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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

Codice 23
D.D. 23 dicembre 2005, n. 111

L.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Lavori difesa argini Torrente Banna nel concentrico del Comune di Santena”, presentato dall’AIPO, localizzato nel comune di Santena (TO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori difesa argini Torrente Banna nel concentrico del Comune di Santena” presentato dall’AIPO, localizzato nel comune di Santena (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Nelle successive fasi progettuali dovranno essere individuati i siti destinati allo stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dalle operazioni di scavo, che dovranno preferibilmente essere localizzati nell’ambito di superfici già degradate, evitando così di compromettere aree con un buon grado di naturalità.

2. Per quanto riguarda l’inserimento ambientale dell’opera, i lavori di adeguamento morfologico degli argini dovranno ricreare un contesto il più omogeneo possibile al fine di dare continuità alle sponde e cercare di minimizzare uno degli aspetti meno qualificanti tuttora presente sul Banna che è rappresentato dalla disomogeneità degli interventi di messa in sicurezza ad oggi realizzati, effettuando, ovunque possibile, una rinaturalizzazione uniforme delle sponde con siepe polifita arbustiva costituita da essenze autoctone e garantendo maggiori condizioni di naturalità al corso d’acqua.

3. Si suggerisce di realizzare raccordi plano altimetrici delle sezioni d’argine con il piano campagna con pendenze non eccessive.

4. Nel caso di interventi in prossimità di ricettori sensibili, o di insediamenti anche isolati posti nell’intorno dell’area di intervento, occorrerà effettuare una previsione dei livelli acustici indotti e verificare il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica vigente, se disponibile, adeguando di conseguenza il cronoprogramma dei lavori e la durata delle operazioni di cantiere.

5. Poiché nell’area vasta è segnalata la presenza di una cospicua popolazione di Pelobates fuscus insubricus, specie prioritaria tutelata dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, prima dell’inizio dei lavori previsti in progetto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Santena e con il WWF, dovrà essere verificata la presenza di uova, girini ed esemplari adulti nell’area interessata dagli interventi. Nel contempo potranno essere identificati esemplari o ovature anche di altre specie di anfibi. In caso di segnalazione positiva, le uova e gli esemplari di tutti gli anfibi ritrovati dovranno essere spostati all’interno dei confini del S.I.C. “Stagni di Poirino - Favari” in aree idonee ad ospitare le specie.

6. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Banna e le aree di cantiere sono poste in prossimità del torrente stesso, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali (olii e idrocarburi, polveri e sfridi, residui bituminosi e cementati), in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque e dovrà comunque essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali.

7. In caso di periodi particolarmente siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla bagnatura delle strade e del piazzale di cantiere percorsi dai mezzi operativi, con apposite macchine attrezzate con apparecchiature irroratrici.

8. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.

9. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. I volumi di terreno agrario eventualmente non utilizzati per gli interventi di recupero ambientale nell’ambito del progetto in questione dovranno comunque essere impiegati per il recupero di superfici degradate presenti nell’area vasta.

10. Le opere a verde di recupero e di riqualificazione ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee rustiche autoctone adatte alle condizioni stazionali. Vista l’importanza della buona riuscita degli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà valutare la possibilità di prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’ambito della prima stagione vegetativa successiva alla realizzazione delle stesse.

11. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

12. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

13. Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

14. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Nella Bianco