Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006
Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13.
Costituzione della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione delleconomia piemontese, la Regione Piemonte, dintesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 viene costituita una società consortile per azioni, destinata a sostituire, nellattività e nella funzione, il Centro estero delle Camere di commercio nonché ad incorporare progressivamente quegli altri organismi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, comma 2.
Art. 2.
(Società consortile)
1. La società consortile per azioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, è senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica; possono partecipare a tale società consortile enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento delloggetto sociale.
2. Loggetto sociale comprende il coordinamento e lintegrazione delle iniziative volte a favorire linternazionalizzazione delleconomia piemontese quali in particolare:
a) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
b) lattrazione degli investimenti in Piemonte;
c) la valorizzazione internazionale dellofferta turistica regionale;
d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;
e) la valorizzazione del sistema Piemonte anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.
3. In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dellarticolo 2615 ter, comma 2, del codice civile, al funzionamento dellorganizzazione consortile.
Art. 3.
(Comitato di indirizzo)
1. Lattività della società si uniforma alle linee di indirizzo espresse da un comitato presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato. La composizione di tale comitato, rappresentativa delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dellinternazionalizzazione, e le sue modalità di funzionamento sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. Le linee di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei 30 giorni successivi allinvio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.
Art. 4.
(Modalità di partecipazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società, avendo cura che lordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e non precluda leventuale allargamento della compagine sociale ad altre regioni ed ai relativi sistemi camerali. La società può inoltre avvalersi degli strumenti disciplinati dellarticolo 2447 bis e seguenti del codice civile, tenuto conto della molteplicità dei settori di intervento e di eventuali specifici interessi e vocazioni dei soggetti partecipanti.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui allarticolo 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nellUnità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2006.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede, nellesercizio 2006, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2006.
3. Al finanziamento delle spese di cui allarticolo 2, comma 3, previste nellambito dellUPB 17041 (Commercio e Artigianato Promozione e credito al commercio Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si provvede, a partire dallesercizio nel quale i contributi sono richiesti, con le dotazioni finanziarie delle UPB S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo - I - spese correnti) e UPB 17041 (Commercio e Artigianato Promozione e credito al commercio Titolo - I- spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
Art. 6.
(Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e abrogazione della legge regionale 30 aprile 1996, n. 25)
1. A decorrere dallincorporazione dellAgenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui allarticolo 1, la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è modificata nei seguenti termini:
a) la lettera d) del comma 1 dellarticolo 2 è soppressa;
b) al comma 3 dellarticolo 2 sono soppresse le parole: dellAgenzia di promozione turistica del Piemonte e;
c) alla lettera c) del comma 2 dellarticolo 3 le parole: dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui allarticolo 6, sono sostituite dalle seguenti: della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte;
d) alla lettera d) del comma 2 dellarticolo 3, sono soppresse le parole: dallAgenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e;
e) al comma 5 dellarticolo 3 sono soppresse le parole: dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte;
f) dopo il comma 5 dellarticolo 3, è aggiunto il seguente:
5 bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte.;
g) al comma 1 dellarticolo 5 le parole: dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, sono sostituite dalle seguenti: della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte;
h) il capo II (Agenzia per la promozione turistica del Piemonte), comprensivo degli articoli 6, 7 e 8 è abrogato;
i) alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 10 sono soppresse le parole: e raccordandosi in un ottica di sistema allAgenzia per la promozione turistica;
j) al comma 1 dellarticolo 14 sono soppresse le parole: allAgenzia per la promozione turistica ed;
k) al comma 1 dellarticolo 15 sono soppresse le parole: dellAgenzia per la promozione turistica e;
l) al comma 3 dellarticolo 15 bis, le parole: lAgenzia per la promozione turistica di cui allarticolo 6, sono sostituite dalle seguenti: la società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte;
m) al comma 2 dellarticolo 25, le parole: allAgenzia per la promozione turistica sono sostituite dalle seguenti: alla società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte.".
2. A decorrere dalla costituzione della società di cui allarticolo 1, comma 2, la legge regionale 30 aprile 1996, n. 25 (Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi) è abrogata.
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, entro un anno dallentrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e lindividuazione degli organismi incorporati ai sensi dellarticolo 1.
2. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione delleconomia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al Consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dellarticolo 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 marzo 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 189
- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Gilberto Pichetto Fratin l1 dicembre 2005.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 12 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Disegno di legge n. 193
Costituzione della Società consortile per azioni per linternazionalizzazione del Sistema Piemonte.
- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2005.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 14 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente l1 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna, Ugo Cavallera.
- Approvato in Aula il 7 marzo 2006 con 46 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 2615 ter del codice civile è il seguente:
Art. 2615-ter. Società consortili.
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nellarticolo 2602.
In tal caso latto costitutivo può stabilire lobbligo dei soci di versare contributi in denaro.".
Note allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 2. (Funzioni)
1. Nellambito delle attivita di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:
a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita;
b) predispone i programmi pluriennali e annuali di cui allarticolo 3;
c) organizza lattivita dellOsservatorio turistico, verifica i risultati degli interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila sullorganizzazione turistica;
d) (abrogata)
e) riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;
f) effettua interventi di sostegno dellorganizzazione turistica nonche delle attivita di pubblicita e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico.
2. Le Province:
a) promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;
b) in accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono lattivita di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano lattivita delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;
c) svolgono lattivita di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dellarticolo 11;
3. Le Camere di Commercio, le Comunita montane, i Comuni, nei limiti e secondo le modalita previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui allarticolo 4, concorrono alla costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locali, concorrono alle attivita di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale.".
- Il testo dellarticolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 3. (Programmazione delle attivita)
1. La Regione coordina e indirizza le attivita indicate allarticolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.
2. Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento e approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:
a) landamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;
c) gli indirizzi e le modalita di coordinamento dellazione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento allattivita della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui allarticolo 9;
d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare allattivita di promozione turistica svolta dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonche i criteri di riparto delle stesse;
e) gli indirizzi, i criteri e le modalita di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.
3. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validita triennale, viene approvato entro il 30 novembre dellanno che precede quello di inizio della sua validita e puo essere aggiornato nel corso del triennio.
4. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento e attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dellanno che precede quello di riferimento.
5. Il programma annuale indica i criteri e le modalita di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della Regione per lanno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per lattivita delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale puo essere aggiornato nel corso dellanno.
5. bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte.".
- Il testo dellarticolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 5. (Osservatorio del turismo e monitoraggio)
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte, organizza un Osservatorio turistico per analizzare la situazione dellofferta, landamento e levoluzione della domanda e dei mercati turistici, ed un sistema di monitoraggio costante sulle attivita di promozione, informazione e accoglienza turistica in Piemonte e sulloperativita della presente legge.
2. Annualmente la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono indicati gli interventi effettuati e le risorse finanziarie impiegate, i risultati conseguiti, landamento del turismo in Piemonte ed in particolare nelle aree e per i prodotti oggetto di intervento promozionale, lo stato dellorganizzazione turistica.".
- Il testo dellarticolo 10 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 10. (Funzioni)
1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dellattivita di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:
a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite allambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonche manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
d) sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dellospitalita turistica;
e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.".
- Il testo dellarticolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 14. (Contributi per lorganizzazione turistica)
1. La Regione concede annualmente alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale contributi diretti ad agevolare lassolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi ed i criteri previsti dai programmi di cui allarticolo 3 e nei limiti delle disponibilita di bilancio.".
- Il testo dellarticolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 15. (Altri interventi per lorganizzazione turistica)
1. La Regione puo, mediante stipula di convenzione, mettere a disposizione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale beni mobili e immobili di sua proprieta o proprio personale al fine di agevolare lassolvimento di loro compiti istitutivi.".
- Il testo dellarticolo 15 bis della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art.15 bis. Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale
1. La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed allinterno del Piemonte e sviluppare leconomia turistica regionale.
2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacità professionali e gestionali.
3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, la società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte, le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui allarticolo 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonché le imprese operanti nel settore turistico.".
- Il testo dellarticolo 25 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 25. (Abrogazione e sostituzione di norme)
1. A decorrere dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica sono abrogati larticolo 6 e i titoli III e IV della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e la legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.
2. Ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale deve intendersi, a decorrere dalla data della loro soppressione, sostituito dal riferimento alla società consortile per azioni per linternazionalizzazione del sistema Piemonte o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, secondo le rispettive funzioni.".