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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 16-2348

Procedura ex art. 12 L.R. n. 40/1998 - Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto “Attivazione di centro commerciale classico nell’edificio dell’ex Officina Meccanica Favretto S.p.A. sito nell’area urbanistica IPE1 del PRGC”, localizzato nel comune di Pino Torinese (TO). Proponente Supermercati PAM S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, in merito al progetto “Nuovo Centro commerciale classico nell’edificio dell’ex Officina Meccanica Favretto S.p.A. sito nell’area urbanistica IPE1 del PRGC”, localizzato nel comune di Pino T.se (TO). presentato dalla Supermercati PAM S.p.A., con sede legale in Venezia, San Marco 5278, sottolineando che:

* per quanto riguarda la coerenza dell’intervento rispetto agli indirizzi pianificatori, l’utilizzazione della porzione di piazzale ricadente in comune di Chieri potrà avvenire dopo l’apertura del centro commerciale, senza pertanto condizionarne l’attivazione e l’attività. Il proponente dovrà attivare l’insediamento commerciale in due fasi:

Fase 1. attivazione del centro commerciale secondo la prima proposta progettuale, cioè come autorizzato dalla Deliberazione del C.C. n. 33 del 03.06.2003 del Comune di Pino T.se e secondo quanto definito in sede di approvazione di P.E.C. dal Comune di Pino T.se, di Autorizzazione ex art. 26 della L.R. 56/1977 e di Permesso di Costruire;

Fase 2. adeguamento delle aree esterne secondo l’alternativa progettuale presentata a seguito della richiesta di integrazioni a seguito dell’approvazione da parte del Comune di Chieri della variante al P.R.G.C. vigente;

* per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell’opera sono da ritenersi compatibili in relazione all’opera stessa e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni già previste dal progetto e dalle disposizioni del presente atto; in particolare:

- l’aumento del traffico indotto dal nuovo centro commerciale produrrà un incremento delle emissioni in atmosfera, ma dalle simulazioni presentate in allegato al SIA risultano inferiori ai limiti della normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico;

- il modello di valutazione degli effetti sulla viabilità descrive uno scenario ante operam già critico per i livelli di servizio attualmente forniti dalla S.R. 10. La modellizzazione previsionale definisce comunque uno scenario che non muta sostanzialmente l’attuale flusso di traffico;

* per quanto riguarda i benefici ambientali e territoriali, se ne otterranno dal cambio di destinazione d’uso dell’edificio, infatti:

- la potenza termica del centro commerciale è del 40% inferiore a quella dell’officina meccanica, determinando in tal modo una riduzione sia dei consumi di energia sia delle emissioni in atmosfera dovute alla combustione di metano;

- il riutilizzo di un insediamento esistente piuttosto che impegnare porzioni di territorio non ancora utilizzate salvaguarda il territorio da ulteriore consumo di terreni di pregio e contestualmente evita l’abbandono di un immobile difficilmente recuperabile per altri scopi;

- il nuovo centro commerciale determinerà un incremento dell’occupazione, come specificamente studiato all’interno del S.I.A. e valutato in circa 100 unità sulla base del dato occupazionale dei comuni di Pino T.se , Chieri e di altri 15 comuni dell’area.

- di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l’efficacia del presente provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il Comune di Pino T.se deve approvare, entro 6 mesi dalla data di adozione della presente D.G.R., il P.E.C., che recepisce la prima proposta progettuale e gli aspetti convenzionali contenuti nel presente atto;

2. il proponente deve fare richiesta di autorizzazione urbanistica regionale, ai sensi dell’art. 26, comma 7 e seguenti, della L.R. 56/1977, subordinatamente all’approvazione del P.E.C., relativa all’ottenimento del Permesso di Costruire dell’insediamento commerciale;

3. il proponente deve fare richiesta al comune di Chieri della variazione di destinazione d’uso della porzione di 1.200 mq ricadente nel medesimo comune e, una volta ottenuta la giusta destinazione d’uso, dovrà pertanto adeguare l’organizzazione dell’area secondo l’alternativa progettuale presentata nelle integrazioni del 06.12.2005; fino a quel momento la porzione in oggetto potrà essere utilizzata esclusivamente come spazio di transito e manovra e/o area verde;

4. il centro commerciale è ubicato in prossimità di una zona residenziale, caratterizzata da una situazione di traffico e di mobilità già problematica che impone di considerare significativo qualsiasi ulteriore incremento del traffico dovuto al nuovo centro commerciale, soprattutto in relazione all’impatto acustico ed atmosferico; sarà cura del Comune di Pino T.se attuare tutte le misure necessarie a favorire l’ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico sia privato, l’utilizzo del trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, la razionalizzazione, fluidificazione e decongestione della circolazione;

5. complessivamente l’impatto acustico si riduce, tuttavia sarà necessario effettuare un monitoraggio in fase di esercizio sui ricettori circostanti;

6. relativamente alla prevista realizzazione di forni del pane, nel caso in cui nella produzione di pane e pasticceria vengono utilizzati più di 300 kg di farina al giorno dovrà essere predisposta la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88.

