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Bollettino Ufficiale n. 09 del 2 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Varisella (Torino)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.02.2006: Modifica regolamento Edilizio Comunale: art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia” e art. 4 “Funzionamento della Commissione edilizia”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti integrazioni e/o modificazioni del vigente regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’art. 3 comma 3° della L.R. n. 19/1999.

Integrazioni e/o modificazioni:

Articolo 2, commi:

2. La Commissione è composta da sei componenti eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Commissione nel suo seno.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

Uno dei suddetti componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi al fine di garantire una adeguata valutazione degli interventi in ambito subordinato alle prescrizioni della L.R. 20/89, art. 14.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Non possono essere eletti componenti della Commissione il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio. Qualora la responsabilità del Servizio sia attribuita ad un componente della Giunta o conservata al Sindaco, questi partecipa quale componente aggiunto alla Commissione e ne presiede lo svolgimento dei lavori.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed all’Amministrazione Comunale: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

Articolo 4, commi:

1. La Commissione, su convocazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, si riunisce ordinariamente una volta al mese, se necessario e, straordinariamente, ogni volta che il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale lo ritenga necessario, anche sulla base delle segnalazioni dell’amministrazione Comunale; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti delle pratiche edilizie, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

- Di dare atto che il nuovo articolato degli artt. 2 e 4, così come modificati con la presente delibera, risultano dal testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

- Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, resta conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691.

- Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’ art. 3 comma 3° della L.R. n. 19/1999.

- Di trasmettere copia del regolamento così come modificato, alla Regione-Assessorato all’Urbanistica.