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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 721 del 04/11/2005. Concessione di piccola derivazione d’acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Baveno, frazione Feriolo

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta La Terrazza S.a.s. di Merlo Luciana (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Baveno, frazione Feriolo, per una portata massima di l/s 0,70, una portata media di prelievo di l/s 0,04 pari ad un volume massimo annuo di m3 750,00, ad uso produzione di beni e servizi (uso dell’acqua per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1075 del 13/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1075 del 13/09/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago Maggiore in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 13 febbraio 2006.

Il Dirigente
Mauro Proverbio