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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13.

Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell’economia piemontese, la Regione Piemonte, d’intesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 viene costituita una società consortile per azioni, destinata a sostituire, nell’attività e nella funzione, il Centro estero delle Camere di commercio nonché ad incorporare progressivamente quegli altri organismi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 2.

Art. 2.

(Società consortile)

1. La società consortile per azioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, è senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica; possono partecipare a tale società consortile enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell’oggetto sociale.

2. L’oggetto sociale comprende il coordinamento e l’integrazione delle iniziative volte a favorire l’internazionalizzazione dell’economia piemontese quali in particolare:

a) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;

b) l’attrazione degli investimenti in Piemonte;

c) la valorizzazione internazionale dell’offerta turistica regionale;

d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;

e) la valorizzazione del “sistema Piemonte” anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

3. In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell’articolo 2615 ter, comma 2, del codice civile, al funzionamento dell’organizzazione consortile.

Art. 3.

(Comitato di indirizzo)

1. L’attività della società si uniforma alle linee di indirizzo espresse da un comitato presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato. La composizione di tale comitato, rappresentativa delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell’internazionalizzazione, e le sue modalità di funzionamento sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. Le linee di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei 30 giorni successivi all’invio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.

Art. 4.

(Modalità di partecipazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società, avendo cura che l’ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e non precluda l’eventuale allargamento della compagine sociale ad altre regioni ed ai relativi sistemi camerali. La società può inoltre avvalersi degli strumenti disciplinati dell’articolo 2447 bis e seguenti del codice civile, tenuto conto della molteplicità dei settori di intervento e di eventuali specifici interessi e vocazioni dei soggetti partecipanti.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui all’articolo 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell’Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede, nell’esercizio 2006, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

3. Al finanziamento delle spese di cui all’articolo 2, comma 3, previste nell’ambito dell’UPB 17041 (Commercio e Artigianato Promozione e credito al commercio Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si provvede, a partire dall’esercizio nel quale i contributi sono richiesti, con le dotazioni finanziarie delle UPB S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo - I - spese correnti) e UPB 17041 (Commercio e Artigianato Promozione e credito al commercio Titolo - I- spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

Art. 6.

(Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e abrogazione della legge regionale 30 aprile 1996, n. 25)

1. A decorrere dall’incorporazione dell’Agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all’articolo 1, la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è modificata nei seguenti termini:

“a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è soppressa;

b) al comma 3 dell’articolo 2 sono soppresse le parole: ‘’dell’Agenzia di promozione turistica del Piemonte e’’;

c) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 le parole: ‘’dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all’articolo 6,’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte’’;

d) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3, sono soppresse le parole: ‘’dall’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e’’;

e) al comma 5 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: ‘’dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte’’;

f) dopo il comma 5 dell’articolo 3, è aggiunto il seguente:

‘’5 bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.’’;

g) al comma 1 dell’articolo 5 le parole: ‘’dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, ‘’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte’’;

h) il capo II (Agenzia per la promozione turistica del Piemonte), comprensivo degli articoli 6, 7 e 8 è abrogato;

i) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 sono soppresse le parole: ‘’e raccordandosi in un ottica di sistema all’Agenzia per la promozione turistica’’;

j) al comma 1 dell’articolo 14 sono soppresse le parole: ‘’all’Agenzia per la promozione turistica ed’’;

k) al comma 1 dell’articolo 15 sono soppresse le parole: ‘’dell’Agenzia per la promozione turistica e’’;

l) al comma 3 dell’articolo 15 bis, le parole: ‘’l’Agenzia per la promozione turistica di cui all’articolo 6, ‘’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’la società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte’’;

m) al comma 2 dell’articolo 25, le parole: ‘’all’Agenzia per la promozione turistica’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’alla società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte’’.".

2. A decorrere dalla costituzione della società di cui all’articolo 1, comma 2, la legge regionale 30 aprile 1996, n. 25 (Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi) è abrogata.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e l’individuazione degli organismi incorporati ai sensi dell’articolo 1.

2. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione dell’economia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al Consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dell’articolo 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 marzo 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 189

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Gilberto Pichetto Fratin l’1 dicembre 2005.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 12 dicembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 193

Costituzione della Società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del Sistema Piemonte.

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2005.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 14 dicembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente l’1 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna, Ugo Cavallera.

- Approvato in Aula il 7 marzo 2006 con 46 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 2615 ter del codice civile è il seguente:

“ Art. 2615-ter. Società consortili.

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.".


Note all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2. (Funzioni)

1. Nell’ambito delle attivita’ di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita’;

b) predispone i programmi pluriennali e annuali di cui all’articolo 3;

c) organizza l’attivita’ dell’Osservatorio turistico, verifica i risultati degli interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila sull’organizzazione turistica;

d) (abrogata)

e) riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;

f) effettua interventi di sostegno dell’organizzazione turistica nonche’ delle attivita’ di pubblicita’ e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le Province:

a) promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;

b) in accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono l’attivita’ di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l’attivita’ delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;

c) svolgono l’attivita’ di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dell’articolo 11;

3. Le Camere di Commercio, le Comunita’ montane, i Comuni, nei limiti e secondo le modalita’ previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all’articolo 4, concorrono alla costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locali, concorrono alle attivita’ di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale.".

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 3. (Programmazione delle attivita’)

1. La Regione coordina e indirizza le attivita’ indicate all’articolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.

2. Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento e’ approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:

a) l’andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;

c) gli indirizzi e le modalita’ di coordinamento dell’azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all’attivita’ della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9;

d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all’attivita’ di promozione turistica svolta dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonche’ i criteri di riparto delle stesse;

e) gli indirizzi, i criteri e le modalita’ di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.

3. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validita’ triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell’anno che precede quello di inizio della sua validita’ e puo’ essere aggiornato nel corso del triennio.

4. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento e’ attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento.

5. Il programma annuale indica i criteri e le modalita’ di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della Regione per l’anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l’attivita’ delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale puo’ essere aggiornato nel corso dell’anno.

5. bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.".

- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 5. (Osservatorio del turismo e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte, organizza un Osservatorio turistico per analizzare la situazione dell’offerta, l’andamento e l’evoluzione della domanda e dei mercati turistici, ed un sistema di monitoraggio costante sulle attivita’ di promozione, informazione e accoglienza turistica in Piemonte e sull’operativita’ della presente legge.

2. Annualmente la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono indicati gli interventi effettuati e le risorse finanziarie impiegate, i risultati conseguiti, l’andamento del turismo in Piemonte ed in particolare nelle aree e per i prodotti oggetto di intervento promozionale, lo stato dell’organizzazione turistica.".

- Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 10. (Funzioni)

1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dell’attivita’ di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonche’ manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;

d) sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell’ospitalita’ turistica;

e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.".

- Il testo dell’articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 14. (Contributi per l’organizzazione turistica)

1. La Regione concede annualmente alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale contributi diretti ad agevolare l’assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi ed i criteri previsti dai programmi di cui all’articolo 3 e nei limiti delle disponibilita’ di bilancio.".

- Il testo dell’articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 15. (Altri interventi per l’organizzazione turistica)

1. La Regione puo’, mediante stipula di convenzione, mettere a disposizione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale beni mobili e immobili di sua proprieta’ o proprio personale al fine di agevolare l’assolvimento di loro compiti istitutivi.".

- Il testo dell’articolo 15 bis della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art.15 bis. Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale

1. La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all’interno del Piemonte e sviluppare l’economia turistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacità professionali e gestionali.

3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, la società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte, le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonché le imprese operanti nel settore turistico.".

- Il testo dell’articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 25. (Abrogazione e sostituzione di norme)

1. A decorrere dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica sono abrogati l’articolo 6 e i titoli III e IV della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e la legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.

2. Ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale deve intendersi, a decorrere dalla data della loro soppressione, sostituito dal riferimento alla società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, secondo le rispettive funzioni.".