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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006

Legge regionale 6 marzo 2006, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 24/2001)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“ 1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l’assegno vitalizio; 5 per cento per l’indennità di fine mandato.”.

Art. 2.

(Integrazione all’ articolo 5 della l.r. 24/2001)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all’assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.”.

Art. 3.

(Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 24/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 sono soppresse le parole: “per tutta la durata del mandato”.

2. Il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ 5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“ 5 bis. È facoltà del Consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.

5 ter. L’ammontare del versamento è determinato con riferimento all’indennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3.".

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione della legge:

a) il disposto del comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modifiche si applica anche ai Consiglieri che hanno esercitato il mandato nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge;

b) la facoltà di cui al comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 24/2001 è concessa anche ai Consiglieri in carica che abbiano già inoltrato le comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 5.

2. Il comma 1 si applica a condizione che i Consiglieri regionali inoltrino le rispettive istanze all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 222

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Enrico Costa, , Agostino Ghiglia, Roberto Placido, Mariacristina Spinosa

il 29 dicembre 2005.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente

il 10 gennaio 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 febbraio 2006 con relazione di Enrico Costa.

- Approvata in Aula il 28 febbraio 2006, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 2. (Trattenute sulla indennita’ di carica)

1. Sull’indennità di carica di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione

delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l’assegno vitalizio; 5 per cento per l’indennità di fine mandato.

2. La trattenuta di cui al comma 1 e’ devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).”.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 5 (Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell’assegno vitalizio)

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all’assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne’ corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il Consigliere gia’ cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell’assegno vitalizio di cui eventualmente gia’ goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l’assegno sara’ ripristinato tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione.

4. L’erogazione dell’assegno vitalizio e’ altresi’ sospesa qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l’assegno e’ ripristinato nella percentuale gia’ in godimento con la cessazione dell’esercizio di tali mandati.

4 bis. Al termine di ogni legislatura i consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all’assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio Regionale.".


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Facolta’ di attribuzione di una quota dell’assegno vitalizio)

1. Il Consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all’articolo 2, ha diritto di determinare l’attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dell’importo lordo dell’assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche’ si determini questa attribuzione e’ che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.

2. Nel caso in cui la quota dell’assegno sia attribuita a piu’ soggetti, essa e’ suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore eta’ oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di eta’, salvo il caso di invalidita’ a proficuo lavoro accertata con le modalita’ di cui all’articolo 9. La perdita del diritto da parte di uno o piu’ degli aventi diritto alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri aventi diritto.

3. Il diritto a percepire la quota dell’assegno loro attribuita permane per i figli che abbiano raggiunto la maggiore eta’ ovvero, se studenti, superato il 26° anno di eta’, nel caso di invalidita’ a proficuo lavoro, accertata con le modalita’ di cui all’articolo 9, nelle seguenti misure:

a) invalidita’ dal 50 al 75% meta’ dell’assegno percepito;

b) invalidita’ superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.

4. L’ottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, e’ subordinato alla comunicazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. L’indicazione nominativa delle persone beneficiarie puo’ essere modificata in qualsiasi momento.

5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.

5 bis. E’ facoltà del consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.

5 ter. L’ammontare del versamento è determinato con riferimento all’indennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all’ articolo 4, comma 3.

6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell’assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e’ ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell’assegno non e’ comunque cumulabile con l’assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.

7. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell’assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all’articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dell’assegno e’ commisurata a quella dell’importo minimo del vitalizio.

8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

9. Nulla e’ innovato per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della l.r. 27/1995.”.

Note all’articolo 4

- Per il testo dell’articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) si rinvia alla nota all’articolo 2.

- Per il testo dell’articolo 8 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) si rinvia alla nota all’articolo 3.