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Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/02/2006 - Approvazione definitiva modifica Art. 1 e 3.1 delle norme specifiche di attuazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE) relativo all’ex area P5 del PRGC localizzato in c.so Indipendenza - Art. 40 LUR. n. 56/77 smi

(omissis)

delibera

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente.

2. Di dare atto che non essendo pervenute osservazioni si prescinde dal controdedurre;

3. Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. le sottoelencate modifiche ed integrazioni alle Norme Specifiche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo relativo alla ex area P5:

a) al primo comma dell’art.1 le parole “adottata dal C.C. con atto n. 72 del 14.09.1998" vengono sostituite dalle seguenti: ”approvata con D.G.R. n. 11-12108 in data 30.03.2004, successivamente modificata con n. 2 varianti parziali approvate rispettivamente con deliberazioni del C.C. n. 86 in data 22.12.2004 e n. 47 in data 23.07.2005";

b) al primo comma dell’art.3.1 le parole “Destinazioni d’uso:

- attività produttive industriali e di servizio (depositi SIP, ENEL, ITALGAS)

- servizi tecnici e amministrativi

- depositi e magazzini

- uffici direzionali pubblici ed uffici privati

- commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio dei prodotti connessi con l’attività produttiva insediata

- abitazione per titolare e/o custode dell’azienda in misura non superiore a mq.300 ogni unità locale produttiva, con un massimo complessivo pari al 10% della superficie fondiaria

- servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione e/o funzionali agli impianti

- attività artigianali e/o industriali di servizio ed attività di produzione"

vengono sostituite dalle seguenti: “Destinazioni d’uso:

Nella misura del 10%:

- 1. Residenza: residenze di civile abitazione, inclusi gli spazi di pertinenza (cantine, soffitte, ecc.) e di uso comune.

Nella misura del restante 90%:

- 2. Attività turistico ricettive: 2.1. alberghi, residenze turistico alberghiere, con le destinazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell’attività principale quali residenza custode e/o titolare, uffici e commercio al dettaglio, strutture convegnistico/congressuali, campeggi privati;

- 3. Attività produttive: 3.1. attività industriali e artigianato di produzione e servizio; 3.5. attività di ricerca, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione e forniture di servizi tecnici ed informatici. Sono ammesse, entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività principale e integrate nell’unità produttiva stessa quali residenze custode e/o titolare, attività commerciali di cui al punto 4.2 ed uffici;

- 4. Attività commerciali: 4.2. attività per la ristorazione e pubblici esercizi; 4.3. attività artigianali di servizio; 4.4. attività per il commercio all’ingrosso;

- 5. Attività terziarie: 5.1. uffici pubblici e privati; 5.1.1. studi professionali; 5.1.2. agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, ecc.; 5.1.3. attività per il tempo libero, l’istruzione, la pratica sportiva e le attività per il culto; 5.1.4. attività associative e culturali; 5.1.5. attività per lo spettacolo; 5.2. sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, di enti pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali. Sono ammesse le destinazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell’attività principale quali residenza custode e/o titolare e commercio, le cui superfici sono calcolate secondo quanto stabilito per le aree produttive di cui al punto 3)

- 6. Attività espositive, congressuali e fieristiche: attrezzature espositive, attività congressuali e fieristiche in sede propria;

- 7. Attività di servizio: attrezzature scolastiche fino all’obbligo; istruzione superiore; attrezzature di interesse comune: servizi sociali, assistenziali, sanitari, residenze per anziani, centri di ospitalità, centri civici e sedi amministrative, sedi per l’associazionismo, attrezzature culturali e per il culto; attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinematografi ecc.; attività di interesse pubblico generale (musei, teatri, attrezzature fieristiche e congressuali, attrezzature per la mobilità, attrezzature giudiziarie, annonarie, ecc); attrezzature sanitarie di interesse generale (ospedali, cliniche); giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, anche attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti mantenuti all’uso agricolo; attrezzature sportive al coperto ed all’aperto, attrezzature per il tempo libero; verde territoriale (Parco Agrofluviale del Torrente Orco); area Protezione Civile; spazi attrezzati per campeggi pubblici; cimiteri; servizi tecnici per l’igiene urbana; aree attrezzate per spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee (culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive...); parcheggi. Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale quali attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi.

- 8. Centri di ricerca: attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica ed industriale. Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale quali residenza custode, uffici e servizi di supporto le cui superfici sono calcolate secondo quanto stabilito per le aree produttive di cui al punto 3.)

- 9. Autorimesse e parcheggi: Autorimesse e parcheggi privati.

4. Di approvare l’allegato Testo normativo aggiornato;

5. Di dare atto che si intendono fatti salvi tutti gli elaborati progettuali costituenti il P.P.E. e sua 1° variante, per quanto non in contrasto con le modifiche apportate con il presente provvedimento;

6. Di dare atto che la modifica normativa in oggetto non risulta incompatibile con i piani sovracomunali;

7. Di dare atto che per la modifica normativa AL P.P.E. non vige l’obbligo del parere dell’Ufficio Tecnico Regionale di cui all’art. 89 del d.P.R. n. 380/01;

8. Di dare atto che l’approvazione della modifica normativa in oggetto conferisce carattere di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Particolareggiato;

9. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente alla Regione Piemonte, dando atto che dovrà essere pubblicato l’estratto dell’atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

delibera

Di dichiarare, con successiva separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.