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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 31 luglio 2000 della Ditta “Sasil S.p.a.”, di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, per uso produzione di beni e servizi (usi connessi al processo produttivo), per mezzo di n. 3 pozzi in falda profonda, ubicati in località La Cornà e Boiga del Comune di Masserano. Assenso. P.P. Masserano 10 - C.U.R. BI10205

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 30 novembre 2004 dal Sig. Ramon Lodovico, in qualità di Procuratore Speciale e Amministratore Delegato della Ditta “Sasil S.p.a.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. ed articolo 16, comma 1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Sasil S.p.a.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 10,5 e medi 1,9 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 60.750 prelevati per mezzo di n. 3 pozzi in falda profonda, ubicati in località La Cornà e Boiga del Comune di Masserano, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.970,00 (millenovecentosettanta) previsti per l’anno solare 2006, pari al minimo previsto per l’uso produzione di beni e servizi con portate medie superiori a 1 l/sec, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g.4 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di prendere atto che la triplicazione dell’importo da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale dovuto per effetto della concessione, stabilita ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 199, n. 152 e ss.mm.ii., decorrà dal 1 gennaio 2010 secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze;

(omissis)

Biella, 28 febbraio 2006.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato