Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Novara

Determina n. 88 del 12.01.2006. T.U. 1775/33 e ll.rr. 5/94, 22/96 e 61/2000, DPGR n. 4/r del 05.03.01 e DPGR n. 10/r del 29.07.03. concessione preferenziale di derivazione d’acqua da un pozzo nel Comune di Granozzo con Monticello ad uso produzione di beni e servizi e per civile. Ditta: Studio Biemme 2 s.r.l. - Via Matteotti, 40/C - Granozzo con Monticello

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta Studio Biemme 2 S.r.l. con sede in Via Matteotti, 40/C nel Comune di Granozzo Con Monticello - (omissis), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua sotterranea mediante il prelievo da un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Granozzo Con Monticello, foglio di mappa n. 5 particella n. 35, per uso produzione di beni e servizi direttamente connesso al processo produttivo e ad uso civile per i servizi igienici;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/01/2006 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dal data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrisponderà alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l’importo di euro 580.00 (Euro cinquecentoottanta/00) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 20135:

Art. 7 - Condizioni particolari cui e’ soggetta la derivazione - La concessione e’ accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- e’ fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e’ tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone