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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Codice 16.4
D.D. 14 dicembre 2005, n. 395

L.r. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento della cava in localita’ Sabbioni dei Comuni di La Loggia e Carignano (TO) esercita dalla Societa’ Escosa S.p.A

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La società ESCOSA S.p.A. (omissis), con sede legale in Torino Corso Lombardia, 205, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, alla prosecuzione e ampliamento dell’attività estrattiva in località Sabbioni dei Comuni di La Loggia e Carignano, sino al 19 maggio 2009, limitatamente al triennio compreso nel primo lotto quinquennale che, a sua volta, fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Le successive fasi quinquennali, previste nel progetto definitivo, approvato con D.G.R. n. 56-15060 del 17 marzo 2005 potranno essere autorizzate a seguito di istanze ex l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.

3. La presente determinazione ha validità a decorrere dal 20 maggio 2006; pertanto la precedente autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 95 del 19 maggio 2004, relativa alla realizzazione del primo lotto biennale del progetto di riassetto definitivo, mantiene la propria efficacia sino alla scadenza in data 19 maggio 2006.

4. Contestualmente ai lavori di coltivazione relativi alla cava in località Sabbioni, devono essere attuati anche i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti, dal progetto generale e complessivo “Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO)”.

5. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A e nell’allegato B che fanno parte integrante della presente determinazione, nonché di quelle contenute nella deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 56-15060 del 17 marzo 2005, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intero progetto di durata quindicennale.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

7. La Società esercente è tenuta, prima della scadenza dell’autorizzazione in corso rilasciata con determinazione dirigenziale n. 95 del 19 maggio 2004, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria, dell’importo di Euro 4.800.000,00 (quattromilioni ottocentomila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di La Loggia e Carignano (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

8. La cauzione di cui al precedente punto 7 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza all’autorizzazione vigente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 95 del 19 maggio 2004.

9. E’ facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell’importo della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

10. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione richiamata al punto 5 e a quanto previsto al punto 7 della presente determinazione costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

11. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di La Loggia e Carignano (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 20/1989, nonché al Ministero all’Ambiente ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

13. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto