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Bollettino Ufficiale n. 09 del 2 / 03 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 4-2195

Art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazione dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e modificato dall’articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, - Procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale (RTN)

A relazione del Vicepresidente Susta:

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al Titolo V Parte II della Costituzione” ha ridefinito le competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, prevedendo in particolare la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” come materia di legislazione concorrente e l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative “salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

L’articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, a modifica dell’art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica [...] sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...].

Lo stesso comma, al punto 3, puntualizza che l’autorizzazione [...] è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con la modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il punto 4 del medesimo comma, poi, precisa che nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere [...] siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l’esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. [...] Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni [...].

In considerazione della necessità di individuare le modalità di raggiungimento dell’intesa con il Ministero per le attività produttive, si propone il seguente iter procedimentale.

Preliminarmente appare necessario attribuire alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, anche alla luce della competenza esercitata in materia energetica, la funzione di coordinamento finalizzata alla predisposizione della proposta alla Giunta regionale in ordine al rilascio dell’intesa sull’autorizzazione degli impianti. Su tali tipologie d’infrastruttura, infatti, la Direzione regionale citata già fornisce, a livello programmatico, un supporto tecnico-istruttorio alla Giunta, ai fini dell’espressione del parere di competenza sulle previsioni del Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale elaborato dal GRTN, oggi confluito in Terna s.p.a., nonché dello specifico giudizio di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), in ordine alla sostenibilità ambientale delle proposte localizzative degli interventi programmati.

Nella fattispecie di cui trattasi, pertanto, la Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale indice, ai sensi dell’art. 23, c. 1 e 2, della L.r. 7/2005, una Conferenza dei Servizi a cui partecipano i rappresentanti delle Direzioni regionali interessate, nei seguenti casi:

a) a conclusione del procedimento di VIA nazionale, con decreto ministeriale positivo;

b) a conclusione del procedimento di VIA regionale, con giudizio di compatibilità ambientale positivo;

c) a conclusione del procedimento di verifica di VIA regionale, con provvedimento di non assoggettabilità dell’opera alla VIA;

d) a conclusione della fase istruttoria condotta dal MAP nei procedimenti autorizzativi, in tutti i casi non ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c).

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 della L.r. 7/2005, la predetta Direzione regionale potrà ricorrere al supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e richiedere il parere degli Enti Locali coinvolti.

Limitatamente ai casi in cui siano stati espletati il procedimento di VIA regionale, con provvedimento finale positivo, o di verifica di VIA, con provvedimento finale di esclusione del progetto dalla fase di valutazione, la Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale, ai fini di una maggiore semplificazione e celerità del procedimento, valuterà l’opportunità di utilizzare, in alternativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi, le risultanze emerse in sede di Organo Tecnico regionale.

La Conferenza effettua una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, indicando se sussistono elementi ostativi alla stessa.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi o le risultanze emerse in sede di Organo Tecnico regionale, preventivi al rilascio dell’intesa, dovranno essere recepiti in un provvedimento della Giunta Regionale che assumerà ogni determinazione tenuto conto:

1. delle risultanze emerse nel corso dei lavori delle Conferenze attivate ai sensi dell’art. 23 della L.r. 7/2005, e in alternativa, delle risultanze dei procedimenti di VIA regionale e di verifica di VIA;

2. dei pareri regionali precedentemente espressi, ai sensi dell’art. 2 del DM 22 dicembre 2000, sulle previsioni programmatiche del Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e del giudizio di VAS espresso sulle proposte localizzative;

3. delle linee previsionali e degli indirizzi del Piano energetico ambientale regionale;

4. dei pareri espressi dalle Comunità locali.

Tale provvedimento, che potrà anche prevedere la prescrizione in capo al soggetto proponente di misure di mitigazione ambientale e riequilibrio territoriale a vantaggio degli Enti Locali interessati, dovrà essere adottato entro il termine di 45 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale:

vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il DL 29 agosto 2003, n. 29, convertito dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290;

vista la Legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il DM 22 dicembre 2001;

visto il D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la Legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

vista la Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di individuare, come in premessa illustrato, l’iter procedurale diretto all’espressione dell’intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale;

- di riconoscere in capo alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, che presiede all’esercizio della funzione di programmazione e gestione delle politiche in campo energetico e ambientale, il coordinamento e la responsabilità del procedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)