Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

Circolare della Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 1/FEL/AMB

Autorità competente per l’applicazione della normativa in materia di commercializzazione delle acque naturali. Chiarimenti

Al Comando dei Carabinieri per la Sanità

Al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

All’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Alle Camere di Commercio

Loro Sedi

In seguito a segnalazione dei NAS sono state riscontrate difficoltà applicative della disciplina in materia di etichettatura delle acque destinate al consumo umano, con particolare riferimento ai soggetti incaricati dell’applicazione delle sanzioni. Sul punto, approfondito con i diversi soggetti interessati, sono emerse lacune normative da colmarsi in via interpretativa secondo le seguenti indicazioni, peraltro condivise anche dal sistema camerale piemontese.

La disciplina delle acque destinate al consumo umano prevede tre tipologie merceologiche distinte: le “acque minerali”, le “acque di sorgente”, e le “acque destinate al consumo umano” (meglio conosciute come “acque potabili”).

Sono “acque minerali”, quelle che, “avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”. La loro disciplina è contenuta nel d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 105.

Le “acque di sorgente”, disciplinate dal d. lgs. 4 agosto 1999 n. 339, sono costituite dalle “acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate”.

Le “acque destinate al consumo umano”, secondo la definizione del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, sono, a prescindere dalla loro origine, le acque trattate o non trattate destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per ad altri usi domestici. Esse possono essere fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

Per tutte queste tipologie di acque, le normative di riferimento prevedono la competenza dell’ASL per quanto riguarda la vigilanza sulla loro utilizzazione e sul commercio; mancano invece riferimenti precisi su quale sia il soggetto competente all’irrogazione delle relative sanzioni.

Queste carenze normative si riflettono in particolare sull’etichettatura delle acque, segnatamente su quelle destinate al consumo umano. Il rischio è, infatti, che il consumatore finale sia tratto in errore sull’identità del prodotto e creda, convinto da etichette “suggestive”, di acquistare acque minerali o di sorgente anziché semplici acque potabili destinate al consumo umano.

In proposito, specifica indicazione è contenuta solamente nell’art. 16 del D. Lgs. 105/1992 il quale, preoccupandosi di tutelare le acque minerali naturali, prevede che “per le acque potabili, comunque poste in commercio, è vietato l’uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura ‘acqua minerale’ ”.

Al di fuori di tale ipotesi manca una tutela specifica del consumatore anche se, sia nel d. lgs. 105/1992 che nel d. lgs. 339/99, sono esplicitamente disciplinate le indicazioni da riportarsi in etichetta, la cui violazione comporta il pagamento delle sanzioni amministrative previste rispettivamente negli articoli 18 e 15 dei decreti sopra citati. Tuttavia anche in presenza di tali previsioni rimangono da stabilire il soggetto competente ad irrogare la sanzione, nonché la disciplina dell’etichettatura delle acque destinate al consumo umano.

La presenza di una lacuna normativa su due punti così delicati, sui quali pertanto non può permanere incertezza, fa propendere per l’applicazione del d. lgs. 109/1992 come modificato dal d. lgs.181/2003, contenente la disciplina generale in materia di

etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Infatti l’art. 2, la cui violazione è espressamente sanzionata dal successivo art. 18, sottolinea tra le finalità dell’etichettatura la corretta e trasparente informazione del consumatore, indicando come risultato cui la stessa è preordinata il “non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sull’origine o sulla provenienza ... del prodotto stesso”.

Rispetto poi ai dubbi circa l’applicabilità del d. lgs 109/1992 anche alle acque per uso alimentare l’art. 7, riferendosi alle acque gassate, esplicitamente ricomprende questo prodotto tra quelli oggetto della normativa, consentendo quindi all’interprete, in carenza di specifiche disposizioni legislative, di considerare il d. lgs. 109/1992 quale disciplina applicabile anche in materia di etichettatura delle acque. Tale interpretazione è peraltro confortata dalle “Linee Guida regionali per l’attuazione del d.lgs. 31/01 sulle acque destinate al consumo umano”, emanate con determinazione dirigenziale n. 75 del 26/05/2005, che assimila l’acqua potabile confezionata ad un prodotto alimentare, assoggettandola, quindi, alle norme in materia di etichettatura previste dal d.lgs. 109/1992.

Pertanto, con riferimento alle acque minerali e di sorgente, che godono di apposita disciplina, saranno applicate le specifiche disposizioni del d. lgs. 105/1992 e del d. lgs. 339/1999 sia con riferimento alle indicazioni da riportare in etichetta che all’ammontare delle sanzioni. Il soggetto competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative, in carenza di apposita disciplina, è la Regione ai sensi del d. lgs 109/1992, tenuto conto del disposto di cui all’art. 17 della l. 689/1981 in base al quale, la competenza a ricevere il rapporto sulla violazione spetta all’ente “nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione ...”.

L’etichettatura delle acque destinate al consumo umano, che invece non trova disciplina in alcuna previsione normativa, è invece demandata completamente, al d. lgs. 109/1992 cui si deve quindi fare riferimento sia per i contenuti della stessa, che per le relative sanzioni la cui irrogazione risulta, anche in questo caso, di competenza della Regione.

La competenza regionale in materia di violazione delle norme sull’etichettatura delle acque, per quanto attiene la ricezione del rapporto e l’irrogazione della sanzione, decorre dall’entrata in vigore del d. lgs. 181/2003, cioè a far data dal 6 agosto 2003.

Mercedes Bresso

Visto l’Assessore
al Legale e Contenzioso
Sergio Deorsola

Visto l’Assessore
Acque minerali e termali
Nicola De Ruggiero