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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Errata corrige
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Concessione di derivazione d’acqua - Determinazione n. 709 del 03/11/2005

Nel Bollettino Ufficiale n. 6 -Parte III - del 9 febbraio 2006, pagina 94, l’atto in oggetto è stato pubblicato, per un errore di impaginazione, in modo errato.

Si ripubblica pertanto qui di seguito il testo corretto della determinazione n. 709 del 03/11/2005:

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire al sig. Alessi Andrea (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal Lago d’Orta, in Comune di Omegna, nella misura di l/s massimi 10,00, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 243/2005 del 29/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 22/04/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 45 del 28/02/2003 e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I.. n. 243/2005 del 29/09/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago d’Orta in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 31 gennaio 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio