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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Codice 12.3
D.D. 7 ottobre 2005, n. 207

D.G.R. 56-11094 del 24 novembre 2003. Aggiornamento per l’anno 2005 delle misure tecniche obbligatorie per la protezione del materiale vivaistico di castagno dall’insetto cinipide Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu definite con la Determinazione dirigenziale n. 65 del 21/04/2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di modificare per l’anno 2005 le misure fitosanitarie obbligatorie individuate con Determinazione dirigenziale n. 65 del 21/04/2005 per tutta la produzione vivaistica di castagno come segue:

- i campi di produzione di materiale di moltiplicazione (marze, gemme e portainnesti) e di giovani piante (astoni) devono essere localizzati oltre 10 Km lineari dalla “zona fitosanitaria tutelata” delimitata dalla Determinazione dirigenziale n. 65 del 21/04/2005.

Qualora venissero accertati danni provocati da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, diffuso attraverso materiale vivaistico di castagno prodotto senza che siano state rispettate le misure sopra citate, il Settore Fitosanitario Regionale provvederà alla denuncia degli inadempienti all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice penale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin