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Bollettino Ufficiale n. 09 del 2 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Concessione prefrenziale di derivazione d’acqua da falda sotterranea in Comune di Breia per uso potabile assentita all’Associazione Terrieri Agarla con D.D. 5699 del 18/11/2005. Prat. n° 1310. Determinazione del Dirigente n. 5699 del 18/11/2005

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15.06.2005, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, all’ Associazione Terrieri Agarla, con sede in frazione Agarla del Comune di Breia (C.F 00464450022), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due sorgenti in Comune di Breia, di lt/sec 0,85 massimi corrispondenti a un volume annuo di mc. 3.000 d’acqua da utilizzare per consumo umano;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a ”Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”;

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Estratto del disciplinare n. 16 del 6/12/2005

Art. 7 - Condizioni particolari cui e’ soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra’ sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e’ tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.