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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 9-2200

Procedura ai sensi art. 12 L.R. 40/98 e D.P.R. 357/97, e s.m.i. - D.P.G.R. 16-11-01, n. 16/R. Giudizio compatibilita’ ambientale e contestuale valutazione d’incidenza inerente progetto “Lavori di ripristino morfologico, manutenzione, miglioramento e ampliamento della pista di discesa a servizio della nuova seggiovia Pian del Leone - Pancani nel Comprensorio sciistico di Limone P.te”, presentato dalla L.I.F.T. SpA

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche necessarie alla realizzazione dell’opera, specificate al successivo punto 3, in merito al progetto di “Lavori di ripristino morfologico, manutenzione, miglioramento e ampliamento della pista di discesa a servizio della nuova seggiovia Pian del Leone - Pancani nel Comprensorio sciistico di Limone Piemonte”, presentato dalla L.I.F.T. S.p.A. e da localizzarsi nel Comune di Limone Piemonte (CN), a condizione che nella realizzazione del medesimo progetto il Proponente ottemperi alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni dettagliatamente riportate nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2. di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei servizi e di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della medesima Conferenza, conformemente a quanto previsto dalla stessa L.R. 40/1998 e dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998, sono ricomprese nel presente provvedimento le seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per la realizzazione del progetto sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico iscritti al N.C.T. ai Fogli 29-30-33, Mappali vari del Comune di Limone Piemonte (CN), in località Pian del Leone - Pancani, riguardanti una superficie totale di 117.350 mq non boscati, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza e le prescrizioni riportate nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 45/1989 il Proponente, prima dell’inizio dei lavori, dovrà provvedere:

a1) al versamento cauzionale di euro 12.121,32, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori, che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino,

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - Via Garibaldi, 2 - Torino,

- mediante versamento sul c/c postale n° 10364107, intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, numero e data della presente delibera;

a2) ad effettuare il versamento della somma di euro 2.816,79, quale corrispettivo al rimboschimento di una superficie di 12.986 mq (al netto delle superfici già autorizzate come piste da sci e impianti a fune).

La somma di euro 14.938,11 (deposito cauzionale + corrispettivo) è accertata sul capitolo n° 9920/2006 della parte entrata del bilancio regionale, mentre, ai fini della restituzione del deposito cauzionale, la somma di euro 12.121,32 è impegnata sul capitolo n° 40525/2006.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni, non comprese nel presente atto, da parte del Corpo Forestale dello Stato e dell’ARPA Piemonte qualora se ne accertasse la necessità. Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti;

b) autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per le opere da eseguirsi nelle aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto altresì che le autorizzazioni sono:

- rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino ed una presso la Direzione Turismo Sport Parchi, Via Avogadro n. 30 - Torino;

- concesse facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi;

- subordinate all’osservanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell’Allegato A, che qui si intendono integralmente riportate oltre a quelle derivanti dalle leggi e normative vigenti;

5. di prendere atto dell’impegno del Proponente, in ottemperanza ai disposti della L.R. 74/1989, a terminare, entro la data di ultimazione dei lavori in oggetto, l’opera di smantellamento degli impianti dismessi nella zona del Cros già avviata con la “Seggiovia del Cros” e da ultimare con la rimozione delle sciovie “Topolino” e “Almellina”;

6. di prendere atto e condividere la realizzazione, quale opera di compensazione, dell’intervento di sistemazione superficiale, rivegetazione e regimazione delle acque su una porzione di versante soggetta a dissesto in località Limonetto, a monte del tratto terminale della pista orientale di rientro verso l’impianto Limonetto-Pernante;

7. di stabilire, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 12 della L.R. 40/1998, che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, abbia efficacia per la durata di quindici mesi dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, stabilendo altresì che i lavori da eseguirsi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico debbano comunque essere ultimati entro diciotto mesi a decorrere dalla medesima data.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto e il rilascio delle relative autorizzazioni per la sua realizzazione di cui al precedente punto 3 e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore delle piste.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino.

Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 nonché dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)