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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 10.

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all’art. 3 della l.r. n. 46/1986)

1. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna), come aggiunto dall’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77, dopo le parole: “le Consigliere”, sono inserite le seguenti: “e le Assessore”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° marzo 2006.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Gianluca Susta

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 223

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2005.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 30 dicembre 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 13 febbraio 2006 con relazione di Graziella Valloggia.

- Approvato in Aula il 21 febbraio 2006 con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. n. 46/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Composizione della Commissione)

1. La Commissione e’ composta da 15 membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessore regionali in carica.”.

- Il testo della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77 è pubblicato sul BUR del 15 novembre 1995, n. 46.