7. Viabilità:

i. subordinare l’attivazione del centro commerciale alla completa realizzazione di tutte le opere di viabilità previste, di cui quelle sull’asta principale dovranno essere realizzate prima dell’impianto del cantiere previsto per la realizzazione del centro commerciale;

ii. rendere la nuova rotatoria compatibile con le previsioni del progetto regionale della rotatoria ARES;

iii. esaminare la possibilità, in accordo col Comune di Chieri, di programmare complessivamente la realizzazione della viabilità sulla S.R. 10, in particolare delle due rotatorie;

iv. realizzare la corsia di decelerazione in ingresso al centro commerciale per i mezzi di carico e scarico, regolata dal sistema semaforico come progettato nelle alternative progettuali;

v. realizzare nella mezzeria della carreggiata S.R. 10, dalla rotatoria di via Pomba a quella di via Rovereto, una separazione fisica delle corsie di marcia che scoraggi la svolta a sinistra in attraversamento, ad esempio mediante la posa di siepi, sicurvia, new-jersey, ecc. . Nel caso in cui la rotatoria di via Rovereto venisse realizzata successivamente al centro commerciale tale separazione dovrà comunque essere realizzata fino all’altezza dove la stessa rotatoria è prevista;

vi. realizzare gli attraversamenti pedonali previsti mediante la creazione di isole salvagente (art. 3 C.d.S.) adeguatamente illuminate e segnalate;

vii. redarre adeguato piano della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, oltre che all’interno dell’area commerciale, anche sulle strade limitrofe;

viii. realizzare il terrapieno posto all’interno della rotonda di via Pomba con altezza tale da evitare pericolosi fenomeni di abbagliamento;

ix. concordare i precedenti punti da “v” a “viii” con la Provincia di Torino, che li approva in sede di rilascio di autorizzazione di cui al combinato disposto dell’art. 14 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e art. 102 L.R. 16.04.2000 n. 44.

x. La società alla quale fa capo il centro commerciale dovrà concorrere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove opere, compresi gli oneri per la manutenzione delle zone verdi e l’illuminazione della nuova rotatoria.

xi. Durante la stesura del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione valutare con i Comuni di Pino T.se e Chieri la regolamentazione della sosta su tutto il tratto di via Pomba e la possibilità di realizzarsi dei marciapiedi su tutto il tratto compreso tra l’intersezione con via Roaschia e la nuova rotonda sulla S.R. 10.

8. Attività di cantiere:

i. fornire nella successiva fase progettuale gli elaborati di seguito specificati: a) planimetria con l’ubicazione e la delimitazione delle aree di cantiere, con l’indicazione delle diverse attività previste negli stessi (compresi i siti di deponia temporanea degli inerti da demolizione e quelli sede di eventuali impianti di trattamento del materiale di scavo); b) previsione delle modalità di trasporto, del numero di mezzi necessari e dell’entità dei viaggi di collegamento con la discarica; c) planimetria della viabilità connessa a tutte le attività di cantiere, con indicazione del flusso e dei sensi di marcia dei mezzi e della tipologia di strada; d) pianificazione dell’attività di demolizione, anche con tecniche di demolizione selettiva, per consentire il massimo recupero/riutilizzo dei materiali e minimizzare l’uso della discarica;

ii. prevedere nell’attività di cantiere le seguenti azioni di mitigazione degli impatti connessi ad esso: a) dotare i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti di apposito sistema di copertura del carico nella fase di trasporto; b) attuare periodici lavaggi delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti; c) delimitare le aree di cantiere con efficaci recinzioni antipolvere; d) asportare e smaltire il terreno eventualmente contaminato nel caso di sversamenti accidentali, nel rispetto della normativa vigente e ripristinare il sito; e) riutilizzare il suolo asportato ed opportunamente accantonato per la sistemazione delle aree a verde; f) organizzare e gestire il cantiere in modo tale da minimizzare lo spostamento dei mezzi d’opera nei periodi di maggiore flusso di traffico e l’impatto causato, in particolare, sulle abitazioni prossime all’area di lavoro dalle operazioni di demolizione e adeguamento delle strutture esistenti, di movimentazione e smaltimento delle macerie, di realizzazione della palificata “Berlinese” sul confine ovest dell’area di proprietà; g) tutelare le acque superficiali e sotterranee dai possibili reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, impermeabilizzare le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici; h) collettare le acque reflue del cantiere alla fognatura comunale e, se necessario, chiarificarle o depurarle per consentirne la restituzione in conformità al D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.; i) gestire i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere come previsto dal D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., raccogliendo le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti mediante appositi cassoni scarrabili, conferendoli ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero piuttosto che alla discarica e prevedendo apposite procedure a cura della direzione lavori atte ad evitare l’interramento e la combustione dei rifiuti stessi; in particolare, le modalità di gestione dei rifiuti devono almeno considerare le seguenti indicazioni:

- conferire i rifiuti assimilabili agli urbani ai contenitori della raccolta urbana;

- destinare gli imballaggi ed assimilabili in carta, cartone, plastica, legno, ecc. al riutilizzo ed al riciclaggio;

- separare i rifiuti speciali non pericolosi in contenitori specifici;

- separare i rifiuti speciali pericolosi (la cui pericolosità può essere desunta dalle schede di sicurezza e dalle etichette) in recipienti specifici ed idonei ai rischi di queste sostanze;

- stoccare i rifiuti liquidi pericolosi (olio esausto, acidi grassi in olio minerale, liquidi di lavaggio delle attrezzature, ecc.) in contenitori etichettati e posizionati in un luogo coperto, utilizzando un bacino di contenimento per contenere eventuali spandimenti.

9. Impatto acustico:

i. per l’attività di cantiere: a) regolamentare le attività di cantiere attraverso un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 della L. n. 447/1995 e dell’art. 5 della L.R. 52/2000; b) individuare una persona fisica, con la qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/1995, con l’incarico di seguire l’evoluzione delle attività di cantiere sotto il profilo acustico, verificare in ogni fase la migliore attuazione degli interventi di abbattimento del rumore, progettare eventuali misure aggiuntive di tutela ambientale e svolgere anche il ruolo di interlocutore con gli organi preposti al controllo in merito alle problematiche di carattere acustico;

ii. in fase di esercizio: condurre una campagna di misurazioni fonometriche, ad opera di un tecnico competente in acustica ambientale, per quei ricettori in cui la Valutazione di impatto acustico, presentata nell’ambito del SIA e redatta correttamente in base alla DGR n. 9-11616 del 02.02.2004, ha stimato possibili superamenti dei limiti di legge. Rispetto a quanto descritto sulla relazione si precisa che:

- le misure di monitoraggio acustico e le relative analisi, da concordarsi direttamente con ARPA, saranno a carico del proponente;

- nel caso ci siano ricettori sensibili disturbati, oltre alle misure in esterno descritte nella relazione, dovranno essere eseguite misure atte a verificare il criterio differenziale all’interno degli edifici disturbati;

- nel caso non ci siano ricettori sensibili disturbati le misure si eseguiranno solo in esterno come descritto;

- nel caso di rumore dovuto solo al traffico veicolare si dovranno eseguire le metodiche di misura secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. del 16.03.1998.

iii. per le operazioni di scarico: a) le procedure organizzative descritte per limitare il rumore nelle operazioni di carico e scarico dovranno essere tassativamente rispettate, ufficializzate in un apposito protocollo e sottoscritte dal gestore del centro commerciale e dal responsabile delle operazioni di carico e scarico; b) le stesse dovranno trovare la massima diffusione presso gli utenti dell’area di carico - scarico; c) rispettare il protocollo di procedure per limitare il rumore dei motori e dei gruppi refrigeranti nell’area di carico e scarico merci.

10. Impatto atmosferico: Occorrerà evitare congestione del traffico mediante l’adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla prevenzione e riduzione delle emissioni dovute al traffico (misure atte alla razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione). In particolare:

i. effettuare un rilievo delle condizioni di deflusso del traffico post-realizzazione a tre/sei/dodici mesi, considerando gli scenari del traffico su un’area più vasta e comprendendo la verifica dei flussi di traffico all’incrocio tra S.S. 10 e Via Roaschia;

ii. sulla base dei dati riscontrati nel monitoraggio e qualora necessario, prevedere interventi di razionalizzazione della viabilità di via Roaschia adottando criteri uniformi ai due comuni e non solo per il tratto che ricade nel comune di Pino T.se e concordare con le amministrazioni locali tutte le azioni possibili per agevolare la mobilità collettiva piuttosto che quella singola e tutti i provvedimenti, le misure atte e le azioni volti ad attuare la riduzione delle emissioni, come previsto dal Piano Provinciale per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente (art. 7 del D.Lgs. 04.08.1999, n. 351).

11. Impatto sulla rete idrica superficiale e sotterranea: Verificare se “l’affluente di destra del Rio Tepice” è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e/o sedime di proprietà demaniale, nel qual caso il proponente richiederà l’autorizzazione idraulica allo scarico nel suddetto corpo idrico superficiale a norma del R.D. 25.07.1904 n. 523, trasmettendo al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino gli elaborati previsti su supporto cartaceo.

12. Inserimento paesaggistico-ambientale: integrare le proposte progettuali con le seguenti considerazioni:

i. anticipare nel cronoprogramma la messa a dimora di piante ed arbusti previsti nel progetto di recupero ambientale delle aree verdi;

ii. integrare il piano del verde con un preciso protocollo di cura delle piante e degli arbusti messi a dimora, esteso per un periodo di almeno 2 anni; nello stesso periodo garantire le sostituzioni di eventuali fallanze con identici esemplari.

13. Monitoraggi:

i. comunicare all’ARPA Piemonte, Coordinamento Centrale VIA - VAS e Dipartimento di Torino l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo previsto dall’art. 8 della L.R. 40/1998, e concordare con esso le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio, acustico e del traffico, e di consegna dei risultati;

ii. il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativa all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto;

iii. verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, in fase di realizzazione e di esercizio con viabilità ammodernata, attraverso campagne di monitoraggio, da concordarsi con ARPA Piemonte, per gli impatti acustico (a tutela dei ricettori sensibili rappresentati dalle abitazioni in prossimità del centro commerciale), atmosferico (per il quale si dovrà interpellare anche l’ARPA Coordinamento VIA/VAS e dare avviso della realizzazione dei campionamenti) e del traffico;

iv. qualora, sulla base delle risultanze di tali campagne di monitoraggio, gli interventi di mitigazione non risultassero sufficienti a contenere gli impatti entro i relativi limiti, concordare col Comune la realizzazione degli ulteriori interventi di mitigazione necessari, da realizzarsi a carico del proponente;

- di dare atto che dovranno essere acquisiti, secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente, gli atti autorizzatori e concessori, non ricompresi nel provvedimento in oggetto, relativi a:

* approvazione del P.E.C. e relativa bozza di Convenzione ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i. entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione;

* autorizzazione regionale preventiva al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 26 commi 7 e seguenti della L.R. n. 56/77 s.m.i.;

* permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001;

* Opere viabilistiche: autorizzazioni ai sensi della L. 109/94;

* Sicurezza antincendio: autorizzazioni ai sensi del D.M. 16.02.1982;

* autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle reti di servizi: elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura, reti fonìa e dati, oggetto di intervento;

* ogni altra autorizzazione non menzionata nel presente atto si rendesse necessaria.

- di precisare che ai fini della realizzazione dell’intervento in oggetto dovrà essere rispettata la normativa vigente ed in particolare:

* Impatto acustico: L. 447/1995, L.R. 52/2000, D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004;

* Risparmio energetico: Delibera CIPE 136 del 1998, Delibera EPBD 2002/91 EUP, L. 10/91, Piano Energetico Ambientale Regionale (D.C.R. n. 351-3642 del 03.02.2004) e Piano d’azione energetico ambientale (D.C.P. n. 137489/2002);

* Rifiuti e bonifiche: D.Lgs. 22/1997, D.M. 471/1999, D.M. 05.02.1998, D.Lgs. 152/99, DPR 08.08.1994 e D.M. 14.05.1996.

- di richiamare completamente e integralmente i contenuti della Delibera della conferenza dei servizi, di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 114/98 e art. 3 della L.R. n. 28/99, prot. n. 188/17.1 del 08.01.2004, con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell’autorizzazione amministrativa commerciale per l’attivazione della struttura di vendita in oggetto, subordinandola a prescrizioni.

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dalla data del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998, ed è condizionato all’ottemperanza, di tutte le prescrizioni sopra dettagliate, la cui realizzazione costituisce vincolo per la fase realizzativa e di esercizio dell’opera;

- di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dai soggetti interessati in sede di Conferenza dei Servizi e di considerare acquisito l’assenso degli Enti, che regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi medesima;

- di stabilire altresì che il proponente comunichi all’Arpa competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;

- di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione;

- di dare atto che alla Provincia di Torino spetta il controllo del rispetto della cronologia e del coordinamento delle opere di viabilità connesse alla realizzazione del centro commerciale.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni la data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)