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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2006, n. 44-2139

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dagli Istituti pubblici, dai Presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78 e dalle Case di cura private provvisoriamente/definitivamente accreditate, per l’anno 2006. Revoca allegato 3) D.G.R. 41-15180 del 23.03.2005

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Con Decreto 30 giugno 1997 il Ministero della Sanità ha approvato l’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994, unitamente all’individuazione del peso per singolo DRG.

L’art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 così come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992 n. 42, stabilisce tra l’altro che la remunerazione delle attività assistenziali, è determinata in base a tariffe predefinite (comma 4°).

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), al comma 170 dell’art.1, stabilisce che alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni provvede con proprio decreto il Ministero della Salute. Gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime, restano a carico dei bilanci regionali; al comma 171 del medesimo art. 1 viene fatta salva la facoltà delle singole regioni di procedere, nell’ambito del governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, nel cui ambito non possono essere riconosciuti tariffari diversi a seconda della residenza del paziente.

Con gli accordi Stato-Regione del 16 dicembre 2004 e del 16 giugno 2005, è stata prevista l’adozione sull’intero territorio nazionale dal 1 gennaio 2006 sia dell’aggiornamento del sistema di classificazione ICD-9-CM 2002 per la codifica delle diagnosi e interventi utilizzati nella scheda di dimissione ospedaliera, e sia dell’aggiornamento della versione 19° del sistema di classificazione Diagnosis Related Groups. Tali procedure sono state recepite dalla Regione Piemonte con il provvedimento di Giunta Regionale n. 50-1062 del 10 ottobre 2005.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 15 dicembre 2005, ha approvato il documento sulla Tariffa Unica Convenzionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, secondo le cui regole dovrà essere regolamentata la compensazione interregionale della mobilità sanitaria per l’anno 2006.

Nelle more della emanazione degli ulteriori provvedimenti ministeriali in attuazione della citata legge n. 311/2004, si ritiene di dover determinare le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nelle strutture pubbliche, equiparate e private provvisoriamente/definitivamente accreditate della Regione Piemonte per l’anno 2006, prendendo a riferimento, per alcune tipologie di prestazioni, le tariffe previste ed utilizzate nell’ambito della compensazione interregionale della mobilità sanitaria per l’anno 2006, facendo proprie le analisi tariffarie effettuate a livello nazionale nell’ambito dell’approvazione della tariffa unica convenzionale e con l’utilizzo del peso come base per la tariffa delle prestazioni di ricovero. Per particolari tipologie di prestazioni si procede invece a specifiche individuazioni del peso a livello regionale, tenuto anche conto che con la versione 19 del sistema di classificazione dei DRG, una determinata prestazione può confluire in DRG diversi rispetto a quanto si verificava nella versione 14.

Si conferma con il presente provvedimento di esprimere il consumo relativo di risorse della singola prestazione attraverso il sistema dei pesi. I pesi specifici delle singole prestazioni di ricovero ordinario si basano su quelli individuati dal Decreto Ministeriale 30 giugno 1997 “Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994".

Per le attività di ricovero in post acuzie effettuate dalle Strutture pubbliche, equiparate e definitivamente accreditate, si confermano i pesi individuati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 28-8148 del 30 dicembre 2002, ad eccezione del peso della lungodegenza, per il quale si fa riferimento alla rideterminazione adottata al riguardo con il provvedimento di Giunta Regionale n. 24-15233 del 30 marzo 2005. Per le attività di ricovero in post acuzie effettuate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, si confermano le tariffe individuate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 41-15180 del 23 marzo 2005, allegato 4.

Si rinvia comunque al documento relativo alle “Modalità applicative delle tariffe per attività ospedaliere delle diverse tipologie di prestazioni effettuate dagli Istituti pubblici, dai Presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78 e dalle Case di cura private provvisoriamente/definitivamente accreditate del Servizio Sanitario Regionale”, di cui all’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Viene confermata la tariffa base individuata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28-8148 del 30 dicembre 2002, pari a Euro 2.363,00 per unità di peso.

La tariffa base è il riferimento unico per la remunerazione e per la compensazione della mobilità sanitaria delle prestazioni erogate dagli Istituti pubblici e dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, pertanto la eventuale differenziazione per specifiche funzioni attribuite ed esercitate dalle Strutture, è oggetto di apposito finanziamento regionale “per funzione”. Sono altresì finanziabili a “budget” dalla Regione le attività, espressamente attribuite con provvedimento della Giunta Regionale, per le quali non esiste tariffa.

Occorre prendere atto che già a partire dall’anno 2005 per le prestazioni ospedaliere erogate dai Presidi delle Aziende Sanitarie Regionali (ASL e ASO) e dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, la tariffa base viene adottata come unico riferimento per la remunerazione e per la compensazione della mobilità sanitaria delle attività di ricovero tra le strutture pubbliche ed equiparate del Servizio Sanitario Regionale, fermo restando che per l’anno 2005, nelle residue ipotesi di addebito e/o fatturazione diretta delle prestazioni, il tariffario da applicare per gli addebiti all’esterno è quello individuato con la D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002 e s.m.i.

Le procedure di tariffazione esplicitate nel presente provvedimento trovano applicazione anche nei confronti delle Case di cura private definitivamente accreditate. La tariffa base, individuata in Euro 2.363,00 quale valore per unità di peso, viene utilizzata per il sistema tariffario delle strutture private accreditate nella fascia A, mentre per le Case di cura accreditate in fascia B e C, in forza della differenziazione prevista dalle regole vigenti (riduzione tariffaria rispettivamente dell’8% e del 15%), il valore punto, arrotondato all’unità di euro, risulta determinato in Euro 2.174,00 per la fascia B ed in Euro 2.009,00 per la fascia C.

Per le Strutture Sanitarie accreditate per la day surgery di tipo C, la tariffa base del valore punto DRG, individuata dal presente provvedimento quale valore per unità di peso, è ridotta del 30%, se trattasi di struttura accreditata in fascia A, e dell’ulteriore 8% e 15% per le strutture accreditate rispettivamente in fascia B e C, per cui il valore punto, arrotondato all’unità di Euro risulta determinato in Euro 1.654,00 per la fascia A, in Euro 1.465,00 per la fascia B ed in Euro 1.300,00 per la fascia C.

Per le Case di cura private definitivamente accreditate in fascia A, eroganti attività di recupero e rieducazione funzionale di primo livello, la tariffa del valore punto DRG è quella indicata nel presente provvedimento, pari a Euro 2.363,00. Per le strutture accreditate in fascia B e C, occorre ricondurre il valore dell’unità di peso secondo la differenziazione del peso prevista dall’accordo sottoscritto in data 11 novembre 2004 tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP/ARIS in merito alla definizione dei livelli organizzativi e funzionali di tale attività, recepito con deliberazione n. 41-15180 del 23 marzo 2005. Il valore del peso, pari a 0,0694 per giornata di degenza, deve essere mantenuto costante nelle tre fasce di accreditamento, secondo le regole di tariffazione previste per unità di peso, già individuate dalla D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002 e confermate dal presente provvedimento. Pertanto il valore punto, arrotondato all’unità di euro, risulta determinato in Euro 2.292,00 per la fascia B ed in Euro 2.234,00 per la fascia C.

Per le Case di cura private definitivamente accreditate in fascia A, eroganti attività di lungodegenza, la tariffa del valore punto DRG è quella indicata nel presente provvedimento, pari a Euro 2.363,00. Per le strutture accreditate in fascia B e C, occorre ricondurre il valore dell’unità di peso secondo la differenziazione del peso prevista dall’accordo sottoscritto in data 11 novembre 2004 tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP/ARIS in merito alla definizione dei livelli organizzativi e funzionali di tale attività, recepito con deliberazione n. 41-15180 del 23 marzo 2005, Il valore del peso, pari a 0,0652 per giornata di degenza, deve essere mantenuto costante nelle tre fasce di accreditamento, secondo le regole di tariffazione previste per unità di peso, già individuate dalla D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002 e confermate dal presente provvedimento. Pertanto il valore punto, arrotondato all’unità di euro, risulta determinato in Euro 2.287,00 per la fascia B ed in Euro 2.225,00 per la fascia C.

Tenuto conto che con l’applicazione della versione 19 del sistema di classificazione Diagnosi Related Groups, unitamente al sistema di codifica ICD-9-CM delle diagnosi e procedure versione 2002, che sono riportate nelle Schede di dimissione Ospedaliera, è prevista l’individuazione di nuovi DRG e l’eliminazione di altri rispetto all’elenco vigente, si rende necessario procedere altresì alla determinazione del tariffario delle prestazioni di acuzie, erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, estendendo alle medesime le procedure di tariffazione attraverso l’utilizzazione del peso, individuato per singolo DRG nell’allegato 2) del presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Si ritiene pertanto di stabilire che la tariffa base individuata in Euro 2.363,00, quale valore per unità di peso da riconoscere alle prestazioni erogate dagli Istituti pubblici, dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L.833/78 e dalle Case di cura private accreditate in fascia A, viene ridotta del 20%, per cui il valore punto, arrotondato all’unità di euro, risulta determinato in Euro 1.890,00, da applicare per la valorizzazione delle prestazioni di acuzie erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate con requisiti 1 (punto b.1 della D.G.R. n. 72-17930 del 1 aprile 1997); conseguentemente il valore punto, arrotondato all’unità di euro, risulta determinato in Euro 1.843,00, da applicare per la valorizzazione delle prestazioni di acuzie erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate con requisiti 2 (punto b.2 della D.G.R. n. 72-17930 del 1 aprile 1997). Pertanto si intende revocato l’allegato 3 della D.G.R. n. 41-15180 del 23 marzo 2005.

Si ritiene altresì di dover ribadire che le tariffe dei ricoveri ordinari successivi dello stesso paziente, con degenza superiore ad un giorno e limitatamente ai ricoveri in acuzie, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero, nello stesso ospedale, classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), siano ridotte del 20%, in quanto i costi relativi per l’assistenza specialistica di un paziente gia’ noto clinicamente sono inferiori, in particolare, per le procedure diagnostiche. Tale riduzione ha inoltre l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici volti a frazionare artificiosamente un episodio di ricovero in piu’ episodi successivi e ravvicinati. Per le Case di cura private provvisoriamente accreditate l’abbattimento del ricovero ripetuto viene applicato per tutte le attività, così come previsto dalla D.G.R. n. 31-26419 del 30 dicembre 1998.

Ai fini della compensazione della mobilità sanitaria, per il medico di medicina generale o per il medico specialista pediatra di libera scelta, si ritiene di determinare una tariffa di Euro 11,00= in ragione mensile, da addebitare all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Aziende Sanitarie Locali regionali od extraregionali.

Si ribadisce infine che le strutture erogatrici debbano effettuare, prima dell’invio delle schede di dimissione, i controlli sulla qualità dei dati, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 15 aprile 1994.

Le tariffe previste dal presente provvedimento hanno validità biennale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della L. 311 del 30 dicembre 2004, salvo provvedimenti regionali specifici di variazione che potrebbero intervenire nel periodo.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento rientrano nell’ambito del fondo sanitario regionale assegnato.

Tenuto conto dell’impossibilità di acquisire il parere del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza sulla proposta di definizione delle tariffe previste dal presente provvedimento, in quanto, benché nominato, non si è ancora insediato, e considerata l’urgenza di procedere alla sua approvazione.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visto il D.M. 30.06.1997;

visto l’art. 17 della L.R. n. 51 dell’8.08.1997;

visti i DD. Leg.vi 502/92 e 517/93, modificati dal D.Leg.vo n. 229 del 19.06.1999;

vista la D.G.R. n. 72-17930 del 01.04.1997;

vista la D.G.R. n. 31-26419 del 30.12.1998;

vista la D.G.R. n. 36-5380 del 25.02.2002;

vista la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002;

vista la D.G.R. n. 37-13743 del 25.10.2004;

vista la D.G.R. n. 24-15233 del 30.03.2005;

vista la D.G.R. n. 41-15180 del 23.03.2005,

vista la D.G.R. n. 50-1062 del 10.10.2005,

Vista la L.R. 4.7.1984, n. 30, s.m.i.;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per quanto in premessa indicato:

- di confermare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dagli Istituti pubblici e dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, come tariffa base il valore per unità di peso pari a Euro 2.363,00;

- di confermare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dalle Case di cura private definitivamente accreditate nella fascia A, come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.363,00, mentre per le Case di cura accreditate in fascia B e C, il valore punto risulta determinato in Euro 2.174,00 per la fascia B ed in Euro 2.009,00 per la fascia C;

- di confermare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere per l’attività di recupero e rieducazione funzionale di I livello, erogate dalle Case di cura private definitivamente accreditate nella fascia A, come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.363,00, mentre per le Case di cura accreditate in fascia B e C, il valore punto risulta determinato in Euro 2.292,00 per la fascia B ed in Euro 2.234,00 per la fascia C;

- di confermare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere per l’attività di lungodegenza, erogate dalle Case di cura private definitivamente accreditate nella fascia A, come tariffa base il valore per unità di peso pari ad Euro 2.363,00, mentre per le Case di cura accreditate in fascia B e C, il valore punto risulta determinato in Euro 2.287,00 per la fascia B ed in Euro 2.225,00 per la fascia C;

- di determinare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dalle Strutture Sanitarie accreditate come day surgery di tipo C, come tariffa base il valore per unità di peso pari a Euro 1.654,00 per la fascia A, mentre il valore punto risulta determinato in Euro 1.465,00 per la fascia B ed in Euro 1.300,00 per la fascia C;

- di determinare, ai fini della remunerazione delle prestazioni ospedaliere di acuzie erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate con requisiti 1 (punto b.1 della D.G.R. n. 72-17930 del 1 aprile 1997), come tariffa base il valore per unità di peso pari a Euro 1.890,00, mentre risulta determinato in Euro 1.843,00 il valore per unità di peso da applicare per la valorizzazione delle prestazioni erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate con requisiti 2 (punto b.2 della D.G.R. n. 72-17930 del 1 aprile 1997). Pertanto si intende revocato l’allegato 3 della D.G.R. n. 41-15180 del 23 marzo 2005.

- di approvare le “Modalità applicative delle tariffe per attività ospedaliere delle diverse tipologie di prestazioni effettuate dagli Istituti pubblici, dai Presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78 e dalle Case di cura private provvisoriamente/definitivamente accreditate del Servizio Sanitario Regionale”, così come vengono illustrate nell’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare il valore peso attribuito ad ogni singolo DRG per l’attività di acuzie, da riconoscere alle prestazioni erogate dagli Istituti pubblici, dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78 e dalle Case di cura private provvisoriamente/definitivamente accreditate, così come indicato nell’allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare il valore peso attribuito per giornata di degenza per l’attività di post acuzie, da riconoscere alle prestazioni erogate dagli Istituti pubblici, dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78 e dalle Case di cura private definitivamente accreditate, così come indicato nell’allegato 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le tariffe da riconoscere alle prestazioni di ricovero in post acuzie erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate sono quelle indicate nell’allegato 4) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le tariffe dei ricoveri ordinari successivi dello stesso paziente, di durata superiore a un giorno e limitatamente ai ricoveri in acuzie, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso ospedale, classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), siano ridotte del 20%, in quanto i costi relativi per l’assistenza specialistica di un paziente gia’ noto clinicamente sono inferiori in particolare per le procedure diagnostiche. Tale riduzione ha inoltre l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici volti a frazionare artificiosamente un episodio di ricovero in piu’ episodi successivi e ravvicinati; per le Case di cura private provvisoriamente accreditate l’abbattimento del ricovero ripetuto viene applicato per tutte le attività, così come previsto dalla D.G.R. n. 31-26419 del 30 dicembre 1998;

- di determinare, ai fini della compensazione della mobilità sanitaria, per il medico di medicina generale o per il medico specialista pediatra di libera scelta, una tariffa di Euro 11,00= in ragione mensile, da addebitare all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Aziende Sanitarie Locali regionali od extraregionali;

- di ribadire che le strutture erogatrici debbano effettuare, prima dell’invio delle schede di dimissione, i controlli sulla qualità dei dati, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 15 aprile1994;

- di ribadire che i valori tariffari così come determinati negli allegati al presente provvedimento, trovino applicazione con le dimissioni effettuate dal 1 gennaio 2006;

- di stabilire che la tariffa base è il riferimento unico per la remunerazione e per la compensazione della mobilità sanitaria delle prestazioni erogate dagli Istituti pubblici e dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, pertanto, la eventuale differenziazione per specifiche funzioni attribuite ed esercitate dalle Strutture è oggetto di apposito finanziamento regionale “per funzione”. Sono altresì finanziabili a “budget” dalla Regione le attività, espressamente attribuite con provvedimento della Giunta Regionale, per le quali non esiste tariffa;

- di dare atto che già a partire dall’anno 2005 per le prestazioni ospedaliere erogate dai Presidi delle Aziende Sanitarie Regionali (ASL e ASO) e dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, la tariffa base viene adottata come unico riferimento per la remunerazione e per la compensazione della mobilità sanitaria delle attività di ricovero tra le strutture pubbliche ed equiparate del Servizio Sanitario Regionale, fermo restando che per l’anno 2005, nelle residue ipotesi di addebito e/o fatturazione diretta delle prestazioni, il tariffario da applicare per gli addebiti all’esterno è quello individuato con la D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002 e s.m.i.;

- di dare atto che le tariffe previste dal presente provvedimento hanno validità biennale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della L. 311 del 30 dicembre 2004, salvo provvedimenti regionali specifici di variazione che potrebbero intervenire nel periodo;

- di dare atto infine che gli oneri derivanti dal presente provvedimento rientrano nell’ambito del fondo sanitario regionale assegnato.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)