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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

Codice 24
D.D. 23 dicembre 2005, n. 376

Comune di Caraglio (CN). Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi ubicati in Via Vallera e in Localita’ Principia che alimentano l’acquedotto comunale. Articolo 21 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei due pozzi ubicati in Via Vallera e in Località Principia che alimentano l’acquedotto comunale di Caraglio (CN), sono ridefinite come risulta nei due fascicoli: “Pozzo Comunale di Via Vallera” e “Pozzo Comunale di Principia”, aggiornati al maggio 2005, contenenti le specifiche planimetrie in scala 1:2000, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 22 l/s per ciascun pozzo.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

* all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Caraglio dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione all’esterno dell’area di salvaguardia;

* all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

* all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

* all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del decreto legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Caraglio, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

* qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

L’Azienda Cuneese dell’Acqua, in qualità di Ente gestore, d’intesa con l’Autorità d’Ambito Cuneese n. 4, il Comune di Caraglio, il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

* provvedere alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

* procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

* provvedere alla verifica e messa in sicurezza dei depositi e degli scarichi da attività produttive localizzati nelle immediate vicinanze dell’area di salvaguardia del pozzo Principia, in conformità alle prescrizioni di cui ai pareri ARPA e ASL;

* provvedere alla verifica e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, interferenti con le zone di rispetto ristretta e con le zone di rispetto allargata, per garantire l’allontanamento delle acque di dilavamento dalle sedi stradali;

* assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

* nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;

* provvedere alla dismissione dei due pozzi in argomento dallo schema di approvvigionamento idrico, non appena saranno rese disponibili risorse idriche alternative.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Caraglio dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Caraglio è tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Cuneo, per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio