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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga esercizio provvisorio)

1. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 2006, stabilita dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2006) sino al 28 febbraio 2006, è prorogata al 30 aprile 2006.

2. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio è estesa alla I nota di variazione al disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentata in data 28 febbraio 2006.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì l° marzo 2006.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Gianluca Susta

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 248

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 febbraio 2006.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 21 febbraio 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 febbraio 2006 con relazione di Paolo Cattaneo.

- Approvato in Aula il 28 febbraio 2006, con emendamento sul testo, con 30 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2006) è stato pubblicato sul B.U. 29 dicembre 2005, n. 52.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.