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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Prat. 293 - Concessione di derivazione d’acqua di moduli max 0,01 da 1 sorgente tributaria del Rio Onvera, ubicata in località “Gravina Rossa” del comune di Veglio, per usi potabili, assentita al Comune di Veglio, con D.D. n. 5539 del 19.12.2002

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 17 giugno 2002 dal Sig. Bernardo Seletto, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Veglio, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera C) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Veglio (omissis), il rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione di moduli 0,01 (lt/sec. 1) d’acqua da una sorgente tributaria del Rio Onvera, ubicata in località “Giavina Rossa” del Comune di Veglio, da utilizzare per scopi potabili, con obbligo di restituzione dei coli e delle eccedenze in parte nello stesso Rio Overa e parte nel torrente Strona.

Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 1964, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1° gennaio 1964 dell’annuo canone di Euro 0,49, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 21 dicembre 1961 n. 1501; dal 3 ottobre 1981 il pagamento del canone annuo di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1 dicembre 1981 n. 692; dal 1° gennaio 1990 il pagamento del canone annuo di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 il pagamento del canone annuo di Euro 258,22, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,44, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,48, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 281,48 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio. Omissis

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1111 di Rep. in data 17 giugno 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla concessione.

Biella, 17 febbraio 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato