consiglieri, l’esercizio delle funzioni indicate nell’art. 54, c. 1 del D.Lgs. 267/00, nelle località del Comune istituite come “frazioni”.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4. Egli sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, entro venti giorni non festivi da quando essa è stata acclarata al protocollo comunale.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il vice sindaco è nominato dal Sindaco e sostituisce quest’ultimo in tutte le sue funzioni, quando sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, oppure assente o impedito.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, senza che questi abbiano comunque il potere di impegnare il Comune verso terzi, al di fuori del caso previsto dall’art. 17, c. III.

CAPO III
GIUNTA

Art. 23
Nomina, composizione e presidenza

I. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e la nomina, promovendo la presenza di ambo i sessi, e da un numero massimo di sei Assessori , compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in numero non superiore a due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale ai quali sono assegnate le funzioni di cui all’art. 22, I comma, in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

4. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado del Sindaco.

5. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento esamina la condizione del vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 24
Competenze.

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, gli accordi di programma e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazioni e decentramento;

e) determina e modifica le misure e le tariffe di addizionali, imposte, tasse e servizi comunali;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta de responsabile del servizio interessato;

g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

i) accetta lasciti e donazioni, salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale (nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. i) ed 1), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato, quando esse non sono espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale, ove esistente;

o) determina, sentito l’Organo di Revisione contabile, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di. gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Peg, qualora non sia nominato il Direttore Generale;

r) autorizza a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio;

s) provvede all’approvazione dei verbali di concorso;

t) adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, di cui all’art. 8, comma IV, del D.Lgs. 114/1998.

Art. 25
Funzionamento

1. L’attività della Giunta, la quale opera attraverso deliberazioni, è collegiale, fermi restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare da verbale con richiamo alla relativa norma.

Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione di Carignano all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini italiani e della Comunità Europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini e di tutte le loro organizzazioni.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive il Comune garantisce forme di informazione e partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gli stranieri regolarmente soggiornanti, i gruppi e le organizzazioni sociali, a norma della Costituzione e per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale facilita lo svolgimento dell’attività di cui al primo comma,mettendo eventualmente a disposizione delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese di funzionamento e manutenzione dei locali di cui al secondo comma, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, possono convocare assemblee, determinando altresì le relative modalità di convocazione e di svolgimento, di cittadini di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati, commissioni ed associazioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30
Consultazioni

1. La Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera di consultare la popolazione di Carignano, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti di suo interesse.

2. Consultazioni nei confronti dei soggetti interessati, con le forme previste nell’apposito regolamento, devono altresì tenersi nel corso del procedimento amministrativo relativo all’adozione di atti, che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei pertinenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti, a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per soggetti non elettori, purché abbiano compiuto i 18 anni.

Art. 31
Istanze e proposte

1. La popolazione di Carignano può rivolgere all’Amministrazione Comunale istanze e petizioni relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Gli elettori del Comune possono proporre al Consiglio e alla Giunta Comunale deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da centocinquanta elettori, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

3. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto dell’istanza o petizione, nonché della proposta inerente deliberazioni, precisando lo stato ed il programma del procedimento relativo.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 32
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio;

d) sullo statuto comunale;

e) sul Regolamento del Consiglio comunale;

f) su piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il dieci per cento almeno del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 34
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 35
Istituzione dell’ufficio

1. È possibile istituire nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 36
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con regolamento comunale, predisposto da apposita commissione consiliare, saranno disciplinate nomina, funzioni, competenze modalità di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 37
Albo pretorio

1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. Le pubblicazioni devono essere fatte in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 38
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione degli interessati agli atti che devono essere assunti e di semplicità delle procedure adottate.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa, assicurando informazione sulle procedure adottate e l’accesso agli atti amministrativi assunti.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA’

Art. 40
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 41
Ordinamento finanziario e contabile,
approvazione del bilancio.

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’ad. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nell’ipotesi prevista dall’art. 141, c. 2 del T.U. citato nel comma precedente, in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Prefetto assegna quest’ultimo, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce all’Amministrazione inadempiente mediante apposito commissario, iniziando la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 42
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, disciplinerà altresì che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI

Art. 43
Impianto e gestione

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può stabilire l’impianto ed anche la gestione di servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, rivolta a realizzare ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della propria comunità.

2. La forma di gestione, qualora già non specificata da una norma superiore, viene scelta dall’Amministrazione, dopo ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge.

3. Quale che sia la forma di gestione prescelta, nell’organizzazione del servizio pubblico devono essere garantite ai cittadini strumenti di informazione, controllo e tutela nonché, ove possibile, di partecipazione.

4. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 44
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.

Art. 45
Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L’amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti: a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati; b) l’esatta definizione dei processi di separazione delle reti dalla gestione; c) l’individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali; d) le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società a capitale interamente pubblico.

2. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.

3. Nell’affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l’amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

Art. 46
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

1. L’Amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici.

2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d’area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.

3. Qualora i servizi culturali e del tempo libero siano affidati ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall’amministrazione, quest’ultima deve poter in esse esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.

Art. 47
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, anche consortile, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Consiglio comunale con atto istitutivo.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 47 per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di assi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 50
Consorzi

1. Il Comune può partecipare a consorzi, per gestire uno o più servizi od esercitare ma o più funzioni, con altri enti pubblici.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione e lo statuto devono essere conformi al dettato dell’art. 31 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 51
Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni per l’esercizio congiunto di una pluralità di funzioni.

2. L’atto costitutivo ed il regolamento dell’unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell’unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’unione.

4. Il regolamento dell’unione: a) può prevedere che il Consiglio dell’unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l’indicazione degli organi e delle funzioni da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 52
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma, corredati dagli atti di cui al secondo periodo del nono comma dell’art. 12 della legge 23.12.1992, n. 498, sono disciplinati dalla legge e sono promossi dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

3. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art.34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 53
Ordinamento degli uffici e dei servizi

I. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 55
Stato giuridico e trattamento economico del personale

I. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO Il
RESPONSABILI - UFFICI DI STAFF E DEL CONTENZIOSO - INCARICHI

Art. 56
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi edificatori;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

j) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

k) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimenti motivati del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 57
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad un dipendente comunale.

Art. 58
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 59
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 12 deI D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Comune provvede, con il regolamento dei servizi e degli uffici, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

Art. 60
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e li modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO III
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, IV comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108, I comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione al disposto dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 109, c. 2, del citato decreto legislativo, maggiorando di conseguenza l’indennità di posizione a quest’ultimo spettante in base alla classe di appartenenza del Comune.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 63
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi enuncianti principi, che costituiscano limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma e del gonfalone (Art. 2)

“Stemma, raffigurante in campo rosso e bianco, un cane bracco sorreggente con le zampe anteriori una lancia portante in cima uno stendardo rosso con croce bianca e con motto dell’arma ”Hinc fides"". (Ex deliberazione del Podestà 24 dicembre 1929)