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Bollettino Ufficiale n. 09 del 2 / 03 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2006, n. 46-2278

L.R. n. 37/80 “Le Enoteche regionali, le Botteghe del Vino o Cantine comunali, i Musei Etnografico-enologici, le Strade del Vino” - Istituzione della Consulta regionale delle Enoteche regionali e approvazione delle istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 6: “coordinamento delle attivita’” e art. 7: “finanziamenti regionali”

A Relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la L.R. 12/05/1980, n. 37 dal titolo “Le Enoteche regionali, le Botteghe del Vino o Cantine comunali, i Musei etnografici-enologici, le Strade del vino”;

Visto l’art. 6 della suddetta legge relativamente al coordinamento delle attività delle Enoteche regionali;

Visto l’art. 7 della suddetta legge che prevede la concessione di contributi alle Enoteche regionali, Botteghe del Vino o Cantine comunali, Musei etnografici-enologici, per la loro costituzione, per il restauro, la manutenzione, l’arredo delle sedi e per il funzionamento;

Rilevato che, attualmente, la norma di riferimento per l’applicazione del suddetto art. 6 della L.R. n. 37/80 è il regolamento 1 luglio 1986 n. 8, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 162/1986 e con DPGR n. 4849/86;

Rilevato che, attualmente, la norma di riferimento per l’applicazione del suddetto art. 7 della L.R. n. 37/80 è il Regolamento del Consiglio Regionale n. 213-8556 del 4 giugno 1991;

Rilevata l’importanza del sistema costituito dalla L.R. n. 37/80, attualmente comprendente 11 Enoteche regionali e 26 Botteghe del Vino o Cantine comunali;

Rilevato che le Enoteche regionali e le Botteghe del Vino o Cantine comunali, come previsto dalla relativa legge regionale n. 37/80 e come praticato nella pluriennale esperienza di applicazione, non hanno fini di lucro, sono costituiti da Enti pubblici e da Istituzioni pubbliche, svolgono, con sostanziali finalità pubbliche, attività di valorizzazione del sistema delle DOC e DOCG e delle loro qualità, di conservazione, tutela, valorizzazione della vitivinicoltura e dei relativi territori di riferimento, anche in termini di storia, tradizioni, cultura, paesaggio agrario e rurale, enogastronomia, turismo rurale;

Considerato, inoltre, che le Enoteche regionali e le Botteghe del Vino o Cantine comunali svolgono anche attività di accoglienza e informazione per i turisti visitatori; infatti la L.R. n. 20/99 “Disciplina dei Distretti dei Vini e delle Strade del Vino del Piemonte. Modifica della L.R. n. 37/80" ha assegnato nuovi compiti e funzioni alle Enoteche regionali, tra cui, la costituzione della Enoteca del Piemonte come Consorzio tra le Enoteche regionali, e il riconoscimento, a tutti gli effetti, delle Enoteche regionali come ”Uffici di informazione e accoglienza turistica" (IAT) previsti dalla L.R. n. 75/96 “Organizzazione della attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”;

Rilevata la necessità di riapprovare organicamente le istruzioni per l’applicazione degli art. 6 e 7 della L.R. n. 37/80, che tale legge demanda alle competenze della Giunta Regionale, anche alla luce degli elementi di novità apportati dalla L.R. n. 20/99, e tenendo conto della esperienza acquisita in questi anni nella gestione della L.R. n. 37/80. In particolare, si propone di istituire la Consulta regionale delle Enoteche regionali per assicurare il coordinamento delle Enoteche regionali, come previsto nell’art. 6 comma 2) della suddetta legge e, per quanto riguarda l’art. 7, occorre meglio definire le voci di spesa ammissibili a contributo, le procedure di rendicontazione e aggiornare la spesa massima ammissibile a contributo per le spese di costituzione e le percentuali del contributo per le spese di funzionamento, nonché la previsione di nuove tipologie di contributo legato ai nuovi compiti e funzioni delle Enoteche regionali e per i loro progetti comuni e coordinati;

Rilevato che, per caratteristiche, finalità e attività riferite alle Enoteche regionali e Botteghe del Vino o Cantine comunali, come sopra descritto, i contributi finanziari oggetto del presente provvedimento, previsti per tali strutture, risultano compatibili con le regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

Rilevato che, con le nuove istruzioni approvate con la presente Deliberazione, si va conseguentemente al superamento dei precedenti suddetti regolamenti consiliari e quindi a disapplicarne la disciplina in essi contenuta;

La Giunta Regionale, unanime;

delibera

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

1.Di istituire la Consulta regionale delle Enoteche regionali, al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle Enoteche regionali, di cui al comma 2) dell’art. 6 della legge regionale n. 37/80, il cui funzionamento è regolato dall’allegato A) che fa parte integrante della presente Deliberazione.

2.Di approvare, “le istruzioni operative per l’applicazione della L.R. n. 37/80 art. 7: ”finanziamenti regionali", di cui all’allegato B), che fa parte integrante della presente Deliberazione.

3.Limitatamente all’anno 2006, la data di scadenza di presentazione delle domande di contributo è posticipata al 30 aprile 2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONSULTA REGIONALE DELLE ENOTECHE REGIONALI

Art. 6 - L.R. n. 37/80: Coordinamento delle attività delle Enoteche regionali.

Istituzione della Consulta Regionale delle Enoteche regionali

Ai fini del coordinamento di cui all’art. 6, comma 2), della L.R. n. 37/80, viene istituita la “Consulta Regionale delle Enoteche regionali”.

La Consulta è presieduta dall’Assessore Regionale all’Agricoltura o da suo delegato, ed è costituita da un rappresentante per ciascuna Enoteca regionale nella persona del Presidente o suo delegato. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla competente Direzione regionale dell’Assessorato all’Agricoltura.

La Consulta ha sede presso l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte; le riunioni possono tenersi anche presso le sedi delle Enoteche regionali. Non sono previsti oneri a carico della Regione per il finanziamento della Consulta.

La Consulta viene convocata entro il 31 marzo di ogni anno per discutere il programma annuale di attività delle Enoteche regionali.

La Consulta può inoltre essere convocata periodicamente per esaminare lo stato di attuazione del piano di attività delle Enoteche regionali, o per discutere problematiche inerenti il settore, ritenute di interesse generale, per predisporre iniziative di valorizzazione e promozione da svolgere anche in relazione ai programmi della Regione e dell’IMA (Istituto Marketing agroalimentare del Piemonte), e in collaborazione con altri Enti e Istituzioni.

La Consulta, inoltre, può essere convocata per discutere e proporre progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti e servizi comuni a tutte le Enoteche regionali o riguardanti l’insieme di esse, per i quali, ai fini della concessione del contributo, occorre che vi sia anche il parere favorevole espresso dalla Consulta, come previsto nelle istruzioni per l’applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 37/80 “Finanziamenti regionali”, approvate contestualmente al presente documento.

Al fine di effettuare verifiche periodiche sullo stato di attuazione della L.R. n. 37/80, e per assicurare un coordinamento di tutte le strutture riconosciute da tale legge, possono essere previste convocazioni della Consulta regionale delle Enoteche regionali estesa ai rappresentanti delle Botteghe del Vino o Cantine comunali (Presidenti o loro delegati).

Allegato B

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 7 - L.R. N. 37/80: FINANZIAMENTI REGIONALI.

Finalità

Per la regolamentazione dell’erogazione dei contributi regionali previsti dalla L.R. n. 37/80, art. 7, è necessario definire i possibili beneficiari, il tipo di agevolazioni a cui possono accedere e le procedure per la concessione.

Beneficiari

Possono fruire dei contributi regionali le Enoteche regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali ed i Musei etnografico-enologici riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 37/80, nel quadro delle finalità e dei compiti previsti per tali strutture dalla suddetta legge regionale 37/80, dalla legge regionale 20/99, dalla legge regionale 75/96, e loro modifiche e integrazioni.

Agevolazioni

1. Contributi per le spese di costituzione, restauro, manutenzione straordinaria e arredamento delle sedi di nuove Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Musei etnografico-enologici.

Può essere concesso un contributo sino al 50% della spesa massima ammissibile; tale spesa non può comunque superare i 150.000,00 Euro nel caso delle Enoteche, ed i 50.000,00 Euro nel caso di Botteghe del vino o Cantine comunali e Musei etnografico-enologici.

Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese per:

- atti riguardanti la costituzione;

- acquisto locali per la sede;

- progetti per ristrutturazione, restauro o migliorie delle sedi;

- ristrutturazioni, restauri o migliorie delle sedi;

- acquisto arredamenti ed attrezzature per il funzionamento delle Enoteche, delle Botteghe del vino o Cantine comunali e dei Musei etnografico-enologici;

- manutenzione straordinaria delle sedi;

- acquisizione e/o conservazione di documenti o beni relativi al patrimonio storico e culturale della vite, del vino e del mondo contadino;

- consulenze e prestazioni di carattere tecnico, organizzativo, legale, amministrativo e contabile, relative ai punti precedenti e per la programmazione delle attività.

Sul contributo di cui al primo comma può essere corrisposto un anticipo sino all’50%.

2. Contributi per le spese di funzionamento delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino o Cantine comunali e dei Musei etnografico-enologici.

Alle Enoteche regionali, Botteghe del vino o Cantine comunali e ai Musei etnografico-enologici riconosciute e operanti e che ottemperino alle procedure di cui ai successivi punti delle presenti istruzioni, può essere concesso un contributo annuale sulle spese sostenute per la gestione, il funzionamento e lo svolgimento dell’attività istituzionale, l’efficienza e la manutenzione delle sedi.

Il contributo può essere concesso nella misura fino al 60% della spesa ammissibile, con un massimo di spesa ammissibile di euro 450.000,00 per le Enoteche regionali e euro 150.000,00 per le Botteghe del Vino o Cantine comunali e Musei etnografico-enologici.

Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese relative a:

- affitto e riscaldamento locali;

- tutti gli oneri per il personale dipendente, nelle varie forme previste dalle leggi, consulenti, collaboratori, indennità e rimborsi spese per amministratori e soci;

- telefoni e reti telematiche, luce, gas altre utenze e servizi per uso locali e attività connesse;

- cancelleria, beni strumentali e d’uso necessari per lo svolgimento dell’attività;

- manutenzione ordinaria delle sedi e dei beni patrimoniali;

- istituzione di centri di informazione nei Distretti dei Vini e nelle Strade del Vino;

- realizzazione e gestione di strutture esterne alla propria sede;

- partecipazione ad Enti, Associazioni, Società, Consorzi e altri soggetti che non abbiano fini di lucro e in coerenza con le finalità della L.R. n. 37/80, L.R. n. 20/99, L.R. n. 75/96;

- organizzazione o compartecipazione alla organizzazione di iniziative e manifestazioni nella propria sede o in altri posti, rientranti tra le finalità;

- partecipazione a manifestazioni e iniziative promozionali, divulgative, informative da altri organizzate, rientranti tra le finalità;

- attivazione conti correnti, mutui, ratei

- realizzazione di materiale documentale, libri, riviste, opuscoli, pubblicizzazione dell’attività, attività editoriali e promopubblicitarie, sponsorizzazioni, spese per vini utilizzati per omaggi promozionali e degustazioni gratuite;

- consulenze e partecipazioni di carattere tecnico, legale, amministrativo, contabile, di ideazione, progettazione e realizzazione di cui ai punti precedenti;

- lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa a norma dei locali, strutture e aree pertinenti;

- rinnovo arredi e strumenti;

Sul contributo di cui al primo comma può essere concesso un anticipo sino all’50%.

3. Contributi per le spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le Enoteche regionali o riguardanti l’insieme di esse.

Ai fini della concessione di tali contributi, le relative richieste devono essere sottoposte all’esame e alla espressione del parere della Consulta regionale delle Enoteche regionali, come previsto nelle istruzioni per l’applicazione dell’art. 6, della L.R. n. 37/80 “Coordinamento delle attività”, approvate contestualmente al presente documento.

Può essere concesso un contributo fino al 90% della spesa massima ammissibile; tale spesa non può comunque superare i 100.000,00 Euro per ciascuna Enoteca regionale.

Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese relative a:

- ideazione, creazione e gestione di strumenti, strutture, servizi, progetti, comuni e coordinati tra le Enoteche regionali;

- oneri straordinari relativi a partecipazione comune delle Enoteche regionali ad Associazioni, Consorzi, Società, Enti.

Sul contributo di cui al primo comma può essere corrisposto un anticipo fino al 50%.

Procedure

1. Contributi per le spese di costituzione, restauro, manutenzione straordinaria e arredamento delle sedi di nuove Enoteche regionali, Botteghe del vino o Cantine comunali e Musei etnografico-enologici,.

Le domande per gli interventi da realizzare vengono presentate, entro il 28 febbraio di ogni anno, all’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura, allegando:

- relazione su natura giuridica, composizione, rappresentatività, finalità della nuova struttura e ogni altra documentazione relativa al processo di costituzione;

- relazione illustrativa degli interventi previsti;

- preventivi di spesa, o indicazioni di spesa dei singoli lavori e interventi;

- copia degli eventuali progetti ed eventuali concessioni e autorizzazioni ;

La concessione del contributo è disposta, complementariamente o conseguentemente al riconoscimento della nuova struttura, con Determinazione della Direzione competente, che potrà prevedere l’eventuale erogazione di un anticipo e l’entità dello stesso.

Per la richiesta di erogazione del contributo concesso o del saldo di esso, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione illustrativa degli interventi effettuati;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quali risulti il rendiconto analitico delle spese sostenute e descrizione delle singole fatture, parcelle, con il nome della ditta, il numero della fattura e la data, modalità e data dell’avvenuto pagamento, importo con IVA o senza IVA; di tali fatture e altri documenti di pagamento occorre allegare relativa copia timbrata e firmata dal Presidente o Rappresentante Legale.

Nel caso di strutture gestite da Comuni, consorzi di Comuni o altri enti pubblici, saranno sufficienti le deliberazioni, determinazioni e mandati relative alle liquidazioni delle spese.

2. Contributi annuali per le spese di funzionamento.

Le Enoteche, Botteghe del vino o Cantine comunali e i Musei etnografico-enologici riconosciuti dalla Regione Piemonte possono presentare domanda di contributo entro il 28 febbraio di ogni anno. La domanda di contributo deve contenere:

- breve descrizione e analisi della situazione;

- relazione sul programma e sulle attività da svolgere nell’anno di riferimento;

- bilancio di previsione dell’anno di riferimento;

- ultimo bilancio consuntivo.

La concessione del contributo è disposta con Determinazione Dirigenziale, che potrà prevedere l’eventuale erogazione di un anticipo e l’entità dello stesso.

Le Enoteche regionali, Botteghe del vino o Cantine comunali e i Musei etnografico-enologici ammessi a contributo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, devono presentare alla Direzione Regionale competente la documentazione di rendiconto e la richiesta di erogazione del contributo concesso e del saldo di esso.

Tale documentazione dovrà comprendere:

- relazione finale dell’annata;

- bilancio consuntivo;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quali risulti il rendiconto analitico delle spese sostenute e descrizione delle singole fatture, parcelle, con il nome della ditta, il numero della fattura e la data, modalità e data dell’avvenuto pagamento, importo con IVA o senza IVA; di tali fatture e altri documenti di pagamento occorre allegare relativa copia timbrata e firmata dal Presidente o Rappresentante Legale;

Su questo ultimo punto, nel caso di strutture gestite da Comuni, consorzi di Comuni o altri enti pubblici, saranno sufficienti le deliberazioni, determinazioni e mandati relative alle liquidazioni delle spese.

3. Contributi per le spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni alle Enoteche regionali o riguardanti l’insieme di esse.

Possono presentare domanda di contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, le Enoteche regionali, sottoscrivendo unitariamente il progetto o l’iniziativa, oppure presentando, ciascuna Enoteca, domanda singola con il riferimento al progetto comune delle Enoteche regionali; la domanda di contributo deve contenere:

- relazione sul progetto o sulla iniziativa;

- preventivi o indicazioni di relative spese.

La concessione del contributo è disposta, previa acquisizione del parere favorevole sul relativo progetto espresso dalla Consulta regionale delle Enoteche regionali, con Determinazione Dirigenziale che potrà prevedere l’eventuale erogazione dell’anticipo e l’entità dello stesso.

Le Enoteche regionali, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, devono presentare alla Direzione regionale competente la documentazione di rendiconto e la richiesta di erogazione del contributo concesso o del saldo di esso. Tale documentazione dovrà comprendere:

- relazione finale sul progetto o iniziativa;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quali risulti il rendiconto analitico delle spese sostenute e descrizione delle singole fatture, parcelle, con il nome della ditta, il numero della fattura e la data, modalità e data dell’avvenuto pagamento, importo con IVA o senza IVA; di tali fatture, di altre ricevute di avvenuto pagamento e altri documenti di spesa, occorre allegare relativa copia timbrata e firmata dal Presidente o Rappresentante Legale.

Su questo ultimo punto, nel caso di strutture gestite da Comuni, consorzi di Comuni o altri enti pubblici, saranno sufficienti le deliberazioni, determinazioni e mandati relative alle liquidazioni delle spese.

Obblighi dei componenti

Le Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali o Musei etnografico-enologici, riconosciute dalla Regione Piemonte, devono presentare, anche se non fruiscono di contributo regionale, annualmente, entro il 28 febbraio, dettagliate relazioni dell’attività svolta nell’anno precedente e di previsione per l’attività da svolgere nell’anno in corso. Esse inoltre devono comunicare ogni eventuale modifica verificatasi, ad esempio: rinnovo amministratori, modifiche struttura giuridica, statuti, regolamenti, variazione soci, ecc.

Revoche

Il mancato e scorretto rispetto di quanto disposto al punto precedente comporta per le Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali o Musei etnografico-enologici inadempienti, l’esclusione dalla Consulta e la revoca del riconoscimento regionale.

La revoca del riconoscimento regionale , inoltre, può essere adottato dalla Regione Piemonte per le Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali o Musei etnografico-enologici, la cui attività non risponda ai requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 37/80, o risulti non coerente con le finalità della suddetta legge.