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Bollettino Ufficiale n. 09 del 2 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cortemilia (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28-01-2006)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali
(artt. 3 e 6 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. La comunità di Cortemilia e’ un Ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondi i principi della Costituzione italiana e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune riconosce e garantisce i diritti fondamentali dei cittadini senza distinzioni di condizione sociale ed economica, di sesso, età, appartenenza etnica, opinione politica, credenze religiose. Il Comune si impegna altresì nella tutela dei diritti e nel sostegno dei cittadini più deboli e svantaggiati.

3. Il Comune riconosce ai cittadini il diritto ad una amministrazione efficiente, rispettosa delle leggi e dell’interesse del singolo e della collettività.

4. Il Comune riconosce ai cittadini il diritto alla partecipazione attiva alla funzione amministrativa secondi i principi e le norme contenuti nel presente Statuto.

5. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità
(artt. 3 e 6 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune e’ costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della funzione sociale e dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, storiche e culturali nel proprio territorio e la salvaguardia dell’ambiente da ogni forma di inquinamento, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
(art. 5 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunita’ Montana di appartenenza. Allo stesso fine il Comune promuove la costituzione di unioni con Comuni limitrofi, consorzi ed altre forme di aggregazione.

Art. 4
Territorio e sede comunale
(art. 6 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del Comune e’ costituita dalle seguenti borgate: San Michele e San Pantaleo, storicamente riconosciute dalla Comunita’.

2. Il territorio del Comune di estende per kmq. 24,73 ed e’ confinante con i Comuni di Bergolo, Bosia, Castino, Torre Bormida, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone e Serole.

3. Il Palazzo Civico e’ ubicato in Corso Luigi Einaudi n. 1
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. Per particolari esigenze territoriali e sociali, il Consiglio puo’ riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate puo’ essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio
(art. 6 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilita’, l’integralita’ e la facilita’ di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone
(art. 6 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cortemilia e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 ottobre 1972.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnate dal Sindaco o da suo delegato, si puo’ esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 ottobre 1972.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7
Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. AI Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell’attività del Consiglio.

Art. 8
Sedute aperte

1. In caso di particolari condizioni o se rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facessero ritenere necessario, il Sindaco, o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, dispone la convocazione “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede municipale.

Art. 9
Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell’attività svolta sia trasformato in un’indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell’organo competente, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare il Consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei Consiglieri, la procedura di formalizzazione dell’opzione, la procedura per la determinazione dell’indennità, nell’ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l’applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune si rifarà dall’amministratore di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta , tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

8. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

10. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10
Funzionamento del Consiglio - Dimissioni - Decadenza dei consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione; - n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e)riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b)per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Le funzioni della carica di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del T.U.E.L. con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni o altra causa, anche se sopravvenuta, e’ attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Art. 11
Sessioni del Consiglio
(Art. 38, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 12
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l’entrata in vigore, trova applicazione il successivo art. 32.

Art. 13
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 14
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m,50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 15
Interrogazioni
(Art. 43, del T.U.. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco.

2. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.

3. Le modalità di presentazione e di risposta dovranno essere stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

Art. 16
Elezione del Sindaco
(Artt. 46 e 50, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’Ente spetta, nell’ordine, al viceSindaco e all’assessore più anziano di età.

Art. 17
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 18
ViceSindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 19
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile e comunicate ai capigruppo di minoranza con lettera entro 15 gg. dalla eventuale modifica.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 20
La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di quattro assessori.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 2 Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilià, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

5. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 21
Competenze della Giunta
(Art. 48, del T.. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, ~ n. 267.

2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 22
Funzionamento della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 23
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 24
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

Art. 25
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 26
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Art. 27
Istanze, petizioni e proposte
(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione e’ trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 30% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 28
Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. AI fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 29
Azione referendaria
(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 30
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalita’ di attuazione.

Art. 31
Effetti del referendum
(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 32
Pubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 33
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persone e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonche’ forme di cooperazione con altri Comune e con la Provincia.

Art. 34
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c.4., della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonche’ in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare e’ integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale in intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all’informazione del contribuente (art. 5)

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6)

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7)

d) alla remissione in termini (art. 9)

e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede agli errori dei contribuenti (art. 10)

f) all’interpello del contribuente (art. 11 e 19)

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 35
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2.Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 36
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Art. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 35 , prevede, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine può essere invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L’organo di revisione, ai sensi dell’art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 37
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d’ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 39
Omissione della deliberazione di dissesto
(art. 251 e seg. del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ove dalle deliberazioni dell’Ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’Ente, ai sensi dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40
Controlli interni
(art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell’art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

c) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall’art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull’ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l’organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 41
Forma di gestione
(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.

3. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 42, comma 2.

4. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all’art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l’art. 113- bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 42
Gestione in economia
(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 43.

Art.43
Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4 , del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 44
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico- finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.45
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3.In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 46
Accordi di programma
(Art. 34, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,banche, fondazioni o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 47
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; - attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 49
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art.50
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 51
Incarichi esterni
(Art. 110, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO Il
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 52
Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. AI segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art.53
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) gli atti di gestione finanziaria;

b) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

c) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d ) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

e) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

f) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

4. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 54
Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell’amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 55
Rappresentanza del Comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) è designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56
Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell’art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro salva diversa disposizione di legge, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati

Art.57
Violazione alle ordinanze del Sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall’art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del Sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro salva diversa disposizione di legge, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 58
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 59
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art.60
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

- affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

- inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.