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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006
Legge regionale 6 marzo 2006, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica allarticolo 2 della l.r. 24/2001)
1. Il comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:
1. Sullindennità di carica di cui allarticolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dellindennità di cui allarticolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per lassegno vitalizio; 5 per cento per lindennità di fine mandato..
Art. 2.
(Integrazione all articolo 5 della l.r. 24/2001)
1. Dopo il comma 4 dellarticolo 5 è aggiunto il seguente:
4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente allassegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata allUfficio di Presidenza entro 90 giorni dallinsediamento del nuovo Consiglio regionale..
Art. 3.
(Modifiche all articolo 8 della l.r. 24/2001)
1. Al comma 1 dellarticolo 8 sono soppresse le parole: per tutta la durata del mandato.
2. Il comma 5 dellarticolo 8 è sostituito dal seguente:
5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto..
3. Dopo il comma 5 dellarticolo 8 sono aggiunti i seguenti:
5 bis. È facoltà del Consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.
5 ter. Lammontare del versamento è determinato con riferimento allindennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui allarticolo 4, comma 3.".
Art. 4.
(Norme transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione della legge:
a) il disposto del comma 4 bis dellarticolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modifiche si applica anche ai Consiglieri che hanno esercitato il mandato nei cinque anni precedenti lentrata in vigore della presente legge;
b) la facoltà di cui al comma 5 bis dellarticolo 8 della l.r. 24/2001 è concessa anche ai Consiglieri in carica che abbiano già inoltrato le comunicazioni di cui allarticolo 8, comma 5.
2. Il comma 1 si applica a condizione che i Consiglieri regionali inoltrino le rispettive istanze allUfficio di Presidenza entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 marzo 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 222
- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Enrico Costa, , Agostino Ghiglia, Roberto Placido, Mariacristina Spinosa
il 29 dicembre 2005.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente
il 10 gennaio 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 febbraio 2006 con relazione di Enrico Costa.
- Approvata in Aula il 28 febbraio 2006, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
Art. 2. (Trattenute sulla indennita di carica)
1. Sullindennità di carica di cui all articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione
delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 agosto 2003, n. 21, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dellindennità di cui allarticolo 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per lassegno vitalizio; 5 per cento per lindennità di fine mandato.
2. La trattenuta di cui al comma 1 e devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dellarticolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte)..
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
Art. 5 (Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dellassegno vitalizio)
1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo
minimo previsto per il conseguimento del diritto allassegno vitalizio
e che non possa o non intenda avvalersi della facolta di cui allarticolo
4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del
100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una
intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti,
qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a
versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente
a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere gia cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dellassegno vitalizio di cui eventualmente gia goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato lassegno sara ripristinato tenendo conto dellulteriore periodo di contribuzione.
4. Lerogazione dellassegno vitalizio e altresi sospesa qualora il titolare dellassegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; lassegno e ripristinato nella percentuale gia in godimento con la cessazione dellesercizio di tali mandati.
4 bis. Al termine di ogni legislatura i consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente allassegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata allUfficio di Presidenza entro 90 giorni dallinsediamento del nuovo Consiglio Regionale.".
Nota allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 8. (Facolta di attribuzione di una quota dellassegno vitalizio)
1. Il Consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui allarticolo 2, ha diritto di determinare lattribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dellimporto lordo dellassegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche si determini questa attribuzione e che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto allassegno vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.
2. Nel caso in cui la quota dellassegno sia attribuita a piu soggetti, essa e suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore eta oppure, se studenti, fino al compimento del 26° anno di eta, salvo il caso di invalidita a proficuo lavoro accertata con le modalita di cui allarticolo 9. La perdita del diritto da parte di uno o piu degli aventi diritto alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri aventi diritto.
3. Il diritto a percepire la quota dellassegno loro attribuita permane per i figli che abbiano raggiunto la maggiore eta ovvero, se studenti, superato il 26° anno di eta, nel caso di invalidita a proficuo lavoro, accertata con le modalita di cui allarticolo 9, nelle seguenti misure:
a) invalidita dal 50 al 75% meta dellassegno percepito;
b) invalidita superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.
4. Lottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, e subordinato alla comunicazione allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Lindicazione nominativa delle persone beneficiarie puo essere modificata in qualsiasi momento.
5. Sia la richiesta di contribuzione aggiuntiva di cui al comma 1, sia la comunicazione di cui al comma 4 hanno luogo entro 60 giorni dalla contrazione del matrimonio o dalla nascita di figli. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto di chiedere tale istituto.
5 bis. E facoltà del consigliere regionale in carica estendere, con esplicita richiesta da formularsi in fase di comunicazione, il versamento dei contributi di cui al comma 5 a tutte le legislature nel corso delle quali ha svolto il mandato; in assenza di tale richiesta il contributo è limitato alla legislatura corrente.
5 ter. Lammontare del versamento è determinato con riferimento allindennità di carica vigente alla data della comunicazione e viene effettuato con le modalità di cui all articolo 4, comma 3.
6. Qualora uno dei beneficiari della quota dellassegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e ripristinato alla cessazione di questo. La quota dellassegno non e comunque cumulabile con lassegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.
7. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dellassegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui allarticolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, la misura dellassegno e commisurata a quella dellimporto minimo del vitalizio.
8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.
9. Nulla e innovato per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della l.r. 27/1995..
Note allarticolo 4
- Per il testo dellarticolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) si rinvia alla nota allarticolo 2.
- Per il testo dellarticolo 8 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) si rinvia alla nota allarticolo 3.