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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Prat. 54 - Rinnovo in sanatoria della Concessione di derivazione di mod. max. 0,0043 d’acqua da 3 sorgenti tributarie del torrente Ponzone, in Comune di Trivero, per uso potabile ed igienico , assentita al Consorzio Acqua Potabile Ponzone Vaudano con D.D. n. 2175 del 26.05.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17 gennaio 2003 dal Sig. Marola Edoardo, in qualità di Presidente pro tempore del “Consorzio Acqua Potabile Ponzone Vaudano”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acqua Potabile Ponzone Vaudano” (omissis), il rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione da 3 sorgenti tributarie del bacino del torrente di Ponzone, ubicate in regione Mungilun e Castellazzo del Comune di Trivero di acqua in misura uguale e non superiore a moduli 0,0043 da utilizzare per scopi potabili ed igienici, con obbligo di restituzione delle eccedenze, colature e reflui di scarico sempre nel bacino del torrente Ponzone in Comune di Trivero.

Di accordare ai sensi dell’art. 23, c. 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, c. 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 2 agosto 1984, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 2 agosto 1984 del canone annuo di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1 dicembre 1981, n. 692; dal 1 gennaio 1990 , dell’annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di Euro 258,23, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45, dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49, pari ai minimi ammessi ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77, dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 382,81, dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 387,41, pari ai minimi ammessi ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M 24 novembre 2000, e dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di Euro 392,84, pari al minimo ammesso , di cui Euro 288,85 per l’uso potabile ed Euro 103,99 per l’uso igienico ai sensi dell’art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1151 di Rep. in data 17 gennaio 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 17 febbraio 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato