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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

Codice 23.3
D.D. 23 dicembre 2005, n. 110

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio. Applicazione dell’Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Approvazione del progetto di gestione della diga di Ortiglieto, in Comune di Molare (AL), di proprieta’ della Tirreno Power S.p.A. si sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo alla diga di Ortiglieto in Comune di Molare (AL), che la ditta Tirreno Power S.p.A. di Roma ha presentato con nota datata 13/06/2005 (Ns. prot. n. 4151 del 14/06/2005) e redatto dalla società Hydrodata S.p.A. con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo e, se diversa dalla precedente, anche in triplice copia (di cui una in bollo) all’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento (Registro Italiano Dighe) che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all’art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

3. Nella rielaborazione del progetto si dovrà tenere conto, ove del caso, delle indicazioni di cui all’estratto alla D.G. 21/07/05 p.n. 6426. A ciò si deve aggiungere che detta rielaborazione dovrà tenere conto anche dell’eventuale riflesso che potrebbe determinare al riguardo l’Azione Commissariale per la messa in sicurezza della Diga dello Zerbino;

4. I documenti presentati devono essere integrati, in conformità di quanto richiesto dall’articolo 3 del decreto 30 giugno 2004, ponendo particolare attenzione alle seguenti valutazioni:

a. la caratterizzazione del materiale solido sedimentato all’interno dell’invaso, occupante oltre il 95% del volume utile di quest’ultimo, risulta limitata alle caratteristiche granulometriche e petrografiche dei soli strati superficiali del deposito; non risultano pertanto presenti indicazioni circa la composizione percentuale granulometrica degli strati più profondi del sedimento, in particolare nei punti di campionamento siti in prossimità della diga; non risulta essere stata effettuata la caratterizzazione chimica del sedimento (Art.3, comma 2, punto b) del Decreto), almeno relativamente alle componenti a minor granulometria presenti nell’invaso (ghiaie fini, sabbie, limi); a tal riguardo, inoltre, non sono presenti informazioni circa la composizione percentuale in sostanza organica ed inorganica nè circa la eventuale presenza di microinquinanti inorganici ed organici di cui alla tabella 1 del D.M. 367 del 6 novembre 2003. Qualora, sulla scorta delle conoscenze del bacino di drenaggio dell’invaso e delle attività antropiche, anche pregresse, su questo insistenti, si possa escludere da parte del proponente la presenza di specifiche sostanze organiche pericolose nel sedimento, dovranno essere ricercate almeno le sostanze elencate in tabella 2 del citato D.M. 367 del 6 novembre 2003.

b. anche se il disinterro del bacino non sia previsto a breve termine, considerato lo stato ed il tasso annuo di interrimento, nel medio periodo tale evenienza è da considerarsi possibile; a tal riguardo risultano piuttosto generiche e insufficienti le indicazioni progettuali inerenti quantità, modalità di asportazione e destinazione del materiale da rimuovere ai sensi dei punti a), d), e), f) dell’Art.3, comma 3 del Decreto;

c. relativamente alle modalità gestionali di sghiaiamento/sfangamento o di parziale spurgo mediante fluitazione a seguito del disinterro del bacino, la documentazione presentata non prevede, in prospettiva futura, azioni di monitoraggio a valle dell’invaso nè misure di mitigazione, così come indicato all’Art.3, comma 4, del Decreto, per la tutela del corpo idrico e della fauna ittica ivi presente;

d. la caratterizzazione chimica e chimico-fisica delle acque invasate è relativa ad una unica campagna di indagine, effettuata nel marzo 2005: il riscontro di un valore piuttosto elevato per il parametro COD (65,5 mg/L), abnorme rispetto ai valori usualmente riscontrabili nel Torrente Orba a valle dell’invaso, rende necessaria l’effettuazione di ulteriori indagini, al fine di stabilirne la natura e l’origine; inoltre si rileva come nella Relazione del “Quadro conoscitivo, indagini e studi”, alla Tabella 4, siano stati probabilmente trascritti in modo errato i valori di cromo, nichel, cadmio e mercurio rispetto al rapporto di prova allegato: a tal riguardo è opportuna una verifica da parte del proponente, anche in considerazione della possibilità che il materiale sedimentato possa contribuire all’eventuale apporto di alcuni metalli di origine naturale (nichel e cromo) alle acque invasate ed al Torrente Orba recettore;

