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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Codice 16.4
D.D. 1 dicembre 2005, n. 386

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione del “Progetto di rinnovo dell’attivita’ estrattiva di sabbia e ghiaia in localita’ Molinello del Comune di Moncalieri (TO), finalizzata al recupero ambientale”, ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Societa’ Cave Moncalieri S.p.A

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Cave Moncalieri S.p.A. con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 76 (omissis), è autorizzata, ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, ad esercire l’attività estrattiva in località Molinello del Comune di Moncalieri (TO) ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti nel I quinquennio del progetto per la sistemazione definitiva dell’area estrattiva sino al 13 novembre 2010.

2. Il successivo quinquennio, previsto nel progetto definitivo, approvato con D.G.R. n. 17-1362 del 14 novembre 2005 potrà essere autorizzato a seguito di istanza ex l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.

3. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuate nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A al presente atto, per farne parte integrante, e secondo i disposti della deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 17-1362 del 14 novembre 2004, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intero progetto di durata decennale.

4. La Società Cave Moncalieri S.p.A., almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuta ad aggiornare la denuncia di esercizio all’Amministrazione comunale di Moncalieri ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 6 e 28 del D.P.R. 128/1959.

5. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 3.844.000 Euro (tremilioni ottocento quaranta quattromila euro) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Moncalieri e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

6. La fidejussione di cui al precedente punto 5 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con D.G.R. n. 126-13204 del 2 marzo 1992.

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione richiamata al punto 3 e a quanto previsto al punto 5 della presente determinazione costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Moncalieri e all’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto