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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2006, n. 12-2108

L.R. 40/1998. Istanza di rinnovo ed ampliamento della concessione “Croso del Sasso” nel Comune di Lozzolo (VC), presentata dalla soc. Mineraria di Boca s.r.l

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’istanza presentata dalla soc. Mineraria di Boca s.r.l. con sede legale in Milano via dei Boschetti 6 e sede amministrativa in Sant’Antonino Casalgrande (RE) via Statale 467 n. 118/e concernente il rinnovo e l’ampliamento della concessione “Croso del Sasso” nel comune di Lozzolo (VC) per feldspato, caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C e limitatamente all’ampliamento per feldspati in quanto:

* la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ex R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria. In particolare il materiale scavato rappresentato da feldspato, caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, per la parte di concessione, oggetto dell’istanza di rinnovo, ed esclusivamente da feldspato per la parte in ampliamento, rappresenta materia prima indispensabile per l’industria della ceramica e per l’industria metallurgica;

* il cronoprogramma dei lavori prevede la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con l’esaurimento dei lavori di coltivazione;

* gli interventi di recupero ambientale sono finalizzati a restituire al sito di miniera le caratteristiche di naturalità tramite interventi di rimboschimento e la realizzazione di aree a prato, limitatamente alle superfici non costituite da bosco precedentemente all’intervento, consentendo il ripristino delle originarie caratteristiche ambientali.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, è valido alle seguenti condizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo quanto previsto nell’Allegato tecnico al verbale della riunione di Conferenza in data 1° dicembre 2005 per farne parte integrante, per quanto compatibile con le prescrizioni riportate nei successivi punti;

- il giudizio positivo di compatibilità ambientale è limitato alla Ia e IIa fase progettuale per consentire di verificare l’efficacia delle soluzioni progettuali di coltivazione e di recupero ambientale, senza peraltro incidere sui fabbisogni richiesti dall’industria di trasformazione per la quale i materiali di miniera costituiscono materia prima;

- i canali di regimazione delle acque superficiali, che devono essere realizzati secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell’evoluzione dei lavori di miniera;

- ottenimento dell’autorizzazione della provincia di Vercelli, qualora sia richiesta, per lo scarico nelle acque pubbliche delle acque provenienti dalle vasche di decantazione previste nell’area di miniera;

- al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere deve essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all’emergenza;

- gli interventi di recupero ambientale devono prevedere il ripristino del bosco sulle medesime aree boscate antecedentemente all’intervento di miniera. Pertanto entro 3 mesi dalla D.G.R., ex art. 12 l.r. 40/1998, la proponente è tenuta a presentare planimetria di recupero ambientale aggiornata secondo quanto sopra prescritto;

- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre deve essere presentato entro 3 mesi dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998 un piano di manutenzione di tali opere, per un periodo pari almeno ad un anno successivo alla realizzazione delle opere stesse, in cui siano previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d’arte ed interventi di irrigazione;

- il concessionario è altresì tenuto:

- ad eseguire monitoraggi, d’intesa con ARPA - Dipartimento di Biella e Vercelli, circa i livelli di Pm10 e delle polveri aereodisperse in condizioni di massima criticità e nei riguardi dei livelli di rumorosità, al fine di verificare i valori previsionali calcolati. Qualora nel corso della coltivazione si proceda a modificare la struttura dei mezzi d’opera rispetto a quella considerata nello studio di impatto ambientale, il concessionario è tenuto ad una nuova valutazione dei livelli di rumorosità;

- alla manutenzione delle strade di uso pubblico, esterne alla miniera e comunque utilizzate dai propri mezzi per il trasporto del materiale all’impianto, secondo quanto previsto dalla convenzione già stipulata con le amministrazioni comunali e provinciali;

- entro 3 mesi dalla presente deliberazione a presentare relazione di approfondimento in merito al dimensionamento delle vasche di decantazione;

- in attuazione alla nota n° 3501 dell’11 gennaio 2006 dell’A.R.P.A. il proponente deve provvedere a redigere entro 3 mesi dalla presente deliberazione una nuova valutazione acustica, in cui siano presi come riferimento i limiti previsti con D.C.C. n. 20 del 20/09/2005 (Proposta di Piano di Zonizzazione Acustica), esplicitando tutti i 14 punti previsti dal paragrafo 4 della Deliberazione della Giunta Regionale, n° 9-11616 del 2 febbraio 2004 (criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico), fatte salve le eventuali semplificazioni così come previsto al paragrafo 5 della suddetta D.G.R.

- al fine di tutelare l’Amministrazione competente, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, il concessionario è tenuto ad emettere polizza assicurativa o fidejussione bancaria dell’importo di Euro 461.000,00 (Euro quattrocentosessantunomila/00) comprensiva anche del corrispettivo del rimboschimento di cui all’art. 9 l.r. 45/1989, a favore della Direzione Industria della Regione Piemonte. Il suddetto importo può essere ridotto a seguito di realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti nel cronoprogramma.

La presente deliberazione assorbe le autorizzazioni del Settore Gestione Beni Ambientali, ai sensi del D.lgs. 42/2004, della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione, e delle province di Vercelli e Biella ai sensi della l.r. 45/1989.

La Direzione Industria provvederà, entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione ad adottare la determina ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i..

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 1° dicembre 2005 comprensivo dei propri allegati (Allegato A);

- nota del Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione Pianificazione n. 44275/19.20 del 19.12.2005 (Allegato B).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l’autorizzazione ex D.lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)