Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 11 del 16 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Capriata d’Orba (Alessandria)

Legge 22.10.1971, n. 865 - Art. 11 - Determinazione delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di “Collegamento tra la S.P. 155 e la strada comunale oltre Orba, sul ponte Orba” - Decreto n. 1 in data 02-03-2006

Il Responsabile dell’ufficio espropriazioni

(omissis)

decreta

L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti in comune di Capriata d’Orba, occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in premessa, risulta così quantificata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11 - Legge 865/71 ed art. 5-bis, comma 4^ - Legge 359/92:

Proprietà Cunietti Andrea (omissis) - proprietà per 3/12,

Cunietti Antonio (omissis) - proprietà per 3/12,

Cunietti Giuseppe Lorenzo (omissis) - proprietà per 1/12,

Cunietti Maria Rosa (omissis) - proprietà per 1/12,

Cunietti Mariano (omissis) - proprietà per 1/12,

Cunietti Mario (omissis) - proprietà per 3/12

- F.12 - Mappale 498 (ex 295/b) - Seminativo Irriguo - Cl. 1 - are 12 ca. 70 - R.D. Euro 18,43 - R.A. Euro 10.17

Indennità provvisoria (V.A.M. riferito al tipo di coltura - Regione Agraria n. 7 - lettera a) = mq. 1.270 x Euro/mq. 1.41 = Euro 1.790,70

rende altresi’ noto

- che agli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni, compartecipanti, sarà corrisposta dall’ente espropriante un’autonoma indennità ai sensi dell’art. 17 della legge 865/71, da aggiungersi all’indennità spettante ai proprietari.

- che, ai sensi dell’Art. 12 della legge 22.10.1971, n 865 i proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno convenire con il Comune di Capriata d’Orba la cessione volontaria degli immobili oggetto di procedimento espropriativo previa una maggiorazione del 50% dell’indennità, ovvero alla sua triplicazione se coltivatori diretti. In caso di silenzio l’indennità si intenderà rifiutata; nel qual caso ne verrà disposto il versamento presso la Cassa DD.PP., esclusa la maggiorazione prevista per la cessione volontaria, ed il procedimento espropriativo proseguirà nei modi e nelle forme previste dalla normativa di riferimento.

- che l’accettazione, per essere valida, dovrà essere scritta, incondizionata, irrevocabile, sottoscritta da tutti i comproprietari e accompagnata da un’autocertificazione attestante la titolarità del diritto sul bene;

- che in caso di mancata accettazione sarà effettuata una seconda e ultima stima in sede amministrativa da parte dell’apposita Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di esproprio, la quale sarà eventualmente opponibile in sede giudiziale presso la Corte d’Appello;

- che è facoltà degli espropriandi richiedere all’ente espropriante, in caso di accettazione, un acconto fino all’80% dell’indennità determinata in base al presente decreto, in attesa della percezione del saldo al momento della stipula dell’atto di cessione volontaria;

- che a seguito dell’avvenuta occupazione d’urgenza, l’ente espropriante corrisponderà, per la sua durata, una somma pari a 1/12 annuo dell’indennità di esproprio determinata ai sensi della legge 865/1971;

- che l’ente espropriante, decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, in mancanza della accettazione dell’indennità, provvederà ad emanare ordinanza di versamento dell’indennità presso la Cassa DD.PP. in favore degli aventi diritto, e ciò ai fini della successiva emissione del decreto di espropriazione;

- che alla determinazione delle indennità di esproprio non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 11, commi 5, 6 e 7 della legge 30.12.1991, n. 413, precisando che trattasi di area ubicata in zona agricola, secondo le previsioni del vigente P.R.G. (zona omogenea E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968).

dispone

- L’affissione del presente decreto all’Albo Pretorio del Comune di Capriata d’Orba per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi.

- La notifica del presente decreto agli aventi diritto nelle forme previste per gli atti processuali civili.

- L’inserzione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) e, ai sensi del 2^ comma dell’Art. 71 della L.R. 56/77, la sua comunicazione alla Regione Piemonte.

Ai sensi dell’Art. 3 - comma 4 - della legge 07.08.1990, n. 241, avverso il presente decreto potrà essere presentato, a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n, 1199, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data medesima.

Capriata d’Orba, 2 marzo 2006

Il Responsabile dell’ufficio espropriazioni
Stefano Cairelo