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Bollettino Ufficiale n. 09 del 2 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rocca de’ Baldi (Cuneo)

Estratto Delibera C.C. n. 3 del 24.01.2006 ad oggetto: Modifica al Regolamento Edilizio comunale in ordine alla composizione della Commissione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 10 della Legge Regionale 19/99, le modifiche all’art. 2 comma 2 e comma 4 del regolamento edilizio comunale vigente, nel modo seguente:

- Otto membri sono nominati dal Consiglio Comunale scegliendoli tra esperti con comprovata competenza giuridica, amministrativa, urbanistica, edilizia ed aventi i requisiti di cui al comma tre del presente articolo. Uno degli esperti deve avere esperienza nel campo dei beni ambientali e architettonici, con buona conoscenza della realtà storico-culturale locale.

- Un membro, con funzioni di presidente: il Segretario comunale

Non possono far parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio comunale.

2) Di dare atto che, a seguito della modifica approvata con il presente atto, il comma due dell’art. 2 del Regolamento edilizio è sostituito ed il comma quattro è integrato, nel modo seguente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

Comma 2.

La Commissione è composta da Nove membri di cui:

- Otto membri sono nominati dal Consiglio Comunale scegliendoli tra esperti con comprovata competenza giuridica, amministrativa, urbanistica, edilizia ed aventi i requisiti di cui al comma tre del presente articolo. Uno degli esperti deve avere esperienza nel campo dei beni ambientali e architettonici, con buona conoscenza della realtà storico-culturale locale.

- Un membro, con funzioni di presidente: il Segretario comunale.

Comma 4.

dopo le parole “......pratiche sottoposte alla Commissione”, viene aggiunta la seguente frase: “non possono altresì far parte della Commissione: il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio comunale”.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge regionale 8/7/1999 n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge regionale n. 19/1999, alla Giunta Regionale ed all’Assessorato all’Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.