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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Codice 16.4
D.D. 15 novembre 2005, n. 335

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza della ditta R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. di accorpamento con riduzione delle aree delle Concessioni minerarie denominate “Grattarola”, “Fornaccio Ca’ del Bosco”, “Bramaterra” e “Virauda I” in un’unica concessione denominata “Fornaccio” e contestuale prosecuzione decennale e ampliamento dell’attivita’ mineraria

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

alla società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. con sede legale in Lozzolo (VC), via Garibaldi 9/a, (omissis) è concesso:

1. l’accorpamento con riduzione delle aree delle concessioni per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C , “Grattarola”, “Fornaccio Ca’ del Bosco”, “Bramaterra” e “Virauda I” in una unica concessione denominata “Fornaccio” della superficie pari a ettari 94,70, come risulta dal verbale di delimitazione redatto in data 13 ottobre 2005, che unitamente alla planimetria , in scala 1:2500, nella quale l’area di concessione è delimitata con linea rossa continua, e alle monografie dei vertici, fa parte integrante del presente atto;

2. La concessione ha validità per anni cinque a far data dalla deliberazione G.R. n. 19-1235 del 04.11.2005 ex D. lgs. 42/2004 in coincidenza della scadenza del parere del Settore Gestione Beni Ambientali assorbito dalla deliberazione sopra citata. Per i successivi quinquenni previsti dall’intervento,oggetto della citata deliberazione di Giunta regionale, la concessionaria è tenuta a presentare istanza di rinnovo ai sensi del R.D. 1443/1927 e D. lgs. 42/2004 nei tre mesi antecedenti la scadenza fissata nella presente determina.

3. Di fissare:

a) il canone annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in Euro 3310,75 (Euro tremilatrecentodieci/75) pari a Euro 34,85 (Euro trentaquattro/85) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 2120 del bilancio 2005 (Accertamento n. 82/05) mediante versamento sul (omissis) intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Fornaccio, Comuni di Lozzolo e Roasio in provincia di Vercelli e Villa del Bosco in provincia di Biella”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) la tassa regionale sulle concessioni regionali pari al 100% del canone annuo anticipato, di cui alla precedente lettera a), ai sensi della Legge del 16 maggio 1970, n. 281 da versare tramite (omissis) intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” - capitolo 50 (Accertamento n. 82/05) per l’anno 2005, causale “Tassa sulle concessioni regionali, Concessione mineraria Fornaccio, comuni di Lozzolo e Roasio in provincia di Vercelli e Villa del Bosco in provincia di Biella” corrispondente a Euro 3310,75 (Euro tremilatrecentodieci/75) pari a Euro 34,85 (Euro trentaquattro/85) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione;

4. I sopraccitati importi saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva in misura pari alle variazione dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertate dall’ISTAT.

5. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19-1235 del 04.11.2005 e dagli allegati alla medesima;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartire dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere alla Tesoreria della Regione Piemonte, specificando le causali dei versamenti, gli importi indicati al punto 2 lettere “a” e “b” e l’imposta di bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la L. 30 luglio 2004, n. 191;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare;

h) presentare entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 19-1235 del 04.11.2005, a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 1.222.000,00 (Euro unmilioneduecentoventiduemila/00). La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 4 a), la Ditta concessionaria prima di dare corso alla suddetta variante è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 40/1998.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto