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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

Codice 23.3
D.D. 1 dicembre 2005, n. 98

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Applicazione dell’Art. 40 del D. Lgs. 152/1999. Approvazione del progetto di gestione del bacino di Pourrieres in comune di Usseaux (To), di proprieta’ della Energie S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino di Pourrières in comune di Usseaux, che la ditta Energie S.p.A. di Bolzano ha presentato con nota datata 12/05/2005 (Ns. prot.n.3484 del 17/05/2005) e redatto dalla società Hydrodata S.p.A. con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Direzione Difesa del Suolo e, se diversa dalla precedente, all’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l’effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all’art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

3. I documenti presentati devono essere integrati, in conformità di quanto richiesto dall’articolo 3 del decreto 30 giugno 2004, ponendo particolare attenzione alle seguenti valutazioni:

* Caratterizzazione chimica del materiale solido sedimentato all’interno dell’invaso: si richiede in particolare una caratterizzazione degli eventuali inquinanti di origine antropica (carico organico e nutrienti) e una valutazione della presenza degli inquinanti inorganici e organici elencati nella tabella 1 del D.M. 367 del 6 novembre 2003; l’analisi delle sostanze pericolose potrà essere limitata ad un sottoinsieme, da definire a cura del proponente, sulla base delle conoscenze del bacino di drenaggio dell’invaso e delle realtà antropiche esistenti;

* Caratterizzazione chimico-fisica dell’acqua invasata, che, tenuto conto della tipologia di gestione “dinamica” dell’invaso, può essere mirata all’analisi dei parametri di base elencati nella tabella 4 dell’allegato 1 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., integrata con la ricerca delle sostanze rilevate dall’analisi dei sedimenti di cui al punto precedente;

* Valutazione dei livelli e della persistenza delle concentrazioni di solidi sospesi nelle acque rilasciate a valle dello sbarramento. Onde consentire la valutazione degli effetti a valle del rilascio dei sedimenti, si richiede che vengano effettuate idonee misurazioni con una frequenza compatibile con le operazioni di rilascio;

* Caratterizzazione delle utenze presenti a valle dell’invaso e indicazioni di eventuali proposte di azioni di prevenzione finalizzate a non pregiudicare gli usi in atto;

4. Al fine di verificare gli impatti dell’invaso sul corso d’acqua recettore, si richiede di programmare un monitoraggio di controllo sulle acque a valle dello sbarramento finalizzato alla verifica dei parametri di base, elencati nella tabella 4 dell’allegato 1 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., oltre che alla ricerca di inquinanti specifici risultanti dalle caratterizzazioni precedenti. Il programma di dettaglio dovrà contenere la localizzazione dei punti e le frequenze di campionamento;

5. Si richiede, inoltre, una necessaria esplicitazione delle modalità operative di gestione dell’invaso al fine di chiarire, in particolare, la frequenza delle operazioni previste nella cosiddetta “regola operativa ordinaria” e, soprattutto, le modalità e le tempistiche previste per le operazioni di sfangamento definite di carattere “straordinario”. Il progetto di gestione deve riportare le modalità di monitoraggio operativo finalizzato a rilevare i parametri che definiscono le diverse fasi della regola gestionale, quali torbidità e portata;

6. In conformità di quanto previsto dal Decreto 30 giugno 2004 all’art. 3, comma 6, si propone, infine, di richiedere un aggiornamento del progetto di gestione in concomitanza dell’effettuazione delle operazioni definite di carattere “straordinario”. Tale revisione dovrà contenere un aggiornamento di tutte le informazioni raccolte, compresa la caratterizzazione degli elementi di qualità biologica, al fine di valutare eventuali cambiamenti dello stato delle acque e garantire la compatibilità delle operazioni dell’impianto con il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d’acqua;

7. Al fine di una maggiore tutela dell’ ittiofauna in particolare e della fauna acquatica in generale, il Progetto di gestione presentato dovrà sviluppare le indicazioni generiche riportate alle pagine 21 e 23 dell’allegato 2 relativamente al “monitoraggio preciso anche dei possibili effetti a lungo termine sull’ ittiofauna (soprattutto in relazione ad eventuali modificazioni dell’habitat)” e ai “controlli danni alla fauna ittica”. Si richiede pertanto che il proponente integri il Progetto di gestione con la proposta di un piano di monitoraggio, funzionale alla valutazione dei possibili impatti sulla fauna acquatica, in cui siano indicati i parametri, le modalità, la frequenza con cui effettuare il monitoraggio stesso. Tale piano di monitoraggio dovrà essere preventivamente concordato con le Direzioni regionali competenti (Direzione Territorio rurale e Pianificazione Risorse Idriche);

8. Relativamente all’eventuale rimozione del materiale solido, avente caratteristiche sabbioso-ghiaiose, che si deposita in prossimità dell’immissione al bacino; ogni qualvolta essa si renderà necessaria, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico decentrato di Torino, sia per lo stoccaggio in un’area non interessata da eventi di piena del T. Chisone e/o di altri corsi d’acqua, sia per l’acquisto, secondo i disposti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;

9. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell’allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l’espletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l’effettuazione dei lavori.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Al gestore inoltre rimane l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 3 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo