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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Codice 16.4
D.D. 24 ottobre 2005, n. 311

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza della ditta Sasil S.p.A. di ridelimitazione con riduzione dell’area della Concessione mineraria per feldspati denominata “Gabella” nei comuni di Curino e Masserano (BI)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. L’area della concessione mineraria per feldspati denominata “Gabella” nei Comuni di Curino e Masserano (BI), di cui è concessionaria SASIL S.p.A. con sede legale in Brusnengo, via Libertà 8, (omissis), è ridotta da ettari 190,20 a ettari 38,55 come risulta dal verbale di delimitazione, redatto in data 28 settembre 2005, che unitamente alla planimetria, in scala 1:10.000 sulla quale è delimitata con linea rossa e campitura in giallo la nuova area, e alle monografie dei vertici fa parte integrante del presente atto.

2. Di fissare:

a) il canone annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in Euro 1359,15 (Euro milletrecentocinquantanove/15) pari a Euro 34,85 (Euro trentaquattro/85) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 2120 del bilancio 2005 (Accertamento n. 82/05) mediante versamento sul (omissis) intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Gabella, comuni di Curino e Masserano, provincia di Biella”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) la tassa regionale sulle concessioni regionali pari al 100% del canone annuo anticipato, di cui alla precedente lettera a), ai sensi della Legge del 16 maggio 1970, n. 281 da versare tramite (omissis) intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” - capitolo 50 (Accertamento n. 82/05) per l’anno 2005, causale “Tassa sulle concessioni regionali, Concessione mineraria Gabella, comuni di Curino e Masserano, provincia di Biella” corrispondente a Euro 1359,15 (Euro milletrecentocinquantanove/15) pari a Euro 34,85 (Euro trentaquattro/85) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione.

3. I sopraccitati importi saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, in misura pari alle variazione dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertate dall’ISTAT.

4. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 73-4443 del 12 novembre 2001 e dalla determina della Direzione Industria n. 308 del 6 dicembre 2001;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartire dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere alla Tesoreria della Regione Piemonte, specificando le causali dei versamenti, gli importi indicati al punto 2 lettere “a” e “b” e l’imposta di bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la L. 30 luglio 2004, n. 191;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 4 a), la Ditta concessionaria prima di dare corso alla suddetta variante è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 40/1998.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto