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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

Codice 14.4
D.D. 13 ottobre 2005, n. 669

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Frabosa Soprana (CN) ad effettuare modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una seggiovia biposto ad ammorsamento fisso in localita’ “Malanotte - Prel” - Comuni di Frabosa Soprana e Frabosa Sottana (CN)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Frabosa soprana (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione della seggiovia biposto ad ammorsamento fisso denominata “Malanotte - Prel” su una superficie totale di mq. 6.650, di cui boscati mq 2.500, ove è previsto il taglio di n° 100 piante di abete rosso con diametro massimo di cm 25 e n° 20 piante di larice con diametro massimo di cm 20, sui terreni iscritti al N.C.T. ai Fogli n° 27 e 29, mappali n° diversi dei Comuni di Frabosa soprana e Frabosa sottana (CN), in località “Malanotte - Prel” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

* I lavori di movimento terra relativi all’intervento potranno iniziare nella stagione autunnale 2005 purchè si proceda alla realizzazione della linea con le seguenti modalità:

1. lo scavo dei plinti deve essere realizzato singolarmente in modo da procedere immediatamente dopo il consolidamento del getto in calcestruzzo al ritombamento degli scavi ed al ripristino morfologico;

2. le superfici così ricavate devono essere immediatamente ricoperte con geoiuta in attesa dell’intervento di semina da realizzarsi nella primavera 2006;

* le stazioni di valle e di monte devono essere realizzate con le stesse modalità organizzative, provvedendo alla realizzazione della sistemazione idraulica e alla copertura delle superfici con geoiuta non appena completati gli scavi ed i rilevati previsti in progetto;

* il terreno vegetale dello scotico dovrà essere accantonato in aree idonee per essere riutilizzato nelle fasi di inerbimento;

* gli scavi per la posa dei cavi di controllo dovranno procedere per lotti successivi in modo tale da assicurare il ritombamento entro cinque giorni lavorativi dalla apertura;

* la sezione di scavo sopra citata dovrà essere leggermente baulata per evitare la formazione di solchi d’erosione lungo la massima pendenza;

* per la realizzazione dei lavori non dovranno essere aperte nuove piste di servizio;

* la scarpata creata dallo scavo per la stazione di valle (Prel) dovrà essere stabilizzata con l’inserimento di 2 ordini di palizzate e formazione di un gradoncino sovrastante in modo tale da spezzare la continuità del manto nevoso ed evitare scivolamenti sul piazzale sottostante;

* per quanto riguarda la stazione di monte (Malanotte) dovranno essere realizzate una cunetta rivestita in geoiuta al piede della bancata inferiore ed una seconda cunetta a valle della scarpata posta tra la nuova seggiovia e la stazione di arrivo della ex cabinovia denominata Malanotte;

* il fosso di guardia a monte della stazione di valle dovrà condurre le acque verso il bacino sottostante e dovrà avere la sezione rivestita per evitare erosioni incanalate;

* le cunette trasversali in progetto lungo alcuni tratti acclivi della linea dovranno scaricare le acque lungo la cunetta della strada asfaltata o nel tratto boscato attraverso un tratto di 1 - 2 metri rivestito in pietrame;

* gli interventi di recupero ambientale presso la stazione di monte dovranno essere estesi fino alle strutture limitrofe esistenti (stazione di seggiovia e cabina elettrica) in modo da evitare che al termine dei lavori rimangano zone scoperte;

* tutta l’area oggetto di scopertura dovrà essere inerbita con idrosemina potenziata entro tre mesi dalla esecuzione dei lavori (come previsto in computo metrico);

* tutte le aree di cantiere ed i passaggi per i mezzi, dovranno essere recuperate con idonea copertura vegetale non appena i singoli lavori saranno conclusi;

* i plinti di fondazione dei sostegni di linea e della struttura in terre rinforzate presso la stazione di monte dovranno essere fondati sul substrato roccioso o su terreni con adeguate caratteristiche geotecniche; in fase di progettazione esecutiva, per ogni singolo sostegno dovranno essere effettuate le necessarie verifiche statiche in relazione alle pressioni ammissibili individuate nella relazione geotecnica per le varie tipologie di terreno. In fase di realizzazione delle opere, il geologo professionista incaricato della direzione dei lavori per la parte geologica, dovrà comunque verificare puntualmente e direttamente l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali del sito sull’intero sviluppo del tracciato;

* tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

* I lavori dovranno essere terminati entro ventiquattro mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico, realizzati da soggetto pubblico nell’ambito del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006".

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.lgs. del 22.01.2004, n° 42, articolo 142, lettere D e G.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger