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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R
Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-2201 del 20 febbraio 2006
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre
2000 n. 61).
SOMMARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate
Art. 3. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate
Art. 4. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA
Art. 5. Tutela delle acque sotterranee
CAPO II
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO
DELLE AREE ESTERNE
Art. 6. Definizioni
Art. 7. Ambito di applicazione
Art. 8. Recapiti
Art. 9. Disciplina
Art. 10. Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione
Art. 11. Termini di adeguamento
Art. 12. Tariffa per limmissione in rete fognaria
Art. 13. Dichiarazione durgenza
Allegato A - Piano di prevenzione e di gestione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque):
a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) limmissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
d) limmissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.
Art. 2.
(Acque meteoriche di dilavamento provenienti
da reti fognarie separate)
1. I Piani dambito del servizio idrico integrato programmano la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque volti alla riduzione del carico inquinante degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, secondo le modalità e i tempi dallo stesso previsti.
Art. 3.
(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)
1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.
2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.
Art. 4.
(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere
e interventi soggetti
alle procedure di VIA)
1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui lautorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.
Art. 5.
(Tutela delle acque sotterranee)
1. È in ogni caso vietato lo scarico o limmissione delle acque di cui allarticolo 1 in acque sotterranee.
CAPO II
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO
DELLE AREE ESTERNE
Art. 6.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
b) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sullintera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
e) insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgano le attività di cui allarticolo 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
f) superficie scolante: linsieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree destinate a verde e di quelle sulle quali non si svolgano attività, transito, parcheggio o deposito.
Art. 7.
(Ambito di applicazione)
1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e limmissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
a) le attività di cui allAllegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento);
b) le attività di distribuzione del carburante;
c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
e) i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
f) le aree intermodali destinate allinterscambio di merci e materiali.
Art. 8.
(Recapiti)
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate in ordine preferenziale:
a) in pubblica rete fognaria;
b) in acque superficiali;
c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.
2. In particolari situazioni di pericolo per lambiente, lautorità competente può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 9.
(Disciplina)
1. Limmissione nei recapiti di cui allarticolo 8 delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio è soggetta alladozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni di cui allAllegato A ed approvati, con le prescrizione del caso, dallautorità competente al controllo degli scarichi.
2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 16 del d.lgs. 59/2005, la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o linosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dallautorità competente è punita con la sanzione di cui allarticolo 59, comma 6 quater del d.lgs. 152/1999.
Art. 10
(Termini di presentazione del piano
di prevenzione e di gestione)
1. I titolari delle attività di cui allarticolo 7, comma 1, lettera a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nellambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o a sua successiva integrazione:
a) contestualmente allistanza per ottenere lautorizzazione integrata ambientale;
b) entro la data stabilita per lultima conferenza di servizi e comunque non oltre il 31 ottobre 2006, qualora il relativo procedimento sia stato avviato prima dellentrata in vigore del presente regolamento;
c) entro il 31 ottobre 2006, nel caso in cui il relativo provvedimento sia già stato rilasciato.
2 . I titolari delle attività di cui allarticolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi, definiti dallautorità competente, utili alla sua approvazione prima dellinizio lavori. Per le attività e gli impianti esistenti il piano è presentato entro il 31 dicembre 2006.
Art. 11.
(Termini di adeguamento)
1. I titolari delle attività e degli impianti di cui allarticolo 7 esistenti provvedono alladeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dallautorità competente:
a) entro i termini stabiliti dallautorizzazione ambientale integrata e comunque non oltre il 30 ottobre 2007, in caso di attività ricomprese nellAllegato I del d.lgs. 59/2005;
b) entro due anni dallapprovazione del piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.
Art. 12.
(Tariffa per limmissione in rete fognaria)
1. Le autorità dambito del servizio idrico integrato stabiliscono la tariffa per limmissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio sulla base, rispettivamente, della valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.
Art. 13.
(Dichiarazione durgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dellarticolo
27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 20 febbraio 2006
p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Gianluca Susta
Allegato A)
(art. 9)
Piano di prevenzione e di gestione
1. Contenuti minimi del Piano di prevenzione e di gestione
Il Piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dallautorità competente, deve contenere almeno la seguente documentazione:
1. la planimetria dellinsediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:
1.1. lindicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione duso
1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti
1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio
1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio
1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dellimmissione
2. una relazione tecnica che illustri:
2.1. le attività svolte nellinsediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento
2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti
2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
2.4. il volume annuale e lorigine di approvvigionamento delle acque di lavaggio
2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare
2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste
2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata
2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato allindividuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati
2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto
3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti
3.2. procedure adottate per la prevenzione dellinquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali
3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto
2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione
Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione sono correlate alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dellinsediamento e delle relative installazioni e, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, sono formulate tenendo conto dei seguenti criteri generali.
2.1. Criteri generali di gestione delle superfici scolanti e dei sistemi di raccolta, convogliamento, stoccaggio e trattamento
Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.
In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.
Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti.
Le acque di prima pioggia sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, non inferiore a cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante.
Le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dellultimo evento di pioggia.
I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.