e. nella descrizione delle operazioni di svaso al di sotto della quota di minima regolazione, risulta solo accennato e generico il riferimento alla valutazione degli effetti di tali operazioni sull’ittiofauna locale a valle dell’invaso. In particolare, in funzione dei cicli riproduttivi e di sviluppo, risulta necessaria una indicazione dei periodi preferibilmente da evitare per tali operazioni e delle misure di mitigazione o ripristino da effettuarsi in caso di effetti negativi sulla vita acquatica a valle dell’invaso (Art.3, comma 4, punti b), g) del Decreto).

Le sopracitate integrazioni di cui alle lettere a), b), c), dovranno essere prodotte entro e non oltre 2 anni dall’approvazione del presente Progetto di Gestione e costituiranno parte integrante del primo aggiornamento del medesimo, redatto ai sensi dell’Art. 3, comma 6, del Decreto.

Per quanto concerne invece le carenze progettuali di cui ai punti d) ed e), inerenti le attività di svaso, dovrà essere prodotta, ai fini della ammissibilità del Progetto di Gestione in esame, adeguata documentazione integrativa nell’ambito della presente procedura di approvazione.

Inoltre per quanto riguarda le previste attività di svaso, sulla base della documentazione agli atti e di quanto emerso in Conferenza dei Servizi, si possono sostanzialmente distinguere, nel progetto in esame: a) attività di tipo ordinario, finalizzate al ripristino dello spazio di manovra degli organi di scarico, e b) attività non ordinarie, finalizzate al parziale ripristino del volume utile di invaso, anche attraverso l’utilizzo di particolari condizioni idrologiche di piena per favorire l’esito del materiale sedimentato:

a) nel primo caso, poiché il volume dichiarato di materiale solido movimentato durante le operazioni di svaso è piuttosto modesto (circa 50m3) si ritiene che tali attività, qualora si configurino di fatto come manutenzione dello spazio di manovra degli organi di scarico (scarico di fondo e scarico di alleggerimento/paratoia sghiaiatrice), possano essere effettuate senza predisporre uno specifico monitoraggio del corso d’acqua a valle della diga. A titolo precauzionale si ritiene tuttavia opportuno che tali operazioni siano effettuate preferibilmente nel periodo tardo-autunnale e comunque in condizione di morbida del Torrente Orba e che inoltre venga effettuato, al termine dell’operazione, un lavaggio dell’alveo mediante rilascio di una portata d’acqua di superficie compatibile con quella del corso d’acqua per alcune ore dal termine della stessa, al fine di dissipare e minimizzare effetti concentrati di deposito nel primissimo tratto di corso d’acqua a valle dell’invaso;

b) nel secondo caso, qualora si preveda, a seguito o meno di attività di disinterro del bacino, di mobilizzare quantità di materiale solido significativamente superiori rispetto a quelle di cui al caso a), anche sfruttando “in coda” gli eventi di piena mediante l’apertura dello scarico di alleggerimento e/o dello scarico di fondo (sluicing, fluitazione), si ritengono necessarie, al fine di verificare gli impatti delle operazioni sul corso d’acqua recettore:

* la programmazione di un monitoraggio di controllo sulle acque a valle dello sbarramento, da eseguirsi con le medesime frequenze e modalità previste dal proponente al paragrafo 5.2 del Progetto di Gestione. In aggiunta ai parametri ed agli indici elencati al citato paragrafo 5.2, le indagini dovranno riguardare quei parametri macrodescrittori per i quali le analisi sulle acque dell’invaso abbiano portato al riscontro di valori superiori a quelli previsti per il Livello 2 della Tabella 7, All. 1 D.Lgs. 152/99 e s.m.i., nonché quelle sostanze pericolose di cui si presuma la presenza in base alle caratterizzazioni effettuate o per le quali siano già stati rilevati nelle acque valori superiori a quelli indicati in Tabella 1, Colonna A, del D.M. 6 novembre 2003;

