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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2006, n. 38-2271

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Definizione delle competenze del Settore Fitosanitario regionale

A Relazione dell’Assessore Taricco:

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 30-28905 del 13 dicembre 1999, avente per oggetto: L.R. 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, stabiliva i provvedimenti attuativi per il conferimento delle funzioni alle Province ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) della sopra citata legge; in particolare all’allegato 2 si disponeva il trasferimento delle competenze in merito al rilascio delle autorizzazioni, all’impianto ed all’esercizio di vivai, al commercio di piante, parti di piante e sementi, previste ai sensi dell’art. 1 della Legge 18 giugno 1931, n. 987 e si conferiva nello stesso tempo al Settore Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione 12 i compiti di indirizzo e coordinamento in materia.

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concerne le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, che attua la sopra citata direttiva 2002/89/CE, abroga la legge 18 giugno 1931, n. 987 e stabilisce che ogni Servizio fitosanitario regionale, nello svolgimento dei compiti affidati, curi l’esercizio di alcune competenze quali, ai sensi dell’art. 50, lettera b), il rilascio delle autorizzazioni previste dal sopra citato decreto.

Il sopra citato D.lgs. stabilisce inoltre , ai sensi dell’art. 19, comma 1, che chiunque svolge attività di produzione e commercializzazione dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, disciplinate dallo stesso decreto, deve essere in possesso di apposita autorizzazione il cui rilascio, ai sensi del comma 2, spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l’ubicazione dei centri aziendali.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 attribuisce al Settore Fitosanitario il coordinamento degli interventi correlati all’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario;

considerato che alla luce dei provvedimenti normativi citati occorre attribuirre, in attuazione degli stessi, le funzioni e le competenze di cui anzi, al Settore Fitosanitario regionale;

considerato che in virtù di quanto sopra esposto, occorre revocare le disposizioni della D.G.R. n. 30-28905 del 13.12.99 così come previsto dall’allegato 2 alla voce “Autorizzazione per l’impianto di vivai e il commercio di piante e parti di piante e sementi”;

tenuto conto che le Amministrazioni provinciali sono state sentite in data 19 gennaio 2006;

acquisito, altresì, il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali in data 22.2.2006;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale , con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di affidare alla Direzione 12 - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti al Servizio fitosanitario regionale dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214;

di revocare le disposizioni della D.G.R. n. 30-28905 del 13 dicembre 1999 così come previste dall’allegato 2 alla voce: “Autorizzazione per l’impianto di vivai e il commercio di piante e parti di piante e sementi”.

In occasione della prossima definizione dei trasferimenti finanziari alle Amministrazioni provinciali, ai sensi della L.R. n. 17/99, si apporteranno le dovute modifiche conseguenti all’applicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Contro la presente deliberazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione.

(omissis)