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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Varallo (Vercelli)

Deliberazione C.C. n. 3 del 30.01.2006 -Modificazioni al regolamento edilizio comunale e provvediemnti conseguenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

(omissis)

2. di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. 19/99, le seguenti modifiche del regolamento Edilizio Comunale vigente:

- l’art. 2 del Regolamento è stralciato ed è sostituito dal seguente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio che la presiede, e da 5 (cinque) componenti eletti dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno indicato dalla minoranza, scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni il componente presente più anziano di età.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; in conformità al disposto della Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20, art.14, 1° comma, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un architetto di specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco e membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3. di dichiarare che il testo approvato è conforme al regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Piero Niccolai