* l’individuazione, da parte del proponente, di una ulteriore stazione di controllo a valle dello sbarramento entro la distanza di 1 km, oltre a quella prevista presso il ponte in località Cascina Marciazza (stazione 2). Quest’ultima, infatti, in considerazione dell’andamento sinuoso del Torrente Orba a valle della diga, potrebbe risultare scarsamente indicativa di alcuni potenziali impatti a carico del medesimo.

Inoltre, onde consentire ad ARPA Piemonte una stima dei volumi solidi effettivamente rilasciati a valle, dovrà essere prevista, nel corso delle operazioni succitate e con frequenza tale da comprenderne l’intero sviluppo temporale, la misura dei solidi totali presenti nelle acque rilasciate, immediatamente a valle degli organi di scarico.

5. il Progetto di gestione presentato deve sviluppare le indicazioni generiche relativamente al ricorso a misure di mitigazione nei confronti della fauna acquatica. Nella descrizione delle operazioni di svaso, in particolare di quelle che si intende effettuare al di sotto della quota di minima regolazione, il riferimento alla valutazione degli effetti di tali operazioni sull’ittiofauna locale a valle dell’invaso risulta infatti solo accennato e generico. Si richiede pertanto che, prima delle operazioni di svaso del bacino, il proponente effettui la verifica dei popolamenti ittici (che in questa parte del torrente Orba potrebbero essere rappresentati sia da Salmonidi, che da Ciprinidi) e delle comunità biologiche presenti nel corso d’acqua ricettore, in modo da individuare il periodo meno impattante in cui effettuare le operazioni di svaso, evitando i periodi di maggiore vulnerabilità della fauna ittica, quale quello riproduttivo, e le misure di mitigazione ambientale da attuare al fine di limitare il più possibile gli impatti sugli ecosistemi acquatici presenti a valle dell’invaso;

6. Per quanto riguarda le operazioni in alveo:

* qualora nei Programmi di Sintesi siano previste operazioni di “sfangamento o sghiaiamento” dovrà essere attivata la procedura prevista dalla D.G.R. del Piemonte n° 44-5084 del 14/01/2002, per il rilascio di un provvedimento unico di concessione e autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n°523/1904. Inoltre qualsiasi intervento nell’alveo del Torrente Orba è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, da parte del Settore regionale Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria;

* ai sensi inoltre dell’art. 92 comma 1, lettera k) della L.R. 18/99 della Regione Liguria, è competenza della Provincia di Genova la gestione del demanio idrico d’interesse interregionale a seguito di accordi di programma e di intese stipulate dalla Regione Liguria con le altre Regioni. Inoltre secondo la lettera g) comma 1 dell’art.92 della stessa legge regionale le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua rientrano tra le competenze provinciali, quindi lo specifico progetto ed il Programma di sintesi delle attività previste, comprensivo delle tempistiche attuative, dovrà essere sottoposto anche all’attenzione della Provincia di Genova affinché l’Area 06 possa procedere a quanto previsto per la formalizzazione dei pertinenti atti concessori;

7. qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell’allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l’espletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l’effettuazione dei lavori.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. In particolare ulteriori prescrizioni o richieste di un aggiornamento del progetto potranno essere fatte, qualora sia rilevato, nel punto di Monitoraggio della rete Regionale di Rocca Grimalda, posizionato a valle della diga, un deterioramento dello stato ecologico o dello stato ambientale delle acque del Torrente Orba, attribuibile alle operazioni di gestione dell’invaso in oggetto (in particolare il peggioramento degli indici SECA e SACA di cui all’allegato 1 al D.lgs.152/99 e s.m.i.). Al gestore inoltre rimane comunque l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 3 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo