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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2006, n. 47-2279

Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali “Disciplina del regime di condizionalita’ dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni” - Attuazione adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1 - Disposizioni in merito alla DGR n. 15 - 14886 del 28.02.2005

A Relazione dell’Assessore Taricco:

Il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 ha stabilito norme relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune.

A partire dal 1° gennaio 2005, secondo quanto disposto dagli artt. da 3 a 9 del citato regolamento, gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti sono tenuti a rispettare taluni criteri di gestione obbligatori e norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali che vanno a costituire il regime della cosiddetta “condizionalità”.

In particolare, tale regolamento stabilisce i contenuti di seguito sinteticamente specificati:

- all’articolo 3 prevede, tra l’altro, che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del regolamento medesimo;

- all’articolo 4 specifica i campi nell’ambito dei quali sono prescritti i criteri di cui sopra;

- all’articolo 5 stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche ed ambientali, sulla base dello schema riportato nell’allegato IV del regolamento di cui trattasi.

I criteri di gestione obbligatori prevedono una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell’ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione e all’abbandono delle terre agricole.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), all’articolo 51, prevede inoltre che l’importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o revocato nel caso in cui i beneficiari non ottemperino, nell’insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 a agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03.

Mediante il decreto 13 dicembre 2004 n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali “Attuazione dell’articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune”, sono state emanate disposizioni urgenti per l’avvio a decorrere dal 1° gennaio 2005 del regime di condizionalità.

Successivamente, a livello nazionale, è stato ritenuto necessario dettare disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il perfezionamento del regime di condizionalità avviato dal 1° gennaio 2005.

Pertanto, è stato emanato il decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali “Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni”; tale decreto, all’articolo 9, abroga a partire dal 2006, tra l’altro, il decreto ministeriale 13 dicembre 2004, relativo all’attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, all’articolo 2, comma 1, stabilisce che le Regioni e Province Autonome definiscono per l’anno 2006 inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo e, per quanto riguarda le annualità successive, inderogabilmente entro il 30 settembre dell’anno precedente quello di applicazione, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell’allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, elencate nell’allegato 2 al decreto citato.

In applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto 13 dicembre 2004 n. 5406, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-14886 del 28.02.2005, che approva l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per la campagna dell’anno 2005 e riguardanti:

Criteri di gestione obbligatori (Allegato 1);

Buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato 2).

Poiché il citato decreto ministeriale è stato abrogato ed è stato sostituito dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, in attuazione quindi dell’articolo 2, comma 1, di quest’ultimo è necessario approvare, mediante Deliberazione della Giunta Regionale, l’elenco degli impegni valevoli a livello territoriale a partire dall’1/1/2006 contenuti in allegati che fanno parte integrante della presente Deliberazione della Giunta Regionale; inoltre è necessario stabilire disposizioni circa la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-14886 del 28.02.2005.

a) L’Allegato 1) Criteri di gestione obbligatori (artt: 3 e 4 e allegato III al regolamento (CE) 17832/03);

Gli impegni di cui all’allegato 1) riguardano i seguenti campi di condizionalità:

- Ambiente;

- Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali.

L’Allegato 1) si articola negli elenchi “A”, “B”, “C” relativamente ai quali si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda gli elenchi “A” e “B”, si indica la normativa che deve essere considerata nonché le date a partire dalle quali la medesima è applicabile.

a) Trattasi della normativa comunitaria (atti) e nazionale, nonché l’eventuale normativa di recepimento regionale, inserita nel regime di condizionalità:

- se specificata nell’elenco “A”, a partire dal 1.01.2005;

- se specificata nell’elenco “B”, a partire dal 1.01.2006.

b) si indicano gli eventuali impegni a carico delle aziende agricole stabiliti a livello regionale che valgono per le campagne a partire dall’anno 2006.

Per quanto riguarda l’elenco “C, si indicano per informazione solo la normativa comunitaria e nazionale che sarà inserita nel regime di condizionalità a partire dal 1.01.2007.

Circa l’eventuale normativa di recepimento regionale e gli eventuali impegni a carico delle aziende agricole stabiliti a livello regionale, che varranno nel regime di condizionalità a partire dal 1/1/2007, si fa riserva di approvare entro il 30 settembre 2006 una specifica Deliberazione della Giunta Regionale.

b) L’Allegato 2) Elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base al Regolamento Regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R in materia di inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e relativi atti concernenti le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti.

In riferimento all’Allegato 2) prima citato, è necessario precisare quanto segue.

Con il Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (di seguito denominato Regolamento regionale) è stato definito, in attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e della direttiva 91/676/CEE dallo stesso recepita, il Programma d’azione di obbligatoria applicazione per le aziende ricadenti nelle zone designate dal Regolamento stesso come vulnerabili dai nitrati di origine agricola.

Il Regolamento regionale, pur avendo indicato nel 1° gennaio 2003 la data di operatività complessiva delle nuove disposizioni, dispone peraltro che le aziende agricole esistenti a quella data:

- provvedano all’adeguamento delle proprie strutture secondo la tempistica stabilita dalla Regione Piemonte, sentite le Province;

- presentino il Piano di Utilizzazione Agronomica, in forma completa o semplificata, alle Province competenti per territorio secondo le modalità e la tempistica stabilite dalle Province stesse, in accordo con la Regione.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 65-8111 del 23 dicembre 2002, ha dettato le prime disposizioni di attuazione del Regolamento regionale, disponendo innanzitutto l’avvio di un’azione di approfondimento conoscitivo e di monitoraggio della situazione delle aziende zootecniche ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

La Deliberazione citata prevedeva conseguentemente che le aziende, che in sede di monitoraggio informatizzato avessero verificato di non essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento regionale, avevano la possibilità di presentare un piano di adeguamento strutturale finalizzato al raggiungimento dei predetti requisiti (quali ad esempio la realizzazione delle vasche e platee di stoccaggio degli effluenti zootecnici). Inoltre la deliberazione prevedeva che, nel caso di aziende che superassero i limiti di apporto azotato organico al terreno previsti dal Regolamento Regionale, il Piano di Utilizzazione Agronomica contenesse indicazioni riguardanti il programma che le stesse avrebbero dovuto mettere in atto al fine di rientrare nei limiti previsti.

La deliberazione di cui trattasi ha pertanto disciplinato il percorso di adeguamento delle aziende agricole esistenti rinviando a successivo atto la determinazione della data da cui diventano obbligatori gli impegni in precedenza richiamati. La deliberazione citata stabiliva infine che l’Amministrazione regionale, sulla base delle risultanze dei piani di adeguamento e dei piani di utilizzazione agronomica acquisiti avrebbe:

- definito, nel rispetto degli orientamenti comunitari, eventuali misure di aiuti finalizzate a favorire il rientro nei limiti previsti dal Regolamento,

- stabilito, con successivo atto, il termine ultimo per la realizzazione dei programmi di adeguamento, diversificato in relazione alla tipologia di intervento.

Terminata la fase di monitoraggio ed acquisizione dei piani di utilizzazione agronomica e dei piani di adeguamento, la Regione Piemonte, sulla base della situazione emersa, ha stabilito, con la DGR 15 novembre 2004, n. 89-13993, che:

a) dal 31 dicembre 2005 diventa obbligatorio l’adeguamento strutturale previsto dal Regolamento 18 ottobre 2002, n. 9/R per le aziende agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2003;

b) le aziende agricole che debbono effettuare investimenti per poter rispettare gli obblighi di cui sopra possono usufruire fino a trentasei mesi di proroga a partire dal 31 dicembre 2005.

A completamento dell’azione di adeguamento avviata con la citata deliberazione, la Giunta Regionale, con la DGR 14 febbraio 2005, n. 42-14758, ha adottato un Programma straordinario di investimenti finalizzato all’adeguamento delle aziende agricole al fine di rispettare le norme contenute nel D.P.G.R. 18 ottobre 2002 n. 9/R; lo stesso Programma precisa che la domanda di sostegno agli investimenti presentata dalle aziende agricole ha anche il valore di Piano di adeguamento particolareggiato a completamento o parziale modifica di quello previsto dalla deliberazione del 23.12.2002 n. 65-8111; tale piano di adeguamento è quindi oggetto di istruttoria ed approvazione da parte delle Province.

Nella seconda parte del 2005, la Giunta Regionale, con la deliberazione 3 ottobre 2005 n. 37-981, ha integrato le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti, con riferimento al carico azotato di origine zootecnica ed alle altre norme previste dal Regolamento regionale; tale deliberazione stabilisce in particolare che dal 31 dicembre 2005 diventa obbligatorio per le aziende zootecniche esistenti alla data del 1° gennaio 2003 l’adeguamento ai carichi azotati previsti dal Regolamento regionale; tali aziende zootecniche possono beneficiare di un periodo di proroga massimo di 36 mesi, nell’ambito del Piano di adeguamento approvato dalla Provincia. In modo analogo un periodo di proroga di 36 mesi con scadenza 1 gennaio 2006 può essere riconosciuto per le altre norme del Regolamento regionale, nel caso in cui la loro decorrenza fosse il 1 gennaio 2003. La deliberazione 37 - 981 stabilisce inoltre che il termine di proroga previsto per le aziende zootecniche sia applicabile anche alle aziende agricole non zootecniche ed esistenti al 1 gennaio 2003.

Sempre sulla base della DGR 65 - 8111 del 23.12.02, la Regione Piemonte ha istituito un Comitato tecnico formato da rappresentanti delle Direzioni Regionali Pianificazione delle Risorse Idriche e Sviluppo dell’Agricoltura, delle Province interessate (Assessorati Agricoltura e Ambiente) e delle organizzazioni professionali agricole. Il Comitato tecnico, anche avvalendosi di esperti, ha quale compito quello di valutare la situazione e proporre:

- le possibili soluzioni alle problematiche emerse nella fase conoscitiva e di monitoraggio nonché di acquisizione dei piani e programmi di adeguamento, con particolare riguardo a quelle di tipo interaziendale e territoriale;

- la tempistica per l’attuazione degli interventi strutturali e tecnologici nonché dei programmi di adeguamento ai limiti di apporto azotato.

Nel corso degli anni seguenti l’emanazione del Regolamento regionale, il Comitato tecnico, supportato da esperti scientifici dell’Università di Torino, ha approfondito diversi aspetti connessi all’attuazione del regolamento stesso, tra cui:

- le tempistiche di adeguamento delle aziende agricole esistenti;

- le problematiche connesse alla caratterizzazione dei volumi di effluenti prodotti;

- l’individuazione di tolleranze riferite all’adeguamento delle strutture di stoccaggio con riferimento particolare ai piccoli allevamenti;

- l’applicazione del divieto di monosuccessione.

Le questioni in precedenza citate sono state oggetto di specifiche note congiunte delle Direzioni Sviluppo dell’Agricoltura e Pianificazione delle risorse idriche (n. 2851/24.00 del 1 marzo 2004 e n. 10011/24.00 del 19 dicembre 2005).

Sulla base quindi di quanto in precedenza precisato, nell’Allegato 2) si riporta un elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale e si indicano precisazioni riguardanti tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti; inoltre, allo scopo rendere più semplice la consultazione dei citati impegni, i medesimi sono stati suddivisi in base a quattro tipologie di aziende agricole.

c) L’Allegato 3) Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art 5 e allegato IV al regolamento (CE) 1782/03).

Gli impegni di cui all’allegato 3) riguardano il seguente campo di condizionalità:

- Buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2006 si intende superata la precedente la Deliberazione n. 15-14886 del 28.02.2005, avente per oggetto:"Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali"Attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune" - Condizionalità".

In riferimento alle materie di rispettiva competenza, sono state sentite le seguenti Direzioni regionali:

Direzione (12) Sviluppo dell’Agricoltura;

Direzione (21) Turismo, Sport e Parchi;

Direzione (22) Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione della Gestione dei Rifiuti;

Direzione (27) Sanità Pubblica.

Sono state sentite le Amministrazioni Provinciali, le Organizzazioni Professionali e cooperativistiche Agricole Regionali nelle riunioni in data 7.11.2005, 8.02.2006 e 16.02.2006.

Inoltre è stato sentito il Comitato Tecnico ai sensi della D.G.R. n. 65-8111 del 23.12.2002 in data 10.1.2005, 1-2.02.2006.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

in applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali è approvato l’elenco degli impegni valevoli a livello territoriale a partire dal 1/1/2006 contenuti nei seguenti allegati che fanno parte integrante della presente Deliberazione della Giunta Regionale:

- Allegato 1) Criteri di gestione obbligatori (artt: 3 e 4 e allegato III al regolamento (CE) 1782/03).

Tale Allegato si articola negli elenchi “A”, “B”, “C” di cui in premessa;

- Allegato 2) Elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base al Regolamento Regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R in materia di inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e relativi atti concernenti le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti;

- Allegato 3) Buone condizioni agronomiche e ambientali (art 5 e allegato IV al regolamento (CE) 1782/03).

Conseguentemente a partire dal 1° gennaio 2006 si intende superata la precedente Deliberazione n. 15-14886 del 28.02.2005, avente per oggetto:"Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali"Attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune" - Condizionalità".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

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