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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Chivasso (Torino)

Deliberazione C.C. n. 72 del 24/10/05 - Approvazione dell’art. 37 bis “Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici” del regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

Premesso che la Legge n. 249 del 31/07/1997, che istituisce l’Authority per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi di telecomunicazioni radiotelevisivi, prevede che debbano essere emanate, da parte dei Comuni, apposite norme regolamentari dirette a disciplinare l’installazione di impianti di ricezione per le trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, con l’intento di salvaguardare gli aspetti paesaggistici;

Preso atto che per ottemperare a tale obbligo di legge è stato elaborato il testo allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla materia, sulla base della documentazione rintracciata a livello regionale e nazionale;

Considerato che rispetto al testo di legge che prevede l’emanazione delle norme per il solo centro storico, si è ritenuto opportuno comprendere tutto il territorio cittadino, al fine di non penalizzare ulteriormente altre parti del territorio;

Considerato altresì che il testo può essere inserito nel Regolamento Edilizio, quale articolo 37 bis, in calce all’art. 37 che regolamenta l’installazione delle antenne. Il nuovo articolo 37 bis disciplina pertanto, attraverso la definizione dei criteri di collocazione, l’installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici dell’intero territorio comunale, al fine di minimizzare l’impatto visivo e di salvaguardare l’aspetto ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 15/09/2005 avente come oggetto “Proposta al Consiglio Comunale dell’art. 37 bis -Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici- del Regolamento Edilizio”;

Ritenuto di dover procedere definitivamente con l’approvazione dell’articolo 37 bis “Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici” da inserire nel Titolo V - Prescrizioni Costruttive e Funzionali- del Regolamento Edilizio, per i motivi sopra citati;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.e.i., nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano:

Il nuovo art. 37 bis “Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici” da inserire nel Titolo V - Prescrizioni Costruttive e Funzionali- del Regolamento Edilizio, nel testo allegato alla presente deliberazione;

2. Di dare atto che copia della deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica per l’approvazione e la competente pubblicazione sul BUR

(omissis)

delibera

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000

Allegato “A”

Articolo 37 bis
Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l’installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull’intero territorio comunale, per minimizzarne l’impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l’apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all’interno dei singoli edifici.

4. Per l’installazione valgono le seguenti norme:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d’uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell’installazione;

c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l’installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d) particolari esigenze di puntamento dell’antenna parabolica possono consentire l’installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

e) le parabole di nuova installazione devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, a seconda del posizionamento;

f) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato “interno o verso cortile” dal Regolamento di Condominio; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell’edificio;

g) nel caso le soluzioni del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l’antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all’Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l’impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

i) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;

l) per i tetti piani l’altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);

m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un’unica zona della copertura;

n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;

o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l’installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l’armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;

p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

5. Per le installazioni esistenti alla data dell’approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 4;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei 18 mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l’amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell’antenna satellitare precedente all’approvazione del presente articolo;

d) la fattura dell’impresa che ha provveduto all’installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l’installazione pregressa.

Sanzioni

La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l’entrata in vigore della deliberazione di approvazione dell’art. 37 bis.

La sanzione va da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 413. Pagamento in misura ridotta entro 60 gg di Euro 137,67.

E’ comunque obbligatorio provvedere entro 60 giorni dalla comminazione della sanzione all’adeguamento dell’impianto. In caso contrario sarà reiterata la sanzione stessa fino all’effettivo adeguamento dell’impianto.