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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2006, n. 11-2290

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 e s.m.i. Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Emergenze. Integrazione al programma degli interventi approvato con D.G.R. n. 43-7652 del 11.11.2002

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

Con D.G.R. n° 43-7652 del 11/11/2002 l’Amministrazione Regionale approvava l’istituzione, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, della Sezione Emergenze, avente propria dotazione finanziaria ed un apposito programma degli interventi.

Tale Sezione è finalizzata al sostegno creditizio delle piccole imprese commerciali e artigiane danneggiate da opere di cantierazione viaria e da calamità naturali.

Con successiva D.D. n° 2 del 13/1/2003 veniva fissata al 15/1/2003 l’entrata in vigore del programma degli interventi della Sezione Emergenze ed approvata la modulistica relativa alle domande di finanziamento, consentendo di fatto l’avvio dell’operatività della citata Sezione.

La L.R. n. 28/99 così come modificata dall’art. 2 della L.R. n. 37/2003, prevede all’art. 18, comma 1, lettera d bis) il sostegno alle imprese del commercio e delle loro forme associative in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse.

Attualmente l’operatività delle aziende commerciali che operano nel campo della vendita delle carni di volatili è messa in crisi da una grave contrazione dei consumi, causata dal pericolo di epidemia di influenza aviaria.

Ad integrazione delle misure di aiuto intraprese dallo Stato per fare fronte a tale emergenza, l’Amministrazione Regionale intende sostenere le imprese commerciali piemontesi del comparto, mediante l’estensione dei benefici della citata Sezione Emergenze a tali aziende, limitatamente al perdurare dell’emergenza medesima.

Al tal fine si ritiene opportuno integrare il citato programma degli interventi della Sezione Emergenze con un apposito articolo dedicato alle imprese economicamente danneggiate dall’epidemia di influenza aviaria.

Tutto ciò premesso;

richiamate le citate LL.RR. 21/97, come modificata ed integrata dalla L.R. 24/99, e 28/99 e s.m.i.;

visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione del Consiglio Regionale in data 2/3/2006;

la Giunta Regionale, unanime a voti resi nelle forme di legge,

delibera

- nel programma degli interventi per l’accesso al credito delle piccole imprese - Sezione Emergenze, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n° 43-7652 del 11/11/2002, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

“10. Aziende commerciali economicamente danneggiate dall’emergenza dell’influenza aviaria

Sono inoltre previsti interventi a carico del Fondo Regionale - Sezione Emergenze, a favore degli operatori rientranti nell’ambito del commercio al dettaglio (così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dell’art. 27 comma 1 lett. a) del D.lgs. 114/98) di carni di volatili, di conigli e di selvaggina, il cui esercizio, ubicato nella Regione Piemonte, risulti economicamente danneggiato a causa dell’emergenza dell’influenza aviaria e il cui fatturato dell’ultimo esercizio sia prevalentemente riferito a prodotti avicoli.

Il prestito è concedibile per l’acquisto di scorte nella percentuale massima dell’85% e per spese non documentabili contabilmente nella percentuale massima del 15%. Il 75% delle scorte ammissibili a finanziamento deve essere costituito da prodotti avicoli.

Tali spese sono ammissibili se effettuate entro i 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda o successivamente a tale data.

Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo valgono le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto compatibili.".

- La Direzione regionale Commercio e Artigianato è autorizzata a sospendere con proprio atto l’operatività dell’art. 10 del programma degli interventi per l’accesso al credito delle piccole imprese - Sezione Emergenze, qualora si verificasse la fine dello stato di emergenza che ha determinato l’instaurarsi della misura di sostegno di cui al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

(omissis)